-  Mazzon Riccardo  -  03/05/2017

Loffesa in ambito civile: il danno conseguente al fatto antigiuridico colpevole - Riccardo Mazzon

L"offesa, in ambito civile, è sovrapponibile al concetto di danno, atteso che l"illecito civile si completa e si contraddistingue per essere, appunto, produttivo di danno (art. 2043 c.c.: "Qualunque fatto ... che cagiona ad altri un danno ingiusto..."), dove il danno è offesa che necessariamente deve seguire il fatto illecito e giammai può in essa contenersi, pena lo snaturamento dell"istituto aquiliano.

L"effettiva esistenza di un danno è dunque, senz"altro, il presupposto principale necessario a far nascere un diritto al risarcimento (per un approfondimento, si veda, recentemente, il volume: "Responsabilità e risarcimento del danno da circolazione stradale" Riccardo Mazzon, Rimini 2014); altro presupposto, peraltro parimenti necessario, e che incide, a seconda della propria essenza, sulla tipologia e sulle modalità, nonché sulla disciplina processuale del risarcimento dovuto al danneggiato, è, naturalmente, l"illecito medesimo, ossia una violazione del diritto tale da far configurare il danno quale danno ingiusto:

"in tema di responsabilità della Pubblica amministrazione, l'ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento); che l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo soggettivo del dolo o della colpa" (Consiglio di Stato, sez. V, 02/05/2013, n. 2388 T. c. Com. Visso e altro, Red. amm. CDS 2013, 05; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2006, n. 12147, MGC, 2006, 5).

 Se la clausola generale dell"ingiustizia del danno erga omnes è contenuta nell"art. 2043 c.c. ("Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"), quando il danno è ingiusto in quanto scaturente da un inadempimento a precedente rapporto obbligatorio (in personam), il suo risarcimento trova la propria disciplina nell"art. 1218 c.c. ("Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l"inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"); si pensi, ad esempio, alla responsabilità, certamente (almeno o anche) contrattuale, dei sanitari che abbiano omesso colposamente di rilevare una malformazione fetale, con ciò causalmente determinando il danno, ingiusto in quanto lesivo di interesse giuridicamente protetto, derivante dalla compromissione del diritto, eventualmente esistente in capo al soggetto leso, ad interrompere la gravidanza (ragionamento nient"affatto inficiato dal recente c.d. "decreto Balduzzi"):

"l'art. 3, comma 1, d.l. 158/2012, conv. dalla l. 189/2012, cosiddetto "decreto Balduzzi" non impone alcun ripensamento dell'attuale inquadramento contrattuale della responsabilità sanitaria, ma si limita (nel primo periodo) a determinare un'esimente in ambito penale (i cui contorni risultano ancora tutti da definire), facendo salvo (nel secondo periodo) l'obbligo risarcitorio e sottolineando (nel terzo periodo) la rilevanza delle linee-guida e delle buone pratiche nel concreto accertamento della responsabilità (con portata sostanzialmente ricognitiva degli attuali orientamenti giurisprudenziali). Ritenuto, pertanto, che anche nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità della Usl per il pregiudizio che si assume conseguito a condotta colposa dei sanitari dell'ospedale per ritardo diagnostico) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cassazione, Sezioni Unite 577/2008), va disattesa la domanda attorea in quanto, pur accertata l'esistenza di un ritardo colposo nella diagnosi, è stato escluso in sede di c.t.u. che in caso di diagnosi tempestiva si sarebbe potuta evitare la conseguenza di danno. Apparendo, dunque, di gran lunga "più probabile che non" l'ininfluenza del ritardo diagnostico, non appare possibile stabilire un nesso causale apprezzabile fra tale ritardo e patologia riscontrata e deve dunque escludersi la sussistenza del nesso causale fra la condotta omissiva dei sanitari e il pregiudizio sofferto dal neonato" (Tribunale Arezzo, 15/02/2013, n. 196; - Guida al diritto 2013, 17, 17; cfr. anche Trib. Roma, 9 marzo 2004, GRom, 2004, 152).

Giova avvertire, peraltro, di come responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale siano espressioni convenzionali, non del tutto appropriate, sulle quali ampiamente si è soffermata la migliore dottrina:

"l"art. 1218 c.c., collocato nel titolo sulle obbligazioni in generale, fa riferimento all"inadempimento di qualsiasi obbligazione, e non solo delle obbligazioni nascenti da contratto, anche se è, di fatto, destinato a trovare prevalentemente applicazione a queste ultime..." (Galgano 2004, 89).

