-  Foligno Emanuela  -  08/12/2016

L'opuscolo informativo è idoneo ad acquisire il consenso informato? - Emanuela Foligno -

Cass. Civ.   Sezione III, n. 2177/2016 del 4/2/2016

La Cassazione torna ad occuparsi dello spinoso problema della correttezza nella acquisizione del consenso informato da parte del paziente.

La vicenda approda ai Supremi Giudici dalla Sicilia e vede come protagonista il Policlinico dell"Università di Messina chiamato in causa da una paziente sottopostasi a un intervento di chirurgia oculistica.

In particolare la donna è stata sottoposta a intervento di cheratomia radiale all"occhio dx e al ritocco di analogo intervento eseguito in precedenza all"occhio sx. Dopo tali interventi chirurgici sono insorte una serie di complicanze, sino ad arrivare a una riduzione visiva importante con conseguente invalidità permanente del 60%.

La donna si rivolge all"autorità giudiziaria sostenendo di non essere stata adeguatamente informata sui rischi dell"intervento.

I Giudici del Tribunale di Messina e la Corte di Appello territoriale hanno rigettato la domanda della danneggiata sostenendo che i disturbi della donna erano meramente riconducibili a eventi possibili di rilevanza statistica in quanto il Medico aveva espresso una corretta valutazione diagnostica preoperatoria e una tecnica operatoria corretta.

La Corte d"Appello ha inoltre escluso che la danneggiata non fosse stata adeguatamente informata, anche in considerazione del livello culturale, dal chirurgo in quanto alla stessa nei colloqui preoperatori era stato consegnato un opuscolo informativo dove venivano evidenziate una serie di manifestazioni post-operatorie.

La donna ricorre in Cassazione che le dà piena ragione.

Gli Ermellini hanno integralmente cassato la idoneità dell"opuscolo informativo quale veicolo per l"acquisizione di un corretto e adeguato consenso informato rimarcando che l"acquisizione del consenso informato alla prestazione sanitaria deve avere natura personale, deve essere specifico ed esplicito, escludendo ogni ipotesi di consenso presunto.

Riguardo la qualità e il livello culturale della paziente la Suprema Corte ha evidenziato che tali circostanze non rilevano ai fini della completezza e della congruità dell"informazione prodromica al consenso.

 I Giudici di Legittimità ritengono, dunque, che la pronunzia territoriale siciliana non abbia seguito tali principi ed abbia errato nel ritenere che attraverso la consegna alla paziente del depliant informativo la stessa fosse stata adeguatamente informata sull"intervento e sui rischi connessi.

Priva di rilevanza anche la circostanza che la paziente si fosse già sottoposta a tale intervento presso l" Istituto Universitario di Padova e che, quindi, la stessa era già stata adeguatamente informata sugli effetti e rischi dell"intervento di cheratomia  in tale sede.

La Suprema Corte, percorrendo l"indirizzo già consolidato sull"argomento, stringe ulteriormente il giro di vite a favore di una dettagliata e concreta informazione inerente lo specifico intervento chirurgico ribadendo l"inidoneità di informazioni generiche, standardizzate e incomplete che non possono, e non devono, essere compensate dal livello culturale del paziente.




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