-  Fedeli Giuseppe  -  27/10/2014

MADRE - G.FEDELI

 

 «Moltiplicherò/i tuoi dolori e le tue gravidanze,/con dolore partorirai figli« (Genesi 3, 16)

Tribunale di Roma(ordinanza 8 agosto 2014): il figlio è della madre biologica e non della madre genetica. I giudici capitolini si sono occupati di una vicenda tragica, un dramma umano che ha coinvolto due coppie che, non potendo avere figli hanno, deciso di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Sennonché, a causa di un errore umano ha avuto luogo uno scambio di embrioni. In una coppia la gravidanza non si è instaurata mentre l"altra coppia ha dato alla luce due gemelli. Il patrimonio genetico dei due gemelli appartiene alla coppia che ha chiesto, con provvedimento urgente: che fossero loro fornite le informazioni sullo stato di salute dei nascituri; che fossero indicate data e luogo del parto per avere in consegna i neonati al momento della nascita in quanto genitori genetici; che si provvedesse alla sospensione dell"iscrizione anagrafica dei gemelli da parte dei genitori biologici. Ratio della decisione è la sussistenza dell'interesse superiore del minore a mantenere il legame con la madre biologica – gestante. In sostanza il Tribunale di Roma ha deciso in via interpretativa affermando che nel caso di specie, al fine di contemperare i contrapposti interessi, occorre avere ben chiaro l"interesse superiore e preminente del minore (secondo quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti dell"Infanzia approvata dalle Nazioni Unite il 20.11.1989 e ratificata in Italia dalla L. n. 176/91). Da un po' di tempo a questa parte si è fatto strada, anche presso i Tribunali e le Corti di Giustizia, un nuovo concetto di famiglia che viene sempre più concepita come luogo degli affetti e della solidarietà reciproca (d"altra parte millenaria filosofia dell"uomo ha identificato nella famiglia l"archetipo della comunità sociale), unitamente al principio di "autoresponsabilità" che deve sottendere al rapporto genitoriale, e che trova il proprio fondamento nell"obbligo di solidarietà sancito dall" art. 2 della Costituzione (il che pone, giocoforza, seriamente in discussione il principio del carattere necessariamente biologico o genetico del rapporto di filiazione). Prevale cioè il concetto di autoresponsabilità, ossia di responsabilità genitoriale, attribuendo quindi la maternità e paternità a quei genitori che hanno consapevolmente voluto il figlio accettando le regole che disciplinano la procreazione medicalmente assistita. Resta pur sempre "il dramma umano dei genitori che si erano rivolti all"ospedale per trovare soddisfazione al loro diritto alla procreazione ed a formare una famiglia, che potrà trovare tutela solo risarcitoria". La peculiarità della vicenda, oltre che per le drammatiche implicazioni umane di tutti i soggetti coinvolti, deriva dal fatto che il diritto non prevede e non disciplina in modo esplicito la fattispecie in esame. Né la fattispecie può essere sic et simpliciter ricondotta alla fecondazione eterologa, il cui divieto è stato recentemente dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014. Né tantomeno può ritenersi che la fattispecie concretizzi un"ipotesi di "maternità surrogata" (cd. "utero in affitto"), espressamente vietata nel nostro ordinamento dal comma 6 dell"art. 12 della legge n. 40 del 2004, mancando del tutto il consenso e la volontarietà del comportamento sia della madre genetica che della madre biologica. Sotto l"aspetto sia etico sia giuridico nell"individuazione della maternità, come della paternità, a seguito della PMA eterologa, acquisisce, dunque, rilievo il concetto di volontarietà del comportamento necessario per la filiazione, l"assunzione di responsabilità in ordine alla genitorialità, così da attribuire la maternità e la paternità a quei genitori che, indipendentemente dal loro apporto genetico, abbiano voluto il figlio accettando di sottoporsi alle regole deontologiche e giuridiche che disciplinano la PMA; ne consegue la regola che coloro che hanno dato un consenso informato alla procedura siano i genitori dei nati e che non è consentito il disconoscimento della paternità e dell"anonimato della madre (art. 9, commi 1 e 2). In sostanza, il diritto della personalità costituito dal diritto all"identità appare sempre più sganciato dalla verità genetica della procreazione e sempre più legato al mondo degli affetti ed al vissuto della persona cresciuta ed accolta all"interno di una famiglia. La soluzione adottata dal Tribunale si ricava in via interpretativa dall"applicazione al caso di specie del comma 3 dell"art 269 c.c. e dall"art 231 comma 1 c.c. è quella che meglio si concilia a parere di questo giudicante con gli interessi dei minori coinvolti, anche in relazione al loro diritto ad essere cresciuti nella famiglia, intesa come comunità degli affetti, che li ha accolti (d'altronde, la letteratura scientifica è unanime nell"indicare come sia proprio nell"utero che si crea il legame simbiotico tra il nascituro e la madre).Azzardato quanto "pericoloso" esprimere valutazioni etiche. Resta il dramma umano dei genitori che si erano rivolti all"ospedale per trovare soddisfazione al loro diritto alla procreazione ed a formare una famiglia, che potrà trovare tutela solo risarcitoria, equivalente dell'inestimabile pretium doloris.




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