-  Farina Massimo  -  19/05/2009

LO SCONTRINO FISCALE PARLANTE: SPARISCE IL NOME DEI FARMACI ACQUISTATI DAGLI SCONTRINI FISCALI – Massimo FARINA

Il 29 aprile 2009 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciata con un Provvedimento [1] dedicato al trattamento di dati sensibili mediante lo scontrino fiscale attestante l’acquisto di farmaci.
A partire dal 1 gennaio 2010, infatti, gli scontrini fiscali emessi dalle farmacie non indicheranno più il nome esatto del farmaco acquistato, bensì il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), che consente di “identificare in modo univoco ogni confezione farmaceutica venduta”. 

Secondo la disciplina attualmente in vigore [2], il codice fiscale dell’acquirente nonché la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati, sono gli elementi essenziali, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, da inserire nello scontrino rilasciato dalle farmacie. 

Cosa debba esattamente intendersi per “natura” e “qualità” del prodotto acquistato è stato chiarito nel luglio 2007 dall’Agenzia delle Entrate (con la risoluzione n. 156/E). 
Il primo aspetto riguarda la semplice indicazione che trattasi di un “farmaco” (o medicinale), e di nessun altro prodotto, appartenente a categorie merceologiche differenti, commercializzato dalla farmacia. Per “qualità”, invece, è stata espressa la necessità di specificare il tipo di “farmaco acquistato" con l'espressa menzione in chiaro della denominazione commerciale del prodotto. 

Ebbene, più volte da diversi fronti sono state manifestate perplessità sui possibili rischi derivanti da un tale trattamento, che, se non indispensabile, arrecherebbe pregiudizi rilevanti agli interessati; i dati che attualmente compaiono nello scontrino, infatti, sono sensibili, in quanto idonei a rivelare le patologie (stato di salute) dell’interessato. 

Nell'ambito dell'attività istruttoria svolta dall'Ufficio, in relazione anche alle predette segnalazioni pervenute nonché a notizie di stampa, è stato richiesto all'Agenzia di valutare l'effettiva indispensabilità dell'indicazione nello scontrino fiscale della denominazione commerciale del farmaco, oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati. 

Già nel 2008 l'Agenzia delle Entrate dichiarò l’indispensabilità dell'esatta indicazione della denominazione del farmaco nella fattura o nello scontrino, suffragando tale orientamento attraverso l’applicazione analogica delle disposizioni dettate in materia di Iva [3]. In particolare si affermava la necessità di identificare, inequivocabilmente ed univocamente, l'esatto bene oggetto di cessione. A tal proposito Federfarma, nel febbraio scorso ha precisato che l’individuazione univoca del farmaco può avvenire anche attraverso il numero di “autorizzazione al commercio” (AIC), che viene rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco [4]. 

A quanto fin qui detto, si aggiunga un’ulteriore considerazione. I dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati possono essere trattati soltanto laddove indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali che non possano essere effettuate, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. In tal senso, l'Agenzia delle entrate, in conformità al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, adottato in attuazione dell'art. 20 del Codice della Privacy, può legittimamente trattare anche le categorie di dati suddetti, se effettuato nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico, connesse all'applicazione delle disposizioni in materia fiscale. 

Ecco che, al fine di bilanciare i contrapposti interessi del fisco e della riservatezza delle persone, l’Authority ha adottato una soluzione che permette l’individuazione precisa del prodotto acquistato e nel contempo garantisce all’interessato un trattamento dei suoi dati conforme ai principi dettati dal d.lgs. n. 196/03 ed, in particolare, al principio di indispensabilità. 

Con il Provvedimento in commento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice della Privacy, è stato, pertanto, disposto che “non oltre la data del 1 gennaio 2010, i titolari del trattamento dei dati personali che emettono scontrini fiscali per l'acquisto di farmaci ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie devono” indicare “in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale del farmaco, il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati”.



[1] Prescrizioni del Garante [art. 154, 1 c) del Codice] - 29 aprile 2009, in Bollettino n. 104/aprile 2009, doc. web n. 1611565, consultabile all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1611565
[2] Così è previsto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1, comma 28, e Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, convertito in Legge 29 novembre 2007, n. 222.
[3] Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 “istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, nello specifico art. 21, comma 2, lett. b).
[4] Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”.




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