Varie  -  Alceste Santuari  -  18/10/2022

L’Organismo di vigilanza nelle società partecipate va selezionato come il personale – Tar Campania 2345/22

Una società in house, che opera nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha avviato una procedura di selezione per l’individuazione dei componenti dell’organismo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/2001.

All’esito della procedura, sono stati individuati i componenti del citato organismo. Contro la decisione riguardante la nomina dell’organismo di vigilanza della società ha presentato ricorso un candidato, deducendone l’illegittimità per vizi inerenti alla procedura e l’incompatibilità di uno dei componenti.

A seguito delle dimissioni del citato componente e della pubblicazione di un nuovo avviso di selezione diretto all’individuazione di un nuovo componente dell’organismo di valutazione, il ricorrente impugna tale avviso deducendo l’illegittimità derivata dello stesso nonché la sussistenza dei medesimi vizi, inerenti alla determinazione dei requisiti di partecipazione, che affliggono i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.

La società in house, costituitasi, ha eccepito, inter alia, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Tar Campania, Salerno, sez. I, con la sentenza 10 settembre 2022, n. 2345, ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Per i giudici amministrativi campani, trattandosi di società a controllo pubblico, anche nel caso di specie si deve applicare la disposizione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016, che recita:

“1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

  1. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.” (omissis)

Avuto riguardo alla previsione di cui sopra, il Tar ha ribadito che “Con la previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016, il legislatore ha imposto alle società a controllo pubblico il rispetto di alcuni principi essenziali in materia di procedure di reclutamento del personale che, sebbene condivisi con le procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Amministrazioni pubbliche, sono destinati a informare l’esercizio di un potere di selezione di carattere non pubblicistico ma privatistico, in quanto diretto a realizzare non un interesse pubblico ma un interesse privato alla corretta gestione delle risorse disponibili.”

Di qui, la giurisdizione del giudice ordinario, come evidenziato dallo stesso art. 19, comma 4, del citato decreto secondo cui “resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.

La Sezione ha dunque ribadito che le società in house sono assoggettate alle regole privatistiche per quanto attiene alla ricerca e selezione del personale.

La procedura di selezione, tuttavia, non dovrebbe condurre ad una equiparazione dei membri dell’Organismo di vigilanza al personale dipendente della società. In questo senso, infatti, il d. lgs. n. 231/2001 individua nell’autonomia, indipendenza e terzietà le caratteristiche principali dei membri dell’organismo di vigilanza, tant’è che nel caso di specie un membro ritenuto in conflitto di interessi si è dovuto dimettere dall’organismo medesimo. Si tratta evidentemente di profili che non pertengono alla qualità dei dipendenti.

In ultima analisi, pertanto, si può ritenere che, ancorché la selezione dell’organismo di vigilanza possa essere ricondotto alle procedure interne definite dalla singola società in controllo pubblico, i membri dell’Organismo non debbano essere assimilati al personale dipendente.




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