-  Conzutti Mirijam  -  29/11/2012

L'OBLIO - Mirijam CONZUTTI

Una problematica recente inerisce al diritto sull"obblio su Internet. Il problema affrontato dalla dottrina è se è sufficiente applicare il diritto all"oblio e il diritto alla protezione dei dati personali, così come risultano dal mondo fisico, o se è necessario introdurre un nuovo diritto, definito diritto all"oblio tout court ( Mayer Shonberger, 2009, Diritto all"oblio nell"era digitale).

 

Con il diritto all"oblio (…) si fa tradizionalmente riferimento al diritto di un soggetto a non vedere pubblicate alcune notizie relative a vicende, già legittimamente pubblicate, rispetto all"accadimento delle quali è trascorso un notevole lasso di tempo. (…) Nato dalla cronaca, il diritto all"oblio vive di una nuova vita su Internet. Infatti, la ripubblicazione non è più necessaria, dal momento che, per la sua stessa struttura, difficilmente la Rete dimentica. (…) Non si tratta solo o necessariamente di una ripubblicazione dell"informazione, piuttosto di una permanenza della stessa. (…) Non si tratta del diritto a dimenticare, ma del diritto a cancellare ( o in alternativa a contestualizzare). Quali caratteristiche deve avere questo diritto? Vi è ( o vi dovrebbe essere) un diritto di controllo assoluto, cioè sciolto da ogni vincolo, del soggetto cui le informazioni si riferiscono? O questi deve dimostrare che vi è una lesione della sua identità personale?

(…) Come il diritto all"identità personale ha ad oggetto una mediazione e l"identità non è arbitrariamente definita ma mediata, così l"oblio affonda le proprie radici, protegge il bene giuridico della "proiezione sociale dell"identità personale".

(…) il diritto all"identità personale, nel quale il diritto all"oblio affonda le proprie radici, protegge il bene giuridico della proiezione sociale dell"identità personale.

La questione che si pone, tuttavia, con riferimento al diritto all"identità personale e che emerge quindi con riferimento al diritto all"oblio è quali siano i criteri di determinazione della immagine sociale per consentire il concreto esercizio del diritto.

(…) L"identità personale, rispetto alla quale si vanta un diritto, non è né l"immagine che il soggetto ha di sé ( verità personale), che può in ipotesi estreme anche essere scorrelata dalla realtà, né l"insieme dei dati oggettivi riferibili al soggetto ( verità storica); ma l"immagine, socialmente mediata o oggettivata, del soggetto stesso. Si tratta di una sintesi.

(…) Il diritto all"oblio si esercita se vi è una lesione dell"identità personale e quindi dell"immagine mediata di un soggetto.

(…) L"interessato vanta altresì, tuttavia, il diritto a revocare il consenso già prestato al trattamento dei suoi dati.

Diritto all"oblio. Si segnala una recente decisione del Garante per la protezione dei dati personali ( www.garanteperlaprivacy.it) Roma, 4 ottobre 2012; a seguito di un ricorso presentato nei confronti del direttore responsabile di un sito internet che si occupa di informazione giuridica in materia di responsabilità amministrativa, in relazione alla pubblicazione nel predetto sito internet di una ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione risalente al 2002 contenente dati personali che lo riguardano, ha chiesto, reiterando l'istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l'adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che attraverso i comuni motori di ricerca il proprio nominativo venga direttamente associato alla predetta ordinanza; ciò in quanto la "perenne associazione delle notizie in essa riportate risulta gravemente fuorviante e ingiustificatamente lesiva della reputazione e della dignità" dell'interessato. Nel caso specifico il Garante dichiara il non luogo a procedere, visti gli atti d"ufficio, in particolare una nota con la quale l"Autorità ha, ai sensi dell"art. 149 del Codice invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell"interessato, vista ulteriormente la nota con la quale la parte resistente, nel sottolineare la piena legittimità dell"operato afferma di seguire le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione dei provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica", adottate dall"Autorità il 2 dicembre 2010, dichiara che ha comunque provveduto a cancellare i dati personali dell"interessato dall"ordinanza sostituendoli con un omissis e di avere chiesto a Google di cancellare la copia cache della pagina in cui è memorizzato il nome del ricorrente.

 




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