-  Mazzon Riccardo  -  02/05/2014

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E INTERVENTI ABUSIVI IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO - RM

La contravvenzione prevista dalla lettera c), primo comma, dell"articolo 44 del T.U. dell"Edilizia, punisce con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986,00 a 103.290,00 euro:

"al fine di definire la distinzione tra semplice abuso edilizio e lottizzazione abusiva, va qualificata come lottizzazione quell'insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni a scopo edificatorio intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano. Conseguentemente allorché la nuova costruzione non presuppone opere di urbanizzazione primaria o secondarie, mentre è richiesto il preventivo permesso di costruire, non si rende necessaria l'autorizzazione lottizzatoria, non risultando pregiudicata la riserva pubblica di pianificazione urbanistica" (Cass. pen. 3.3.05, n. 17663, sez. III, RN, 2005, p. 1145 – conforme, con la precisazione che è configurabile il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui l'attività edificatoria sia stata autorizzata a seguito del rilascio di un permesso di costruire fraudolentemente ottenuto, includendovi una porzione di area già sottoposta ad atto d'obbligo di asservimento, così alterando l'indice fondiario di fabbricabilità. (Nella specie le aree private destinate a strade erano state sottoposte ad atto d'obbligo di asservimento e non potevano essere computate per l'edificazione, sicchè ne era derivata l'alterazione dell'indice fondiario di fabbricabilità): Cassazione penale, sez. III, 12/05/2011, n. 23646 Annulla senza rinvio, App. Bari, 21/12/2009 T. e altro CED Cass. pen. 2011, rv 250522 

  • chi ponga in essere interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso:

"in presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo in cui la Corte ha precisato che, in tal caso, la sanzione applicabile è sempre quella di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, non essendovi spazio per l'applicazione di quella contemplata dalla lett. a) della richiamata disposizione)" Cassazione penale, sez. III, 17/02/2010, n. 16392 Rigetta,Trib. lib. Salerno, 11/03/2009 S. e altro CED Cass. pen. 2010, rv 246960

"il fatto di edificare un parcheggio multipiano in zona sottoposta a vincolo storico-artistico in forza di permesso a costruire illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistica vigente è sussumibile nella fattispecie contravvenzionale di cui alla lett. c), art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, che incrimina il fatto di edificare in zona sottoposta a vincolo in assenza di permesso a costruire; ciò in quanto il giudice penale non deve limitarsi a constatare l'ontologica esistenza del permesso, ma è chiamato ad accertare l'integrazione o meno della fattispecie penale, in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, ossia l'interesse alla protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica. In sede cautelare, la sussistenza dell'elemento psicologico della contravvenzione di cui alla lett. c), art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001, è dimostrata dalla macroscopicità della difformità del permesso a costruire illegittimo dalle norme urbanistiche vigenti" Trib. Cosenza 20.3.07, CorM, 2007, 8-9 1058.




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