-  Gasparre Annalisa  -  31/03/2015

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO PROCESSUALE - Cass. pen. 8966/15 - A.G.

La Corte d'appello di Torino ha disposto la consegna di un cittadino rumeno all'Autorità giudiziaria richiedente il mandato di arresto europeo "processuale", relativamente al reato di truffa continuata. La consegna è stata subordinata alla condizione che, al termine del procedimento in Romania, l'accusato fosse riconsegnato all'Italia per scontare la pena irroganda.

La Corte ha precisato che in materia vigono i principi per cui "l'autorità giudiziaria italiana, una volta verificato che il mandato di arresto a fini processuali, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, sia fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna, non è tenuta ad effettuare ulteriori approfondimenti, trattandosi quest'ultimo di compito di competenza esclusiva del giudice dello Stato di emissione (Cass. Sez. 6^, n. 35832 del 17/09/2008, Indino, Rv. 240722). Tali principi sono stati ribaditi da questa Suprema Corte a composizione allargata laddove ha sancito che, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve dunque limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto- reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Cass. Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).

Non è dunque necessario che i mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta - emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, comunque, dall'attività supplementare inviata dall'autorità emittente - siano astrattamente idonee a fondare la gravita indiziaria sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente (Cass. Sez. 6^, n. 44911 del 06/11/2013, P.G. in proc. Stoyanov, Rv. 257466).




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