Anzi: l"art. 1218 c.c. e l"art. 2043 c.c. paiono concernere ambiti diversi, l"uno essendo diretto a disciplinare l"inadempimento di qualsivoglia obbligazione, a prescindere dalla matrice che quest"ultima ha determinato, l"altro attenendo al diverso piano di una specifica fonte generatrice di obbligazione, ossia il fatto illecito tout court;

"ciononostante, nulla vieta di perseverare nell"abitudine linguistica che distingue fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale... (omissis)... Entro questo ordine di classificazione il nesso che fa accostare fra loro la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale è nel fatto che entrambe conseguono ad un comportamento antigiuridico, che nel primo caso consiste nella violazione di una preesistente obbligazione e nel secondo caso si concreta nel fatto illecito definito dall"art. 2043 c.c." (Galgano 2004, 91).

 Quando si discorre di responsabilità contrattuale, pertanto, implicitamente omettendo le problematiche dogmatiche sopra evidenziate, s"intende generalmente far riferimento alla responsabilità nella quale incorre chi pone in essere un inadempimento ad una preesistente obbligazione, anche eventualmente scaturente da fonte diversa dal contratto; la responsabilità extracontrattuale, in tale prospettiva, resta confinata alle conseguenze esistenti in capo a chi pone in essere un fatto illecito in senso stretto (c.d. aquiliano).

Il danno non patrimoniale, nel sistema risarcitorio italiano, nonostante - e forse, paradossalmente, grazie a - la sentenza della Suprema Corte, a sezioni unite, n. 26972, del 24 giugno - 11 novembre 2008, può essere ragionevolmente tripartito in sotto-categorie, ognuna delle quali oramai ben identificata dal diritto vivente:

"in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale, giova evidenziare che, dopo un lungo percorso giurisprudenziale, il genus danno non patrimoniale comprende il danno biologico, da intendersi come lesione dell'integrità psico-fisica; il danno morale, da intendersi come paterna d'animo - sofferenza transeunte risarcibile in conseguenza di un reato o nei casi previsti dalla legge, ossia in caso di lesione di interessi costituzionalmente garantiti ed il danno esistenziale, consistente nel pregiudizio che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Di recente (11 novembre 2008 n. 26972), la S.c. di cassazione, Sezioni Unite, ha concepito il danno non patrimoniale come unica categoria di danno in cui rientrano tutti i pregiudizi subiti dall'individuo (danno biologico permanente - danno morale, allegato e provato anche in via presuntiva) - danno esistenziale ecc. (nel caso di specie, vertendosi in materia di micropermanenti, sono state applicate le tabelle di cui all'art. 5 l. 5 marzo 2001, n. 57, debitamente aggiornate, con l'incremento fino ad un quinto del danno biologico permanente ed il danno biologico temporaneo riconosciuto, ex art. 139 d.lg. 7 settembre 2005, n. 209)" Giudice di pace Bari, 30/01/2010, n. 886 - Giurisprudenzabarese.it 2010 – cfr. anche T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11/02/2010, n. 369 A.V. c. (avv. Gammero) c. Min. dif. c. (Avv. Stato) Foro amm. TAR 2010, 2, 364 (s.m.) – cfr. anche Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2010, n. 12318 - Guida al diritto 2010, 33-34, 69.

Ci si riferisce, naturalmente, al danno biologico (nelle sue due componenti del danno e del danno psichico), al danno morale e al c.d. danno esistenziale.

Doveroso, peraltro, notare come talune esclamazione della – ormai celeberrima - sentenza della Suprema Corte, a sezioni unite, n. 26972, del 24 giugno - 11 novembre 2008 hanno prodotto vasta eco sulla giurisprudenza ad essa successiva.

La perentoria, quanto immotivata, affermazione secondo la quale il danno patrimoniale non può soffrire sotto-categorie, ad esempio, è stata apoditticamente ripresa a piè pari da numerose sentenze successive all'autunno 2008, molte delle quali, peraltro, probabilmente notata l'irragionevolezza del dictat, si sono (contemporaneamente) affrettate a sdoganare la subpartizione "con funzione meramente descrittiva" del danno predetto,

"la disposizione di cui al cit. art. 2059 deve essere letta, non come disciplina di un"autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all"art. 2043 c.c. , bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, intesa come categoria omnicomprensiva, all"interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie, sul presupposto dell"esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell"illecito richiesti dall"art. 2043 c.c. In altri termini il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, senza dar luogo a duplicazioni; il che significa che non è prefigurabile la parcellizzazione delle varie forme di danno non patrimoniale. Inoltre, escludendo che il turbamento dell"animo o dolore intimo sofferti senza lamentare degenerazioni patologiche (tradizionalmente identificato come danno morale soggettivo) possa essere liquidato in una percentuale del danno biologico, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale" (Cassazione civile, sez. III, 01/06/2010, n. 13431 A.C. ed altro c. G.P. ed altro dejure.it 2010)

con ciò legittimando e (neppur troppo implicitamente!) riconoscendo la necessità di giuridicamente discorrere proprio di danno biologico, di danno morale e di danno esistenziale.

