La vexata quaestio della sorte del contratto e in modo particolare dell"atto di autonomia negoziale di locazione, sembra non essere ancora stata risolta stante i continui e divergenti risultati a cui pervengono i giudici di prime cure. La sentenza in esame, oggetto di studio, offre lo spunto per affrontare una tematica che acquista nello scenario giuridico odierno sempre più valore, ossia, la sorte del contratto di locazione non registrato. E nel caso di registrazione tardiva quid jurus ?
Come ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza, tale tipologia di contratto ha una natura mista, comprendente sia un diritto reale che un diritto obbligatorio. Dallo stesso contratto infatti, nasce un rapporto diretto sulla cosa, per il quale in conduttore soddisfa le proprie pretese e si obbliga allo stesso tempo a corrispondere la sua controprestazione consistente nel canone locatizio[1].
Circa la forma richiesta per la sua stipulazione, è pacifico, che possa concludersi in qualsiasi forma, ad eccezione delle locazioni immobiliari le quali richiedono la forma scritta ad substantiam.
Occorre poi, volgere lo sguardo alla legge 431/98 che nel regolare la locazione di immobili urbani ha statuito che la forma scritta prevista per i contratti appena richiamati, rappresenti causa di nullità in caso di assenza. Circa poi un"ulteriore requisito, richiesto dalla legge e che qui rileva per il caso che ci occupa è la registrazione del contratto, prevista e disciplinata dalla legge 392/78 art.8, prevedendo così un preciso obbligo fiscale da ripartirsi in parti uguali sui contraenti.
[1] Per un maggior approfondimento Cfr. Giuseppe CHINE" – Andrea ZAPPINI – Marco FRATTINI, Manuale di Diritto Civile, Nel Diritto Editore 2011, pag. 1431 ss.