-  Bernicchi Francesco Maria  -  09/08/2013

LIMITE TRA DIFFAMAZIONE E LEGITTIMA CRITICA SINDACALE: LA CASSAZIONE CHIARISCE - Cass. Pen. 33753/2013 - F.M.BERNICCHI

Si prende in esame una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 33753 depositata in data 2 Agosto 2013) in tema di diffamazione e il limite tra questa e la legittima critica all'interno del mondo del lavoro.

Il fatto, in breve: con sentenza del Febbraio 2012 il Tribunale di Cagliari, riformando in sede d'appello la sentenza del Giudice di Pace del capoluogo sardo, assolveva Tizio rappresentante sindacale del Liceo Classico, dal reato di diffamazione, nei confronti di Caio dirigente scolastico. Tizio, in particolare, aveva redatto ed affisso nella bacheca delle comunicazioni sindacali il seguente scritto: "E' squallido il comportamento del preside che fa il processo sommario al docente in un presunto consiglio di classe allargato. Questo preside non è all'altezza del proprio compito!".

Il Tribunale di Cagliari assolveva l'imputato perchè ricorrevano tutti gli elementi costitutivi della causa di giustificazione del diritto di critica sindacale, previsto, in linea generale, dall'articolo 51 c.p.

La procura generale presso la corte di appello di Cagliari presentava ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione. Ad avviso dell'Ufficio inquirente, infatti, è stata erroneamente ritenuta critica sindacale quella diretta contro il Caio, che era presente alla riunione, nel corso della quale era stato sottoposto all'attenzione del docente il malessere degli studenti, secondo l'etica professionale e lo stile della scuola. Il giudice di prime cure non ha tenuto conto, sbagliando. che questa critica è sconfinata nella ingiustificata diffamazione, che mina alla radice l'autorevolezza, la professionalità, la dignità personale di Caio, a cui è stata attribuita inettitudine nella direzione della scuola, con specifico dileggio, qualificando il suo comportamento "squallido".

Ad avviso dei Giudici della Corte Suprema il ricorso merita accoglimento.

Deve essere respinta la tesi della "speciale rimozione dell'antigiuridicità delle espressioni offensive in cui va pacificamente ricompreso l'aggettivo squallido (qualificativo di soggetto di triste e incolta apparenza, misero, inadeguato) perchè, nel caso concreto, l'espressione consiste non già in un dissenso motivato, espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale, con espressioni direttamente calibrate a ledere la dignità morale, professionale ed intellettuale dell'avversario e del contraddittore".
La sentenza va quindi annullata con rinvio al tribunale di Cagliari per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Cagliari per nuovo esame.




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