-  Redazione P&D  -  05/09/2012

MATRIMONIO NULLO PER DISTURBO DELLA PERSONALITÀ – Cass. 8772/12

Nullità prima confermata dal Tribunale ecclesiastico e poi riconosciuta dallo Stato italiano e dichiarata, quindi, efficace.

"La pronuncia si fonda sull"incapacità dell"uomo di assumersi i doveri derivanti dal matrimonio. Il terzo grado ha riconosciuto i motivi fondanti la pronuncia nella rigidezza, intolleranza, difficoltà di espressione degli affetti i quali costituiscono un disturbo della personalità indipendentemente dal livello culturale, dall"estrazione sociale o dall"attività professionale incidendo negativamente sulla sfera volitiva e sui processi psico-affettivi, rendendolo inidoneo a realizzare un rapporto di comunione e di condivisione col coniuge."

A causa di queste tendenze emotive scostanti, l"uomo è stato dichiarato inidoneo ad affrontare una vita matrimoniale piena e capace di rispettare l"altro coniuge e, soprattutto, dei doveri nascenti dal matrimonio.




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