-  Redazione P&D  -  17/12/2010

L'ELEZIONE DI DOMICILIO NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - RM

Recita l'articolo 638 del codice di procedura civile che, qualora nel ricorso manchi l'indicazione del procuratore, oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.
In particolare, risulta opportuno chiarire come l'indicazione del procuratore equivalga ad elezione di domicilio,
“....a norma dell'art. 645, comma 1, c.p.c., l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato dall'opponente al ricorrente "nei luoghi di cui all'art. 638" e, quindi, innanzitutto, presso il procuratore indicato nel ricorso, la cui indicazione appunto equivale ad elezione di domicilio presso di lui, ovvero, (solo) quando il ricorso per ingiunzione sia stato proposto personalmente dal creditore, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, dove ha sede il giudice adito, mentre, se nel ricorso manca l'indicazione del procuratore ed anche (nei casi in cui è ammessa la costituzione di persona) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, la notificazione può essere fatta al ricorrente presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il decreto (art. 638, comma 2, c.p.c.), ciò che non esclude per l'opponente, sempre (e solo) nelle ipotesi da ultimo indicate, la facoltà di notificare l'opposizione, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nella residenza o nel domicilio reale del creditore.....”.
Cassazione civile, sez. I, 18 settembre 2003, n. 13739 Domeniconi e altro c. Cassa risp. Savona Giust. civ. Mass. 2003, 9
sempre che l'autorità giudiziaria abbia sede nell'ambito della circoscrizione del tribunale cui il procuratore è assegnato;
“...ove il ricorrente abbia indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo il nominativo del proprio procuratore, la possibilità di effettuare la notificazione dell'atto di opposizione nella cancelleria del giudice adito deve ritenersi esclusa allorché l'autorità giudiziaria abbia sede nell'ambito della circoscrizione del tribunale cui il procuratore è assegnato. Tale conclusione è imposta dal principio stabilito in via generale dall'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, che non può ritenersi derogato dall'art. 638 c.p.c., posto che questa disposizione, a differenza di quelle precedentemente in vigore (art. 8 e 15 r.d. 7 agosto 1936 n. 1531), impone la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito solo quando la parte sia costituita personalmente...”;
Cassazione civile, sez. II, 08 gennaio 2002, n. 135 Gazzillo c. Soc. Mobili Misciagna Giust. civ. Mass. 2002, 27 Riv. cancellerie 2002, 185 (s.m.)
si veda, a tal proposito, anche la seguente pronuncia, ove procuratore e parte coincidono:
“....l'art. 638 comma 1 c.p.c., nella parte in cui prescrive che il ricorso per decreto ingiuntivo, quando è ammessa la costituzione di persona, deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, si riferisce al caso di costituzione di persona secondo la previsione dell'art. 82 comma 1 e 2, e non anche al caso in cui il procuratore legale eserciti lo "ius postulandi" nel proprio interesse, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il quale va equiparato a quello in cui agisce su mandato del cliente. In tale seconda ipotesi, pertanto, e sempreché il procuratore sia iscritto nell'albo del tribunale nella cui circoscrizione si trova quel giudice (si da non richiedersi l'elezione di domicilio prescritta dall'art. 82 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578), la mancanza della predetta dichiarazione di residenza od elezione di domicilio non autorizza la notificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo presso la cancelleria.....”.
Cassazione civile , sez. I, 17 gennaio 1981, n. 417 Puca c. Di Genio Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 1. Foro it. 1981, I,1033. Giust. civ. 1981, I,697.
L'elezione di domicilio effettuata nel ricorso, se non revocata o sostituita, continua a spiegare efficacia anche nell'eventuale giudizio di opposizione (cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010).
“....il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo, completamente avulso e separato dal procedimento sommario di ingiunzione, ma solo l'ulteriore sviluppo, sia pure eventuale, della fase monitoria, caratterizzato dalla cognizione piena nel contraddittorio delle parti. Pertanto, una volta effettuata dal creditore, con l'istanza di decreto ingiuntivo, l'elezione di domicilio, questa, se non revocata o comunque sostituita, continua a spiegare efficacia anche nel giudizio di opposizione per tutti i casi nei quali un atto processuale debba essere notificato personalmente alla parte. Conseguentemente, ove il creditore, con l'istanza di decreto ingiuntivo, abbia eletto domicilio presso il procuratore nominato per il procedimento monitorio ma, convenuto in opposizione, non si sia costituito, il giudizio di opposizione interrottosi per morte dell'opponente è validamente riassunto dagli eredi di quest'ultimo con atto notificato al creditore presso il domicilio da lui originariamente eletto.....”.
Cassazione civile, sez. II, 07 aprile 1987, n. 3355 Viglietti c. Giraldo Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 4
Si veda, però, la seguente pronuncia, che manifesta orientamento contrastante:
“...l'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per ingiunzione (art. 638 c.p.c.) vale ai fini della procedura monitoria - che costituisce una fase autonoma e distinta da quella successiva dell'eventuale giudizio di opposizione - fino a comprendere, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 645, comma 1, c.p.c., la sola notificazione dell'eventuale opposizione. Pertanto, qualora il creditore opposto non si costituisca, rimanendo contumace, la sentenza emessa in sede di opposizione è a lui ritualmente notificata, anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, a norma dell'ultimo comma dell'art. 292, e cioè personalmente, non rilevando più l'originaria elezione di domicilio fatta per la fase monitoria......”.
Cassazione civile, sez. lav., 05 settembre 1985, n. 4625I nps c. Soc. Pagnucco Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 8-9




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