L'ostracismo perorato dalla sentenza in commento nei confronti della locuzione "danno esistenziale" ha portato ad un duplice, nefasto risultato: taluni (per la verità in numero piuttosto limitato), infatti, hanno interpretato la pronuncia come negatoria di qualsivoglia risarcibilità di tale voce di danno; altri, forse spaventati dagli strali lanciati dalla Suprema Corte, hanno preferito "glissare" sulla qualificazione del danno quale facente parte della voce "danno esistenziale", utilizzando altre, più complesse, formulazioni e discorrendo, ad esempio, di

"ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica" (Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8724 - Guida al diritto 2010, 26, 88 (s.m.) – cfr. anche Tribunale Bari, sez. III, 17/03/2010, n. 968 - Giurisprudenzabarese.it 2010 – conforme - Tribunale Bari, sez. III, 23/02/2010, n. 645 S.G. c. C.G. Giurisprudenzabarese.it 2010).

Anche il mancato approfondimento della voce "danno morale", diretta conseguenza della petizione di principio secondo la quale il danno non patrimoniale non sopporterebbe sottocategorie, è risultata foriera di equivoci, consentendo addirittura di mettere in dubbio la risarcibilità della figura; in realtà, ovviamente, nessun dubbio può sussistere sulla risarcibilità del danno morale:

"il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità fisica del lavoratore, identificato nella sommatoria di danno biologico (all'integrità fisica) e danno morale (consistente nella sofferenza per l'ingiuria fisica subita), non richiede, ai fini della risarcibilità, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 185 c.p. essendo riferibile a diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti" (Cassazione civile, sez. lav., 24/05/2010, n. 12593 Rai c. Carnevale Red. Giust. civ. Mass. 2010, 5 – cfr. anche Giudice di pace Mascalucia, 12/02/2010 Ensabella c. Soc. cattolica assicur. Arch. giur. circol. e sinistri 2010, 5, 434)

Effetto positivo (e, se vogliamo, per certi versi paradossale), della sentenza de qua, è stato quello di porre in luce come la categoria del danno non patrimoniale debba essere considerata con giuridica serietà, in un quadro interpretativo temperato dai principi costituzionali di solidarietà e di tolleranza (articolo 2 della Costituzione) che impone ricerca e prova tanto della non pretestuosità dell'offesa, quanto, se non proprio dalla gravità, almeno della percezione sociale delle conseguenze effettivamente riversate dall'illecito nella sfera personale del presunto danneggiato.

La giuridica serietà, imposta all'interprete nell'approccio al danno non patrimoniale, dalla sentenza de qua, ha stimolato la ricerca, da parte di interpreti e giurisprudenza, di come concretamente applicare gli universali principi in essa contenuti, specie quello conclamante il sacerdotale compito del giudice di accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, nonché quello che impone al giudicante, per i pregiudizi non patrimoniali diversi dal biologico, di far ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva, quest'ultima anche come unica fonte (con onere della parte di allegare i fatti noti):

"la sussistenza del danno non patrimoniale può essere provata anche con il ricorso a presunzioni basate su fatti notori o massime di comune esperienza. Il relativo ammontare è liquidabile in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ." T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 05/03/2010, n. 3432 Gualdi c. Reg. Lazio Publica 2010; cfr. anche: Cassazione civile, sez. III, 09/02/2010, n. 2847 Resp. civ. e prev. 2010, 5, 1013 (nota GORGONI); T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 18/05/2010, n. 781 A.V. in proprio e quale genitore esercente la potestà sui minori A.S. e C.S. c. Com. Pietrafitta Red. amm. TAR 2010, 05; Tribunale Roma, sez. XIII, 19/04/2010, n. 8534 - Redazione Giuffrè 2010; Cassazione civile, sez. III, 09/02/2010, n. 2847 Resp. civ. e prev. 2010, 4, 781; Consiglio Stato, sez. V, 28/05/2010, n. 3397 Com. Taranto c. C.. Red. amm. CDS 2010, 05.

Ne è scaturito, com'era prevedibile, un inesaurito ed inesauribile vortice di pronunce che riconoscono ed approvano la risarcibilità del danno esistenziale, ora esplicitamente (come, ad esempio, nel caso della rilevanza attribuita al clima di intimidazione creato, nell'ambiente lavorativo, dal comportamento del datore di lavoro, nonché al peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare della lavoratrice molestata, in conseguenza dell'illecito subito; o anche nel caso di condotta illecita che abbia impedito a un soggetto di poter realizzare liberamente una propria, legittima, opzione di vita); ora implicitamente, facendo riferimento, ad esempio, alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo o alla "vita di relazione":

