-  Bernicchi Francesco Maria  -  21/10/2013

LEGITTIMA DIFESA ED ECCESSO COLPOSO: LIMITI E REQUISITI - Cass. Pen. 27595/2013 - F.M. BERNICCHI

Si prende in esame una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 27595 depositata in data 24 Giugno 2013) relativa al tema della legittima difesa e all'ipotesi di eccesso colposo per travalicamento dei limiti della causa di giustificazione.

Il fatto, in breve: Il 25 febbraio 2010 il G.u.p. del Tribunale di Caltagirone, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato Gringo colpevole - in concorso con Rossella, moglie separata della vittima, per la quale si procedeva separatamente - di omicidio aggravato in danno di Romualdo e l'ha condannato alla pena di anni quindici di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio civile, con provvisionale immediatamente esecutiva.

La Corte d'assise d'appello di Catania, con sentenza del 13 luglio 2011, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'aggravante prevista dall'art. 577 c.p., u.c.

I fatti di causa erano i seguenti: dopo un'ennesima lite tra gli ex coniugi iniziata all'interno del locale, connessa alla gestione dei due figli minori, P. e A., affidati alla madre, l'imputato, rimasto inizialmente nei pressi della sua autovettura, era poi intervenuto in aiuto della donna.

Nel corso della colluttazione l'imputato era stato colpito ripetutamente al volto fino a quando non era partito un colpo dalla pistola, che lo stesso portava con sé per difesa personale, a suo dire, in modo del tutto accidentale, che aveva colpito il predetto Romualdo, provocandone la morte.

Il Giudice di primo grado aveva ritenuto provata la responsabilità di Gringo in relazione a tutte le imputazioni contestate; aveva escluso che ricorressero gli estremi della legittima difesa nella condotta dell'imputato anche sotto il profilo dell'errore scusabile e dell'eccesso colposo, poichè difettavano l'attualità del pericolo e la proporzionalità tra difesa e offesa e il medesimo aveva sparato con la deliberata intenzione di uccidere per vendicare l'aggressione in danno della donna e suo.

In secondo grado, secondo la Corte d'Assise d'Appello, che analiticamente ripercorreva la ricostruzione del fatto operata dal primo Giudice, nella condotta tenuta dall'imputato non solo non era ravvisabile la scriminante della legittima difesa, ma neppure era configurabile un eccesso colposo, poichè, sebbene la scena del delitto si era sviluppata ed esaurita in contenuto lasso di tempo e con modalità confuse per la partecipazione anche dei fratelli e della ex moglie della vittima, l'imputato aveva agito, realizzando il risultato che si era configurato, correttamente valutando "la situazione di fatto, il pericolo realmente corso e la palese sproporzione tra l'arma che aveva a disposizione e l'entità dell'offesa arrecatagli dal suo antagonista (o, eventualmente, dai suoi antagonisti)", certificata e consistita in traumi (ecchimosi al viso), inidonei a esporlo a serio pericolo di vita.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia, Gringo, che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi, alla cui illustrazione premette che la tesi difensiva della legittima difesa, con violazione dei limiti di proporzionalità nell'uso dei mezzi di difesa, era stata condivisa dal Procuratore di udienza, che in tal senso aveva concluso.

Primo motivo: deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), risultante dal testo del provvedimento impugnato o da atti del processo specificatamente indicati in ordine al reato di cui all'art. 575 c.p..

Secondo il ricorrente l'origine della lite doveva essere individuata, senza alternativa ipotesi, nell'azione cruenta e nella improvvisa aggressione da parte della vittima e dei suoi familiari, privi di alcuna lesione fisica, prima nei confronti di un altro soggetto lì fuori e poi nei confronti di esso ricorrente, caduto per terra e rotolato sotto i colpi, tanto da rompersi la linguetta del caricatore della pistola, che egli per difendersi caricava, venendo bloccato e partendo l'unico colpo.

E' solo congetturale l'affermazione che egli ha agito con autonoma determinazione volitiva e per vendetta volendo infliggere alla vittima un danno spropositato e rendendo doloso un eccesso solo colposo, poichè è plausibile una ricostruzione diversa della scena, fondata sulla versione difensiva che conferma la sussistenza di tutti gli elementi della invocata scriminante, tranne che la proporzionalità dei mezzi, tuttavia sussistente relativamente ai beni omogenei a confronto, e della impugnazione dell'arma solo quando egli, cadendo a terra, l'ha vista davanti agli occhi.

Partendo dal rilievo che il fondamento della legittima difesa è l'insopprimibile esigenza di autotutela di fonte a una condotta aggressiva, fonte di pericolo attuale di una offesa ingiusta, e che l'eccesso colposo è caratterizzato da errore colposo in conseguenza del quale l'agente ritiene di agire nei limiti del consentito cagionando una lesione di beni più grave di quella funzionale alla realizzazione della sua difesa, con richiami dottrinali e giurisprudenziali, il ricorrente conclusivamente rileva che il delitto di omicidio doveva essere più correttamene inquadrato quale omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 c.p., perchè vi è stato un superamento colposo dei limiti imposti dalla legge all'uso di strumenti per la difesa della vita e per respingere l'offesa altrui, poichè egli non ha creato la situazione di pericolo, non avendo aggredito, ed era inevitabile per lui, scaraventato a terra e colpito con pugni e calci, l'uso dell'arma.

