-  Valeria Cianciolo  -  14/03/2017

Linee guida Tribunale di Brindisi in contrasto con il dettato normativo? – di Valeria Cianciolo

Dopo più di trent"anni, un film pluripremiato quale Kramer versus Kramer (undici nomination e ben cinque Oscar) si rivela ancora istruttivo.

Per dirla molto francamente, oggi come oggi, dentro e fuori le aule dei tribunali, assistiamo a battaglie senza esclusione di colpi molto più feroci a paragone di quella dei protagonisti del film, Joanna e Ted. Il film, che si apre con la scena della donna in procinto di lasciare il marito e il figlio dopo quasi dieci anni di matrimonio, mostra in modo impeccabile una serie di scene della vita quotidiana tra padre e figlio.

I signori Kramer mostrano di non cedere al diritto statuale l"intera titolarità del giudizio circa il loro rapporto coniugale. Essi si regolano secondo un meditato giudizio circa l"andamento delle relazioni: l"ex-marito rinuncia a ricorrere in appello non appena l"avvocato lo informa che ciò comporterebbe l"audizione del minore in aula; per parte sua, l"ex-moglie rinuncia motu proprio all"affidamento del figlio, che pure ha ottenuto, quando capisce che il piccolo sta bene dove sta, cioè con suo padre. 
Il giudizio mantiene la scena dall"inizio alla fine del film, e si tratta di stima reciproca da parte degli ormai ex coniugi. Così nell"ultima scena: Joanna è in ascensore, di lì a poco dirà al figlio che può rimanere con il papà; è confusa e tra le lacrime chiede all"ex-marito: «Come sto?». «Terrific!», «Sei fantastica!», risponde lui.

Ognuno per la sua strada, i due amministreranno le loro relazioni con il figlio aldilà delle carte e degli avvocati. Caso raro di separazione consensuale riuscita.

La legge n. 54 dell"8 febbraio 2006 è stata o non è stata recepita dai tribunali italiani? È riuscita a sancire l"uguaglianza di diritti e doveri tra i coniugi e nelle relazioni con i figli? E ancora, il principio di bigenitorialità – vera e propria architrave della norma – ha trovato o non ha trovato la giusta collocazione nella coscienza collettiva? Ha prodotto quel cambiamento che tanti auspicavano oppure si tratta dell"ennesima "legge miraggio" che non regolamenta realmente il problema?

Sono queste le domande che, a oltre dieci anni dall"approvazione della legge sull"affidamento condiviso, rimbalzano nella testa di tanti cittadini separati (perlopiù padri).

Fino al 2005 era così: l"affidamento esclusivo dei figli alla madre era la regola e il calendario di visita previsto per il genitore non affidatario, ridotto all"osso. Risultato? Dal momento che la potestà genitoriale (oggi responsabilità) spettava unicamente al genitore affidatario (ovvero la madre), i padri erano di fatto estromessi dalla vita quotidiana dei figli e di conseguenza anche dalle decisioni che li riguardavano.

La prassi giurisprudenziale ha trovato infatti gli escamotage per mantenere la quasi totalità delle separazioni in una condizione ante riforma. Non si parla più di "genitore affidatario", ma di "genitore collocatario". Si tratta ancora, in prevalenza, della madre, che trascorre con i figli la maggior parte del tempo, resta nella casa familiare e assume autonomamente tutte le decisioni

Lo scorso 4 marzo il tribunale di Brindisi, per iniziativa della Presidente della sezione civile Dr.ssa Fausta Palazzo, e in collaborazione con l"associazione Crescere Insieme, ha  varato linee-guida, ad alto contenuto scientifico, critiche verso il consolidato falso condiviso.

Queste sostanzialmente le novità.

Non essendovi più differenze giuridicamente rilevanti tra genitore co-residente e l"altro, alla residenza dei figli viene attribuita una valenza puramente anagrafica.

La frequentazione dei genitori avverrà ispirandosi al principio che ciascun genitore dovrà partecipare alla quotidianità dei figli superando l'obsoleta distinzione tra genitore accudente e genitore ludico.

Conseguentemente ai figli dovranno essere concretamente concesse pari opportunità di frequentare entrambi i genitori in funzione delle loro esigenze all'interno di un modello di frequentazione paritetico.

Per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare, la soppressione della figura del genitore collocatario non previsto dalla legge, risolve anche il problema dell'assegnazione della casa familiare, fonte di aspre contese. Adesso, se la frequentazione è l'equilibrata con entrambi i genitori, la casa resta al proprietario senza possibilità di contestazioni. Se appartiene ad entrambi, si valuterà quale sia il costo della locazione di un appartamento di caratteristiche simili ed al genitore che ne esce, verrà scontato il 50% di tale cifra nel calcolo del mantenimento.

Ascolto del minore. Per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 337- octies cod. civ. questo subordina oggi l'ascolto del minore almeno dodicenne ad una valutazione del giudice.occorre quindi optare per la versione di cui all'articolo 315 bis codice civile attribuisce al minore il diritto all'ascolto senza condizionamenti. In pratica l'ascolto se richiesto non può essere negato.

