-  Crovetto Monica  -  10/05/2016

Licenziamento ed esclusione del socio lavoratore di cooperativa – Cass. S.L. 6373/2016 – Monica Crovetto

La Suprema Corte con la sentenza del 1° aprile 2016 ha cassato la pronuncia della Corte d"Appello di Milano, che aveva dichiarato l"illegittimità del licenziamento per giustificato motivo intimato alla lavoratrice di una cooperativa sociale di cui era anche socia. Secondo i giudici di secondo grado il licenziamento era illegittimo per sproporzione rispetto agli addebiti contestati, ma nessuna tutela era stata applicata stante la mancata impugnazione della delibera di esclusione della lavoratrice dalla cooperativa. La Cassazione, innanzitutto, prende le mosse da un dato di fatto, e cioè la circostanza – pacifica – della mancata comunicazione della delibera di esclusione alla socia, pur essendo prevista dall"art. 2533 cod. civ. Tale norma (formulata dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6) elenca i casi di esclusione (ex artt. 2531, 2286 e 2288, primo comma, cod. civ.) e dispone che "contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione". La Corte richiama poi le speciali disposizioni della Legge n. 142/2001, in particolare gli artt. 2 e 5, il primo dei quali dispone che "ai soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970 n. 300, con esclusione dell"articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo". Dall"interpretazione letterale e sistematica del complesso normativo discende che l"adozione dell"esclusione determina automaticamente l"estinzione del rapporto di lavoro (art. 5 citato), senza la necessaria adozione di un ulteriore provvedimento estintivo. La Corte ribadisce che "i due rapporti (quello di lavoro e quello associativo) che formano la complessa posizione contrattuale del socio lavoratore di cooperativa risultano collegati in base ad un nesso genetico e funzionale, tale per cui – in linea di principio – non può esistere l"uno senza l"altro, perché i due rapporti stanno o cadono insieme. Perciò in presenza di un"esclusione non impugnata non può essere dichiarata l"illegittimità del licenziamento né ripristinato il solo rapporto di lavoro, venendo in tal modo alterata la disciplina legale sulla complessa figura all"interno della quale l"esistenza della posizione sociale è pregiudiziale rispetto alla nascita, allo svolgimento ed alla stessa esistenza in vita del rapporto di lavoro". Inoltre, aggiunge la Corte, assorbenti risultano le tutele approntate dalla disciplina speciale, per cui "le ragioni di inadempimento lavoristico costituiscono in pari tempo altrettante ragioni di inadempimento associativo". Per tale motivo, dice la Corte richiamando propri precedenti, la delibera di esclusione deve essere sempre comunicata al socio e deve "avere una motivazione ovvero un contenuto minimo necessario finalizzato a garantire l"esercizio del diritto di difesa; un contenuto che non può essere soddisfatto dalla restituzione della quota sociale nella busta paga", come era accaduto nel caso in esame. Secondo gli Ermellini la Corte d"Appello aveva errato in quanto, pur dichiarando illegittimo il licenziamento, non aveva applicato alcuna tutela in ragione della mancata impugnazione dell"esclusione da parte del socio lavoratore. Invece, proprio perché non risultava debitamente comunicata la delibera di esclusione,  "il procedimento contro il licenziamento segue il suo corso e dovrà essere trattato in quanto tale, come un normale giudizio su un caso di licenziamento". In conclusione, "non potendosi discutere della tutela da assicurare al socio lavoratore ex artt. 2 e 5 l. 142/2001, stante la mancata comunicazione della delibera – non potendosi cioè riconnettere nessun effetto alla delibera di esclusione – la tutela da assicurare al lavoratore sarà quella normale che discende dal giudizio sul solo licenziamento; sulla quale dovrà provvedere il giudice del rinvio".

 

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film