-  Negro Antonello  -  14/09/2015

MALPRACTICE MEDICA E CONCORSO DI COLPA – App. Roma 11.03.2015 – Antonello NEGRO

Malpractice medica

La questione verte, principalmente, sull"accertamento del nesso causale tra le cure mediche prestate ad una donna ed il danno permanente da costei riportato, tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto dannoso.

La Corte di Appello di Roma ha ritenuto sussistente il nesso causale, ma ha altresì applicato l"art. 1227 c.c. stabilendo un concorso di colpa dell"attrice.

In seguito ad un incidente domestico, una donna subiva lo scuoiamento dell"anulare della mano sinistra.

Il personale medico prestava le cure senza somministrare tempestivamente una copertura antibiotica e anticoagulante.

Nel giudizio di primo grado veniva effettuata una CTU medico legale con la quale si affermava che le lesioni conseguenti all"incidente domestico avevano un"alta percentuale di esito sfavorevole anche attuando i giusti interventi terapeutici (in una misura che il perito indicava nel 50% dei casi).

In un caso su due, quindi, il danno si sarebbe verificato a prescindere dalla correttezza dell"intervento medico.

Il Tribunale condannava il medico al risarcimento del danno ed in seguito a tale sentenza quest"ultimo proponeva appello.

Con la pronuncia in commento, la Corte di Appello di Roma ha affermato che, sulla base delle risultanze istruttorie, non è possibile affermare con certezza che, se il medico avesse somministrato tempestivamente la cura corretta, la paziente sarebbe guarita (senza ripotare postumi) e ciò neppure sul piano del criterio causale del "più probabile che non".

Nonostante quanto sopra, la Corte ha osservato che la domanda della donna non può essere rigettata in quanto non è stata fornita, da parte del medico convenuto, la prova della derivazione eziologica del danno estranea alla di lui condotta.

Quanto al comportamento della danneggiata – ed è questa la parte più complessa e discutibile della motivazione – la Corte ha affermato, in applicazione dell"art. 1227 c.c., un concorso di colpa della stessa nella misura del 50% in quanto lo scuoiamento del dito è attribuibile (anche) alla negligenza/distrazione della donna.

La questione inerente l"applicabilità dell"art. 1227 c.c. nella particolare fattispecie non è affatto semplice né scontata.

La Corte di Cassazione, anche nelle pronunce più recenti, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può portare ad escludere, in tutto o in parte, la responsabilità e può fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227, primo comma, c.c. (Cass. 15859/2015).

L"art. 1227 c.c., infatti, stabilisce che se il fatto colposo del creditore/danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Se a cagionare le lesioni alla donna fosse stato, per sua colpa, un terzo soggetto e se, come nel caso in esame, le cure mediche successive (corrette) avessero potuto evitare le conseguenze negative solo nel 50% dei casi, la condanna di entrambi i soggetti danneggianti non desterebbe stupore.

Allo stesso modo, dunque, può essere valutato – in una fattispecie particolare come quella de quo – il comportamento dell"agente che cagiona a se stesso, per sua colpa, il danno o parte di esso.




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