-  Mazzon Riccardo  -  20/10/2012

L'IMPOSSIBILITA' DI EDIFICARE NELLE ZONE DI RISPETTO CIMITERIALI - Riccardo MAZZON

La ratio sottesa al demanio cimiteriale è quella di assicurare tutela all'interesse pubblico all'igiene di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell'uomo, associata all'esigenza di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura:

"L'art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (t.u. leggi sanitarie), in combinato disposto con l'art. 57 d.P.R. n. 285 del 1990, che istituisce e regolamenta le c.d. "zone di rispetto", nelle quali è vietata ogni tipo di attività edilizia costruttiva o ampliativa del preesistente, risponde, da un lato, alla tutela dell'interesse pubblico all'igiene di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell'uomo e, dall'altro, all'esigenza di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura; pertanto, deve ritenersi preclusa non soltanto la costruzione di nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto, ma anche l'avanzamento e l'ampliamento degli impianti cimiteriali che siano tali, in concreto, da determinare la riduzione della profondità della zona di rispetto nei confronti di edifici preesistenti a valori inferiori rispetto a quelli minimi stabiliti normativamente, con la conseguenza che anche l'Amministrazione tenuta ad osservare, in caso di intervento sulle attrezzature cimiteriali, le distanze minime previste". T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 luglio 2003, n. 1141 Oddo c. Com. Acquedolci e altro Foro amm. TAR 2003, 2464 (s.m.)

La regola generale, per il demanio cimiteriale, è l"impossibilità d"edificare nelle zone di rispetto:

"Non è possibile la costruzione di nuovi edifici nelle zone di rispetto cimiteriale e, ove edificate abusivamente, non è consentito sanarle, a meno che non si tratti di opera precaria". T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 23 novembre 2007, n. 1881 U. c. Com. Lipari Foro amm. TAR 2007, 11 3613 (SOLO MASSIMA) "Non può considerarsi edificabile un suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale, ed assoggettato al relativo vincolo, trattandosi di limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, siccome riconducibile a previsione generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di beni che si trovino in una determinata situazione, e perciò individuabili a priori, sicché in sede di determinazione dell'indennità di esproprio il vincolo incide sul valore del bene, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione che con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata". Cassazione civile , sez. I, 29 novembre 2006, n. 25364 Cetrullo e altro c. Com. Pescara Giust. civ. Mass. 2006, 11 Foro amm. CDS 2007, 2 447 (SOLO MASSIMA: cfr., in generale, "Distanze e confini, tutela giurisdizionale e risarcimento", Cedam, Padova 2009).

 




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