Responsabilità civile  -  Redazione P&D  -  14/08/2024

Libertà di autodeterminazione nelle cure e risarcimento del danno, anche per i congiunti - Cass. civ. 14245/2024

Segnalazione di giurisprudenza: Libertà di autodeterminazione e diritto di intraprendere libere e consapevoli scelte per sé e la propria esistenza e risarcimento del danno.

"Per quel che rileva ai presenti fini occorre considerare come può dirsi autonomamente risarcibile la perdita di quel ventaglio di opzioni tra le quali il paziente ha il diritto di scegliere dinanzi alla prospettiva di un exitus imminente, ovvero non solo l'eventuale scelta di procedere all'attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative d'indole meramente palliativa, ma anche la stessa e ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all'ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine, giacché, tutte queste scelte "appartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali" (Cass. n. 7260/2018; Cass. n. 10429/2019).
(...) Ciò posto, non è incorsa in violazione la Corte territoriale nella parte in cui, previa individuazione della situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela, cioè il diritto all'autodeterminazione della propria sfera personale, ha concluso nel senso della risarcibilità dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, da tale lesione derivanti: a) nel primo caso, la liquidazione della somma di euro 500,00, corrispondente alla somma pagata a titolo di corrispettivo per il prodotto (omissis); b) nel secondo, la liquidazione della somma di euro 25.000,00 in favore di ciascuno dei congiunti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti, sia iure proprio, come conseguenza in termini di sofferenza morale e disperazione circa il tradito affidamento sulla efficacia curativa ovvero palliativa del prodotto (omissis), sia iure hereditatis, in ragione dell'alterazione delle scelte personali effettuate da (omissis) in prossimità dell'ultima (consapevole) fase della propria vita.
La Corte, in sede di quantificazione del danno -correttamente individuato in conformità della gravità della condotta perpetrata dal (omissis) -, ha, infatti, preso in considerazione le conseguenze scaturenti dalla lesione del diritto alla autodeterminazione (danno evento) nei termini sopra descritti, ritenendoli meritevoli di risarcimento: a) il grave approfittamento da parte del (omissis) e del (omissis) della condizione di particolare soggezione psicologica ed emotiva in cui vennero a trovarsi il (omissis) e i suoi congiunti di fronte all'infausta diagnosi di malattia tumorale; b) la protervia dei convenuti nell'agire illecito protrattosi nel tempo e con modalità sempre più subdole (somministrazione endovenosa); c) il profondo senso di frustrazione derivante dalle fraudolente promesse di guarigione; d) l'interruzione delle cure chemioterapiche e di morfina, su suggerimento dei predetti convenuti, che seppur non avrebbero determinato la guarigione, quantomeno ne avrebbero lenito il dolore derivante dal progredire della malattia.
Queste, dunque, le conseguenze patite iure proprio e in qualità di eredi del (omissis) correttamente ascritte dalla Corte territoriale nell'alveo dei danni conseguenti alla lesione del diritto all'autodeterminazione, individuato come perno del petitum."




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