-  Redazione P&D  -  06/09/2012

LESIONE ALLA REPUTAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE – Trib. Monza, Sez. dist. Desio - Elisa BUCCI

Una donna divulgava notizie afferenti la sfera sentimentale e sessuale dell"ex socio gettando discredito sull'immagine personale e professionale dello stesso. 

 

Con la sentenza in esame, il giudice ribadisce che per integrare l"illecito di diffamazione è sufficiente la propalazione di un comportamento che incontri la riprovazione della comune opinione, la falsa attribuzione di una relazione sentimentale e la mera diffusione, all'interno dell'ambito lavorativo, della notizia di una relazione sentimentale e sessuale clandestina tra due soggetti. 

 

Pertanto merita ristoro ai sensi dell"art. 2059 c.c. nella misura di € 10.000,00 il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'onore e della reputazione personale e professionale.

(…) 

La richiesta di risarcimento del danno avanzata da I.G. nei confronti di F.G. appare fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione e per le motivazioni di seguito indicate, ravvisandosi nella condotta di F.G. il travalicamento del diritto alla libera espressione del proprio pensiero nell'ambito del consesso sociale, con configurazione dell'illecito di diffamazione e violazione del diritto alla riservatezza ed all'integrità dell'immagine personale e commerciale

 (…) 

È evidente, dunque, che nel caso di specie il contegno della F., di reiterata propagazione di notizie attinenti la sfera sentimentale e sessuale dell'…………….., in concreto, come si vedrà, idonea ad ingenerare la riprovazione del consesso nell'alveo del quale le stesse hanno avuto diffusione, in quanto intrattenute con donne sentimentalmente legate ad altre persone e denotanti un atteggiamento di scarsa professionalità e confusione degli ambiti personale e privato nell'ambiente di lavoro, appare integrare gli estremi della diffamazione, indipendentemente dall'intrinseca veridicità delle notizie rappresentate (appalesandosi dunque irrilevanti, nella prospettiva di elisione dell'antigiuridicità del fatto, le dichiarazioni dei testi G., C. e M. secondo cui l'………… avrebbe effettivamente intrattenuto relazioni con la M. e con la F.).

 (…)




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