-  Ruol Ruzzini Pisana  -  11/01/2013

MACRO - INVALIDAZIONE: RISARCITI LA VITTIMA E I GENITORI- Trib. Lecce 31.12.2012 - Pisana RUOL RUZZINI

L"ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione emessa dal Giudice designato dalla Sezione Distaccata di Tricase del Tribunale di Lecce, Dott. Gabriele POSITANO, si segnala per il riconoscimento in tema di liquidazione del danno non patrimoniale delle singole voci separate ed autonome in un caso di lesioni gravissime riportate da un soggetto minore ipovedente investito da un"automobile.

La vicenda è la seguente: il giovane, mentre si recava all"ospedale locale, a seguito di tale investimento, riportava gravissime lesioni determinanti la paresi degli arti superiori e la paraplegia di quelli inferiori. La responsabilità della conducente del veicolo veniva riconosciuta, in sede penale, da una sentenza passata in giudicato e in termini di responsabilità civile dalla Compagnia assicuratrice che provvedeva a liquidare l"intero massimale di polizza, pari ad Euro 775.000, al danneggiato.

I genitori del ragazzo citavano in giudizio la danneggiante per vedere riconosciuto l"integrale risarcimento del danno subìto dalla giovane vittima e, in aggiunta, il danno non patrimoniale da essi stessi subìto.

 

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Con provvedimento datato 31.12.2012 il Tribunale accoglieva le richieste degli attori disponendo il risarcimento delle autonome voci di danno.

Nello specifico riconosceva in capo al minore il risarcimento del danno biologico per l"80% di invalidità permanente commisurato alle tabelle del Tribunale di Lecce oltre a quello per l"invalidità temporale totale; il risarcimento del danno morale per la sofferenza patita per l"incidente e per i lunghi e penosi postumi; infine il risarcimento della ulteriore cifra di Euro 100.000 a titolo di danno esistenziale derivante dal: "radicale cambiamento dello stile di vita della vittima primaria dell"illecito… in considerazione anche della pregressa patologia da cui era affetta -ipovedente- che rendeva indispensabile l"utilizzo degli altri sensi ed in particolare del tatto, oggi definitivamente e fortemente compromesso".

Gli attori richiedevano altresì il ristoro del pregiudizio soggettivo subìto da loro stessi quali vittime secondarie dell"illecito. Anche riguardo a questo punto il giudice accoglieva la domanda attorea riconoscendo che: "può ritenersi sussistente, nel caso in esame, la prova presuntiva del danno non patrimoniale subìto dai genitori considerato il rapporto affettivo nonché la gravità delle lesioni riportate dal minore… da liquidarsi con un"ulteriore somma per ciascun genitore" a titolo di danno morale patito per le sofferenze del figlio e di danno esistenziale per l"agenda quotidiana indubbiamente mutata in senso peggiorativo pari complessivamente ad Euro 29.000.

La macro-invalidazione del congiunto, infatti, aveva turbato l"equilibrio dell"intera famiglia per il grave vulnus che l"illecito aveva cagionato alla serenità familiare sia per la sofferenza patita a causa dell"infermità riportata sia per la necessità di dover mutare le proprie abitudini con sconvolgimento dei ritmi quotidiani conseguenti alla necessità di prestare maggiori cure in relazione al grave peggioramento delle condizioni psico-fisiche del ragazzo.

La doverosità dell"assistenza familiare nonché il sacrificio amorevole verso il macroleso sono aspetti di sofferenza morale e di peggioramento della qualità della vita che secondo il giudice hanno inevitabilmente reso meno agevole e gratificante il ménage familiare senza tuttavia intaccarne il sodalizio.

Per tali profili si suggerisce la lettura integrale del provvedimento ivi riportato in calce.




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