Ma non a tutti è piaciuto. Si tratta di linee guida, ma di un"imposizione aprioristica di un modello unico per la risoluzione di ogni conflitto familiare che calpesta la specificità di ogni singolo caso che non può essere semplicisticamente ed ideologicamente risolto tramite un richiamo egualitario di natura totalitaria. Questa la critica dell"Aiaf (Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori) che con un comunicato ha chiesto l"intervento del Ministero della Giustizia e del Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione affinché impediscano, a dir loro, la negazione sistematica del diritto.

Infatti, Aiaf nel suo comunicato rileva che il Presidente della sezione civile del Tribunale di Brindisi, propone, sulla carta, ma in realtà impone (anticipando il pensiero proprio che si suppone applicherà anche nei giudizi contenziosi) un modello unico di famiglia separata – fondata sul matrimonio o di fatto – in cui:i figli devono stare due giorni da un genitore e due giorni dall"altro;
nella casa familiare, dovrà restare a vivere, sempre, chi l"ha comprata  facendo così prevalere le ragioni della proprietà sulla tutela dei diritti dei minori; nessun assegno sarà mai dovuto al genitore economicamente più debole per il mantenimento del figlio, in evidente contrasto con le ultime decisione della Corte di Cassazione che ha asserito il principio esattamente contrario e, conseguentemente, si assoggetta il figlio a due distinti e alternati tenori di vita…
Aiaf evidenzia che «la magistratura deve applicare la legge e non  abrogarla de facto, come propugnato dalle cosiddette linee guida» e che «il modello proposto poi, aderendo esclusivamente al pensiero di associazioni ideologizzate e partigiane è profondamente lesivo dei diritti dei minori, il cui interesse viene subordinato a quello dei genitori, ma soprattutto non coglie il vero spirito della legge sull"affidamento condiviso e della riforma della filiazione, con cui si è passati dalla visione adultocentrica, che il documento presentato vorrebbe surrettiziamente reintrodurre, a quella bambinocentrica».

In sostanza, il comunicato stampa dell"AIAF imputa alle linee guida del Tribunale di Brindisi, tre violazioni di legge:

a)Abrogazione del diritto alla conservazione dell"habitat domestico;

b)La divisione dei minori in due, come fossero spicchi di un"arancia;

c) Abrogazione del diritto dei figli a non seguire le conseguenze economiche della separazione dei genitori.

Questa la replica di Carlo Ioppoli: "Alla divisione dei figli come spicchi di una arancia, a dire dell"AIAF, bisognerà intendersi sul significato dei termini: se per arancia intendiamo la famiglia che con la separazione viene sbucciata, allora una volta sbucciata, l"arancia perde tutti gli spicchi, cioè genitori e figli, che quindi si dividono in forza della separazione.

Naturalmente stiamo celiando, per dimostrare che l"esempio è del tutto fuori luogo.
Non è affatto calzante perché ad attuare una divisione dei figli non sono le provvidenziali linee guida del Tribunale di Brindisi, bensì l"attuale normativa e soprattutto l"attuale pratica giudiziaria che, con il (collocamento) o domicilio prevalente opera, questo si, una grave divisione dei figli da uno dei due genitori.

I quali, invece, hanno entrambi il diritto di mantenere rapporti coi figli, e non possono tollerare che l"uno stia con i figli e l"altro funga solo da bancomat per l"altro genitore più che per i figli."

Il prof. Maglietta (padre putativo della l. 54/2006) è sconcertato: «La normativa in vigore prevede il diritto indisponibile del figlio minore di avere un rapporto "equilibrato e continuativo" con entrambi i genitori e di ricevere cura educazione e istruzione da ciascuno di essi, evidentemente all"Aiaf non sta bene che ci sia equilibrio, e quindi più facilmente collaborazione e interscambio all"interno della coppia genitoriale. A suo parere vanno bene le linee guida di altri tribunali, che prevedono che un solo genitore provveda ai bisogni dei figli e l"altro si limiti a passargli del denaro, senza compiti di cura».

Si batte invece da 10 anni per un "affido materialmente condiviso" Vittorio Vezzetti, pediatra e papà separato, dell'associazione Colibrì. «Quando anni fa toccò a me, mio figlio era la cosa più cara. Mi presentai dal giudice con un piano ben studiato per vedere il bambino quanto la madre: gettò il mio foglietto in un cestino e decise: "due weekend al mese e il mercoledì pomeriggio"», racconta. Ora Vezzetti è deluso. Ha contribuito a stendere un altro Disegno di Legge (il 1163 ora depositato in Senato a firma Divina), che si fonda su studi scientifici internazionali. «Come il rapporto pubblicato sulla rivista Children &Society, frutto di uno studio di 7 università su 184mila minori in 36 Paesi: dimostra che vivono meglio i bambini che frequentano in modo paritetico entrambi i genitori». Una soluzione praticata in Italia solo una volta su 100. «Mentre in Svezia l'affidamento materialmente condiviso è scelto nel 30% dei casi, in Belgio nel 20%, in Quebec una volta su quattro». Esistono da noi affidi esclusivi ai papà? «Una rarità, lo 0,8 %. Finché le statistiche restano queste», conclude Vezzetti «essere conflittuale in Italia premia soprattutto le donne. Con un avvocato agguerrito possono avere tutto: figlio, casa denaro».

Mi auguro a questo punto che molti Tribunali seguano l'esempio del Tribunale pugliese.




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