-  Cuzzola Paolo Fortunato  -  05/04/2017

Mediazione Civile: il termine per proporre l'istanza di mediazione disposta dal giudice è perentorio - Trib. di Reggio Emilia di Paolo F. Cuzzola

" Dichiara improcedibili le domande attoree;

Condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano nel complessivo importo di € 5000,00 oltre accessori di legge e spese generali del 15%."

Con questa motivazione la Dr.ssa Simona Boiardi ha statuito l'improcedibilita di una causa avente ad oggetto contratti bancari, dopo che la stessa aveva concesso i termini di legge per la proposizione della istanza di mediazione.

Nel corpo della sentenza si legge che la Banca non aveva partecipato alla mediazione statuendo che la stessa fosse stata proposta oltre i termini di 15 giorni disposti dal giudice.

Alla successiva udienza, il giudice rilevava d'ufficio la tardiva presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 -bis D.Lgs. n. 28 del 2010, poiché la richiesta di parte attrice era stata tardivamente depositata presso l'organismo di mediazione e fissava per discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. l'udienza del 14 luglio 2016 ore 13 concedendo termine per note difensive al riguardo.

Nella parte motivata della sentenza il Giudice stautuisce: " Il termine indicato dal giudice per l'attivazione della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.Lgs. n. 28 del 2010 mediante deposito dell'istanza presso l'organismo deputato deve considerarsi perentorio potendosi tale perentorietà desumere, anche in via interpretativa in ragione dello scopo perseguito, che impone che lo stesso debba essere rigorosamente osservato (cfr. Cass. n. 14624/00,4530/04). Del resto, il legislatore ha previsto nel caso di mancato esperimento della detta procedura la sanzione dell'improcedibilità dell'azione, che impone al giudice di emettere una sentenza di puro rito (impedendo in tal modo al processo di giungere al suo esito fisiologico); la mancata presentazione dell'istanza di mediazione nel termine assegnato dal giudice rende improduttivo di effetti il relativo incombente, determinando le stesse conseguenze del mancato esperimento di esso, ossia l'improcedibilità del giudizio.

Sotto altro profilo, anche qualora volesse ritenersi il termine in esame di natura ordinatoria (come sostenuto dalla difesa attorea), la mancata proposizione di tempestiva istanza di proroga comporta comunque inevitabilmente la decadenza dalla relativa facoltà (cfr. sul punto, ex multis, Cass. 589/2015, n. 4448/13, n. 4877/2005); nel caso di specie parte attrice non ha formulato l'istanza di proroga del termine in questione prima della sua scadenza.

Alla luce dei principi esposti, le domande formulate da parte attrice sono improcedibili."




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film