"quando in seguito alla vaccinazione il figlio contrae la poliomielite, non solo il piccolo ha diritto al risarcimento del danno - biologico, morale e patrimoniale - ma anche i genitori (singolarmente) devono essere indennizzati in rapporto alla vita di relazione e al dovere di assistenza continua e solidale al minore per il resto della sua vita dolorosa" Cassazione civile, sez. III, 04/03/2010, n. 5190 Reg. Abruzzo e altro c. T.B. e altro Diritto & Giustizia 2010; cfr. anche: Cassazione civile, sez. lav., 19/05/2010, n. 12318 Soc. Concessionaria Alfa Romeo Longo c. Manfredi Red. Giust. civ. Mass. 2010, 5; Cassazione civile, sez. lav., 10/02/2010, n. 3023 Cassa it. previd. e assist. geometri liberi professionisti c. Siccardi Guida al diritto 2010, 13, 70 (s.m.); Cassazione civile, sez. I, 29/03/2010, n. 7559 S.A. c. Min. Giust. Diritto & Giustizia 2010 (nota VECCHI); T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11/02/2010, n. 369 A.V. c. (avv. Gammero) c. Min. dif. c. (Avv. Stato) Foro amm. TAR 2010, 2, 364 (s.m.); Cassazione penale, sez. un., 25/02/2010, n. 15208 Annulla senza rinvio, App. Milano, 27 ottobre 2009 M. CED Cass. pen. 2010, rv 246589; Cassazione civile, sez. un., 22/02/2010, n. 4063 Alba c. Min. Lav. Foro it. 2010, 4, 1145; Cassazione civile, sez. lav., 10/02/2010, n. 3023 Resp. civ. e prev. 2010, 4, 776; Cassazione civile, sez. lav., 10/02/2010, n. 3023 Cassa Prev. ed Assis. Geometri c. S.L. Diritto & Giustizia 2010; Cassazione civile, sez. III, 02/02/2010, n. 2352 Eufrate e altro c. Azzolina D.L. Riv. critica dir. Lav. 2010, 1, 170 (nota Mattei); Cassazione civile, sez. III, 09/02/2010, n. 2847 Sbordone c. Salvatore Giust. civ. Mass. 2010, 2, 174.

Ulteriormente, la sentenza n. 26972/2008 ha dato nuova linfa alla necessità di adeguatamente personalizzare le "tabelle" della liquidazione del danno biologico, alla risarcibilità del danno non patrimoniale in ambito contrattuale, al principio dell'integralità del risarcimento del danno alla persona, al riconoscimento che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, rientrando tra i diritti fondamentali della persona, spetta a tutte le persone, indipendente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria), al principio secondo cui la risarcibilità del danno non patrimoniale non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato ed un reato punibile, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato:

"la risarcibilità del danno non patrimoniale, a norma dello art. 2059 c.c., in relazione all"art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, ed un reato punibile, per concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato, e sia conseguentemente idoneo a ledere l"interesse tutelato dalla norma penale". (Cassazione civile, sez. lav., 30/03/2010, n. 7649 W.S. c. F.C. Diritto & Giustizia 2010; cfr. anche Tribunale Varese, 08/04/2010 - Redazione Giuffrè 2010; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11/02/2010, n. 369 A.V. c. (avv. Gammero) c. Min. dif. c. (Avv. Stato). Foro amm. TAR 2010, 2, 364 (s.m.); Cassazione civile, sez. III, 10/03/2010, n. 5770 I.C. c. LLOYD NAZ S.P.A. IN L.C.A. Diritto & Giustizia 2010; Cassazione civile, sez. III, 24/02/2010, n. 4484 Lector Lazaro c. Soc. Aurora Giust. civ. Mass. 2010, 2, 267.

Resta così assolutamente confermato:

  • che il vigente codice civile delinea, relativamente all"offesa conseguente all"illecito (il danno), un sistema risarcitorio bipolare, ove al danno patrimoniale si contrappone, con definizione eminentemente negativa (cui peraltro è opportuno cogliere la valenza residuale), il c.d. danno non patrimoniale;
  • che il danno non patrimoniale è, in effetti, una categoria di danno estremamente ampia e variegata, comprendente, in una logica tripartita ormai condivisa dalla migliore dottrina e giurisprudenza, il danno morale soggettivo, il danno esistenziale e il danno biologico;
  • che il danno biologico, coperto integralmente dalla garanzia costituzionale dell"art. 32 della Costituzione, è a sua volta scomponibile nel danno all"integrità fisica e nel danno all"integrità psichica, ove quest"ultima locuzione assume, sempre più di frequente, la denominazione di "danno psichico".

Tanto per quel che concerne la partizione danno contrattuale/danno extracontrattuale, quanto per gli approfondimenti relativi alle diverse tipologie del danno conseguente al fatto illecito, necessita ovviamente rinviare alla letteratura specialistica, limitandosi nel presente lavoro ai cenni di cui sopra.

 




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