-  Faccioli Marco  -  25/04/2012

L'IVA SULLA NOTA SPESE DELL'AVVOCATO - Marco FACCIOLI

Nella prassi dei rapporti di colleganza l'avvocato vittorioso è solito, una volta notificatogli il dispositivo della sentenza (o del provvedimento del giudice comportante una condanna), provvedere ad inviare al collega soccombente la nota spese contenente: le spese liquidate a titolo di capitale e quelle legali.

Di norma detta prassi è finalizzata ad evitare l'atto di precetto, con i maggiori costi che con lo stesso verrebbero ulteriormente a gravare sulla parte soccombente.

Resta il problema relativo all'IVA sulle spese legali nel caso in cui entrambe le parti (vittoriosa e soccombente) siano soggetti a partita IVA.

Molto spesso l'avvocato, a volte per dimenticanza nella compilazione della nota spese, inserisce ancha il conteggio di IVA e CPA sulle spese legali, sebbene le medesime, ad avviso di chi scrive, non debbano essere conteggiate nella nota.

Se non esistono dubbi in merito al fatto che l'IVA sulle spese giudiziali (da intendersi qui nell'accezzione compensi liquidati per la difesa giudiziale del vincitore) debba essere comunque calcolata anche laddove non liquidata dal giudice, resta tutto da discutere se questa (l'IVA) possa e debba essere rimborsata dal soccombente nel caso in cui sia detraibile dal vincitore.

Si faccia, solo per chiarezza, un veloce esempio: Tizio (soggetto con partita IVA) viene condannato a pagare 10 a Caio (anch'egli soggetto con partita IVA) ed a sostenere le spese di giudizio. L'avvocato di Caio predisporrà quindi nota da inviare a quello di Tizio con il deconto delle spese, che dovrà comprendere: la somma capitale 10 + IVA, e le spese legali che, essendo Caio soggetto IVA, non dovranno essere maggiorate di IVA ma solo di CPA. Non è quindi possibile "far pagare l'IVA al soccombente quando poi il vincitore può scaricarla".

Se infatti Caio (soccombente) è soggetto passivo d'imposta, e può quindi detrarrre l'IVA dovuta al suo difensore, l'imposta si traduce in nula più che ad una c.d. "partita di giro" per Tizio (vincitore), che quindi non ne sopporta l'onere.

Ne deriva che, quindi, se il vincitore, pur potendo scaricare l'IVA, agisce esecutivamente anche per il rimborso della suddetta imposta, il soccombente potrà opporsi vittoriosamente alla pretesa a mezzo di opposizione al precetto.

Solitamente la contestazione del non dovuto conteggio IVA sulle spese legali avviene già dopo l'invio della nota da parte del difensore, al fine di evitare un'opposizione solo in punto al conteggio dell'IVA.




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