-  Cuzzola Paolo Fortunato  -  24/03/2017

Mediazione Civile: NO a Regolamenti che prevedono divieto di proposta contumaciale - TAR Pescara di Paolo F. Cuzzola

L'interessante dictum in commento è stato emesso dal TAR Abruzzo, sede di Pescara, e ha ritenuto illegittimo un regolamento di procedura nella parte in cui impediva la formulazione di una proposta di mediazione in caso di mancata adesione-partecipazione di una delle parti ovvero in caso di mancata richiesta congiunta delle parti.

Il Tribunale Amministrativo di Pescara chiarisce ancora una volta la "funzione attiva e deflattiva della mediazione", non limitata alla mera ricognizione delle attività delle parti, ma diretta alla formulazione di una proposta di conciliazione quale onere in capo al mediatore; proposta da formulare anche in assenza della concorde volontà delle parti, o addirittura in presenza di una sola delle parti.

La sentenza del Tar appare in linea con la Direttiva del Ministro della Giustizia del 5 novembre 2013 che rimarcava la vera ratio del procedimento di mediazione: "un effettivo momento di composizione delle possibili future controversie giudiziarie", e contrasta quell'errata interpretazione idonea invece a confinare lo strumento in parola in una mera condizione di procedibilità e in un "vuoto ed oneroso adempimento burocratico".

Al contrario, decisiva in mediazione è la presenza delle parti che compaiono al tavolo, sede della conciliazione; le stesse sono titolari di uno specifico interesse: quello alla formulazione di una proposta conciliativa.

Motivo per cui la formulazione della proposta in presenza anche di una sola delle parti rappresenta un chiaro indice della funzione pubblicistica – e non prettamente negoziale – dell'istituto della mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale.

Funzione cruciale nel contesto di un procedimento di mediazione è quindi quella del mediatore, il quale, come già ampiamente espresso dal Ministero della Giustizia, ha l'obbligo di formulare una proposta di conciliazione anche in presenza di una sola parte, poiché con quest'ultima ha la possibilità di "ragionare" e magari valutare un "ridimensionamento" – "variazione" – dell'originaria pretesa, in modo da salvaguardare, comunque, l'interesse ad una chance di risoluzione pregiudiziale della lite.

Di qui, l'onere del mediatore a conformare la sua attività ad un'ottica propulsiva ispirata ai canoni di efficacia ed effettività del procedimento. Subordinare l'attività di formulazione della proposta al mero contegno ("volontà") delle parti finirebbe per sterilizzare il procedimento di mediazione anche rispetto alle sue finalità deflative.




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