-  Gasparre Annalisa  -  02/02/2017

Mandato di arresto europeo, irrilevante avere una figlia in Italia – Cass. pen. 15886/16 – Annalisa Gasparre

Lo straniero è stato condannato nel Paese di origine, la Romania, per furto aggravato e per guida senza patente. Giunto in Italia è stato chiesto il mandato di arresto europeo.

L"interessato ha opposto l"asserito "radicamento" in Italia, tale da legittimare motivo di rifiuto all"esecuzione del mandato, affermando di avere avuto una figlia in Italia.

Per la Corte di cassazione, in primis, va considerato che per la "guida senza patente" non è possibile eseguire la pena perché trattasi di fatto che non costituisce reato nel nostro ordinamento. In secondo luogo, però, la Corte evidenzia che per la condanna per furto aggravato deve essere disposta l"esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall"autorità giudiziaria rumena.

La richiamata nascita della figlia in Italia non costituisce elemento sufficiente ad affermare che l"uomo abbia una stabile presenza in Italia (c.d. radicamento).

 

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 – 15 aprile 2016, n. 15886 - Presidente Citterio – Relatore Di Stefano

Motivi della decisione

Con sentenza dei 10 marzo 2016 la Corte di Appello di Genova ha disposto l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 2 novembre 2010 dalla Corte locale di Brasov Romania nei confronti di B.A.G. limitatamente alla esecuzione della sentenza del 20 ottobre 2009 della Corte di Brasov di condanna alla pena di anni tre di reclusione per furto aggravato. La Corte, invece, rigettava la richiesta per quanto riguarda l'esecuzione della pena per il reato di guida senza patente divenuta eseguibile per revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla sentenza in questione poiché si tratta di fatto non costituente reato nel nostro ordinamento. Inoltre, quanto alla richiesta di scontare la pena in Italia, rilevava la assenza di condizioni dimostrative della stabile presenza dei ricorrente in Italia non essendo la nascita dei figlio in Italia una prova adeguata della sua presenza nel territorio nazionale né lo dimostra l'essere la madre del ricorrente residente in Italia.
B. propone ricorso a mezzo del difensore deducendo con primo motivo la violazione del principio di specialità per essere stata disposta la consegna per un reato, la guida senza patente, per il quale non era vi era stata richiesta e, con secondo motivo, l'erronea valutazione in tema di condizioni per la esecuzione della pena in Italia.

II ricorso è infondato.

II primo motivo è manifestamente infondato in quanto contesta la consegna per un reato per il quale la Corte di Appello ha già rigettato la richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Il secondo motivo è infondato in quanto vi è solo un inizio di prova della residenza in Italia, la nascita della figlia, mentre gli altri elementi sono irrilevanti: la residenza della madre è elemento del tutto neutro e lo svolgimento di attività lavorativa (in nero) è solo dichiarata. Il predetto unico indizio non è affatto in grado di rendere sufficientemente certo il radicamento in Italia né spettava alla AG procedente svolgere ulteriori accertamenti essendo onere della parte richiedente provare la condizione per esercitare la scelta della esecuzione della pena in Italia.

P.Q.M.

 

Riget il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 l. 69 del 2005.




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