La scelta normativa di escludere la legittimazione delle associazioni ambientaliste ad agire per il risarcimento del danno ambientale appare coerente con un modello in cui vi è il dovere dello Stato di sostituire con misure compensative le perdite, anche temporanee, di utilità ambientale subite dalla collettività e in cui è lo Stato legittimato a chiedere il risarcimento del danno.
Le associazioni ambientaliste, individuate in base all"art. 13 l. 349/86, è riconosciuto il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale, ai sensi del vigente art. 18 comma 5 l. 349/86.
La norma in esame ha subito ingenerato dei dubbi interpretativi in ordine al carattere esclusivo o meno della legittimazione attribuita alle associazioni individuate con il suddetto decreto ministeriale. A fronte di una scelta del legislatore che individua la situazione legittimante nel preventivo riconoscimento dell"associazione, inizialmente la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che la mancata inclusione di una associazione ambientalista negli elenchi ministeriali previsti dalle norme sopra citate comportasse la carenza in radice di legittimazione all"impugnativa di provvedimenti incidenti in materia ambientale[1]. Si è però osservato che la normativa in commento definisce un titolo ulteriore di legittimazione senza tuttavia far venire meno i criteri selettivi in precedenza a tal fine elaborati dalla giurisprudenza
[1] "La legittimazione ad agire per le associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 18 L 8 luglio 1986 n. 349 non preclude l"accertamento in concreto della legittimazione di altre associazioni che si assumano portatrici di interessi diffusi di protezione ambientale purché venga verificata la sussistenza di una pluralità di indici, riferiti in particolare alle finalità statutarie, al grado di rappresentatività, alla maggiore o minore risalenza temporale dell"associazione, alle iniziative ed azioni intraprese per la tutela degli interessi di cui alla stessa si proclama portatrice nonché al concreto e stabile collegamento con un dato territorio tale da rendere localizzabile l"interesse esponenziale dell"associazione." (Cons. Stato sez. IV 14 aprile 2006, n. 2151)