 

Per i giudici della Corte Suprema il primo motivo è infondato in ogni sua deduzione.

La censura svolta con il primo motivo attiene al mancato riconoscimento della legittima difesa, anche sotto il profilo dell'eccesso colposo, con riguardo al delitto di omicidio aggravato

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da:

- un'aggressione ingiusta che deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge,

- reazione legittima che deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa.

L'eccesso colposo (art. 55 c.p.) sottintende i presupposti della scriminante con il superamento del limiti a quest'ultima collegati, sicchè, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere a un'ulteriore differenziazione tra

eccesso dovuto a errore di valutazione che, solo, rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p.;

eccesso consapevole e volontario, che consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (tra le altre, Cass. Pen. Sez. 1, n. 45425/2005).

L'accertamento della legittima difesa putativa, così come di quella reale, deve essere, in ogni caso, effettuato con giudizio ex ante - e non già ex post - delle circostanze di fatto, cronologicamente rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento - e non a posteriori - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi, ex art. 52 c.p., dell'esimente indicata.

Nel caso di specie e effettuando tale analisi e tale giudizio ex ante, la Corte di seconde cure ha puntualizzato due specifiche circostanze di fatto, temporalmente successive:

- la iniziale estraneità dell'imputato alla lite in corso tra la sua compagna Rossella e l'ex coniuge della stessa, Romualdo successiva vittima dell'azione omicidiaria;

- l'intervento dello stesso imputato, rimasto fino ad allora nei pressi della sua autovettura dopo che la sua compagna era stata raggiunta da uno schiaffo da parte dell'ex coniuge ed era stata privata del suo cellulare, che intendeva utilizzare per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Il successivo intervento dell'imputato, non volto a neutralizzare l'avversarlo/gli avversari della compagna dirimendo la controversia, ma a partecipare attivamente alla stessa si sarebbe caratterizzato, a suo dire, per ragioni di difesa.

Tuttavia testi e ricostruzioni probatorie raccontano che Gringo avesse sparato da terra, precisamente all'addome della vittima.

Tale iter argomentativo, ancorato alla svolta analisi ricostruttiva della scena del delitto e valutativa delle emergenze probatorie, e alla valorizzazione della condotta dell'imputato, che ha operato valutando correttamente la situazione fattuale e rappresentandosi la sproporzione tra le offese (ecchimosi al volto), ricevute e certificate, e l'arma che aveva a disposizione, supporta logicamente e ragionevolmente la considerazione conclusiva - coerente con gli indicati principi di diritto e con il contenuto della indagine demandata al giudice di merito - che la condotta volontaria dell'agente, volta a realizzare il fine criminoso di vendicare le offese pervenute dal rivale alla sua persona e alla compagna, e attuata sparando quando la colluttazione, costituita da reciproche aggressioni, era già cessata, ed egli era ancora a terra in esito alla stessa, ha superato i confini dell'agire discriminato, essendosi posta la precedente azione aggressiva solo come "un pretesto non causale" di azione delittuosa, ancorchè insorta come reattiva, non più necessaria e non inevitabile, prima ancora che non proporzionata e inadeguata.

A fronte della rappresentata piattaforma probatoria della motivazione, priva di vuoti argomentativi in relazione alle prove a carico e a favore, e della svolta sinergica valutazione di tutti i punti decisivi della vicenda, l'affermazione della difesa della gravità dell'aggressione della vittima "feroce, inaspettata e inusuale", la indicazione da parte della stessa di emergenze diverse di un referto ospedaliero relativo al ricorrente, non allegato, la proposta "interpretazione orientata" in favore del medesimo, e non in termini di attualità, del contenuto della stessa certificazione, la deduzione della mancanza di una colluttazione per l'assenza, riscontrata nella vittima e nei congiunti, di lesioni fisiche eziologicamente riconducibili alla presunta azione violenta del ricorrente, la non determinazione volontaria da parte dello stesso di una situazione di pericolo, e la valorizzazione dell'affermazione del medesimo di non avere altra soluzione a fronte del pericolo, quale percepito, se non di caricare la pistola, si pongono come rilievi e deduzioni, che, sviluppati nell'orbita delle censure di merito, neppure sostengono profili di illegittimità della decisione per violazione di legge.

Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.

Destituito di fondamento è anche il secondo motivo con il quale si censura, per violazione di legge, il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5, la cui concessione doveva, invece, trovare fondamento nel comportamento aggressivo tenuto dalla vittima, postosi quale causa determinante della verificazione dell'evento finale occorso.

E' consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio di diritto secondo il quale la circostanza prevista dall'art. 62 c.p., n. 5, richiede, ai fini della sua sussistenza, l'integrazione di due elementi, l'uno materiale, e cioè l'inserimento dei comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinataci dell'evento, e l'altro psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento (tra le altre, Cass. Pen. Sez. 1, n. 14802/2012).

Nella specie non ricorre né l'uno, né l'altro dei detti elementi.

Anche il secondo motivo del ricorso va, conseguentemente, rigettato

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013




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