-  Cuzzola Paolo Fortunato  -  12/04/2017

Mediazione Civile: Responsabilità dell'Organismo di Mediazione per nullità del verbale di accordo - Trib. Palermo di Paolo F. Cuzzola

Il Tribunale di Palermo con sentenza depositata in data 25 Novembre 2016, estensore Dr. Caccamo, affronta per la prima volta nel panorama giurisprudenziale italiano un tema rimasto fino ad adesso oggetto di teorie dottrinarie.

Il Tribunale ha statuito la nullità, per mancanza di causa, di una divisione ereditaria stipulata all'esito della mediazione a cui ha partecipato un soggetto che non rivestiva la qualità di erede.

Per l'effetto di tale decisione il mediatore, e per esso l'organismo di mediazione che ha amministrato la procedura è responsabile di inadempimento contrattuale e deve risarcire i danni che ne conseguono.

La vicenda trae origine da una istanza di mediazione finalizzata ad una divisione ereditaria, le parti a seguito di procedura di mediazione addivenivano ad una "transazione" (rectius verbale di accordo) che veniva allegata al verbale di accordo redatto dal mediatore.

In epoca successiva, una degli eredi adducendo in primo luogo il carattere abusivo dei beni oggetto dell'atto di "transazione" ed in secondo la partecipazione alla procedura di mediazione di soggetto privo della qualità di erede che di fatto non poteva disporre dei diritti oggetto della mediazione instaurava un giudizio vertente ad ottenere la nullità della "transazione" oltre il risarcimento del danno, chiamando in causa l'Organismo di mediazione.

Il Tribunale nella articolata sentenza in esame, dopo avere provveduto a ricostruire le norme che disciplinano la procedura di mediazione statuisce alcuni principi:

In primo luogo afferma che il verbale di accordo e l'accordo costituiscono "atti separati" sebbene connessi;

In secondo luogo che l'autentica della sottoscrizione ad opera del pubblico ufficiale opera esclusivamente ai fine "della trascrivibilità"

Il magistrato conclude l'articolato iter logico-giuridico statuendo la nullità della "transazione" non per la dedotta abusività dei beni divisi ma per la partecipazione alla procedura di mediazione di un soggetto non avente la qualità di erede che lascia dedurre la mancanza di causa della divisione stipulata.

In ordine alla domanda risarcitoria spiegata nei confronti dell'Organismo di mediazione, il Dr. Caccamo, aderendo alla tesi del contratto misto (mandato + contratto di appalto) ha rigettato le tesi difensive dell'OdM, finalizzate a manlevare quest'ultimo da qualsiasi culpa in vigilando ed eligendo, che si focalizzava sulla conoscenza da parte dell'erede attore della circostanza che al tavolo negoziale era presente un soggetto che non rivestiva la qualità di erede, condannando l'Organismo di mediazione al pagamento delle spese per l'assistenza legale ammontanti ad euro 2.300 motivando tale condanna con la circostanza che la prestazione richiesta (composizione di una lite a seguito della mediazione) " esige che si assicurata, anzitutto dal mediatore, che deve essere perciò soggetto qualificato, la validità dell'accordo raggiunto sotto il profilo sostanziale e formale, a nulla rilevando che le parti siano assistite dal difensore".




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