-  Casoria Elisa  -  08/06/2016

Messa alla prova - Professional - E.Casoria

CASO: il difensore del minorenne autore di un reato chiede la sospensione del processo per messa alla prova, il pubblico ministero valutato il programma si dichiara favorevole, il giudice dispone con ordinanza la sospensione. Come si chiede la messa alla prova e in che cosa consiste?

DISCIPLINA: La messa alla prova è disciplinata nel processo penale minorile dagli artt. 28 e 29 del d.p.r. 22.09.1988 n. 448, quale istituto volto ad evitare la condanna, recuperare il soggetto ad una corretta condotta di vita ed estinguere il reato. Tale beneficio trova ampia applicazione per i minori, in quanto in tal caso la detenzione deve  essere solo una pena residuale ed estrema, da applicarsi laddove il giovane abbia una personalità deviante ed il reato sia particolarmente grave.

L"art. 28 del d.p.r. 448/1988 prevede la sospensione del processo e la messa alla prova:

"Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all"esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell"ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

Con l"ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell"amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

Contro l"ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l"imputato e il suo difensore.

La sospensione non può essere disposta se l"imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.

La  sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte".

L"art. 29 del d.p.r. 448/1998 prevede la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova:

"Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli artt. 32 e 33."

L"art. 27 del d. lgs. 28 luglio 1989 n. 272 disciplina la sospensione del processo e della messa alla prova:

"Il giudice provvede a norma dell"art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell"amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.

Il progetto di intervento deve prevedere tra l"altro:

  1. le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
  2. gli impegni specifici che il minorenne assume;
  3. le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell"ente locale;
  4. le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

I servizi informano periodicamente il giudice dell"attività svolta e dell"evoluzione del caso, proponendo, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.

Il presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l"affidamento riceve le relazioni dei servizi e ha il potere, delegabile ad altro componente del collegio, di sentire, senza formalità di procedura, gli operatori e il minorenne.

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 28 comma 5 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, i servizi presentano una relazione sul comportamento del minorenne e sull"evoluzione della sua personalità al presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo nonché al pubblico ministero, il quale può chiedere la fissazione dell"udienza prevista dall"art. 29 del medesimo decreto".

COME FARE: Possono presentare istanza di sospensione del processo per messa alla prova l"imputato, il difensore, il pubblico ministero ed anche il giudice di sua iniziativa può invitare i servizi a formulare il programma sopra menzionato laddove sussistano i presupposti di legge e l"imputato voglia collaborare al processo rieducativo per il suo reinserimento sociale. Detto programma può essere soggetto anche a modificazioni. In caso di esito positivo del periodo di prova, attestato dalla relazione conclusiva dei servizi, il reato è dichiarato estinto con sentenza dal giudice.

 

--------------------------------------Approfondimento--------------------------------------------------------

 

La messa alla prova è un istituto ampiamente diffuso nella legislazione internazionale e con la legge 67/2014 (che ha introdotto nel capo I del titolo VI del Libro I del codice penale gli artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater ed ha aggiunto nel Libro VI, il Titolo V bis, del codice di procedura penale gli artt. 464 bis/464 novies e l"art 657 bis nel Libro X, Titolo II) è stato previsto anche per gli imputati maggiorenni seppure con alcune differenze rispetto all"ambito minorile.

Per i minorenni si può applicare l"istituto in esame in  presenza di alcuni presupposti: deve essere accertata la sussistenza del reato; il minore deve essere imputabile e non immaturo; occorre valutare la reale possibilità di recupero del minore, il quale deve essersi trovato solo in una condizione di disagio e non avere uno stile di vita deviante radicato; il soggetto deve avere la consapevolezza di aver commesso un grave errore e deve voler collaborare in modo fattivo al progetto educativo contenuto nel programma di messa alla prova.

Non sono previsti limiti di pena per l"applicazione dell"istituto, varia solo la durata massima di sospensione del  processo (da un periodo non superiore a un anno a un periodo non superiore a tre anni) a seconda della pena prevista per il reato perseguito; la messa alla prova può essere chiesta anche più volte per lo stesso minore e la commissione di un ulteriore reato nel corso della stessa non determina automaticamente la revoca della sospensione del processo ma sarà il giudice a seguito di un"istanza da parte dei servizi o del PM a dover valutare, in apposita udienza e nel contraddittorio delle parti, caso per caso, se il progresso educativo debba ritenersi interrotto.

Per i maggiorenni, invece: la sospensione del processo con messa alla prova può essere chiesta solo per i reati di minore gravità (art. 168 bis primo comma c.p.) e non può essere concessa più di una volta (art. 168 bis, 4°comma, c.p.); la commissione di un nuovo reato previsto dall"art. 168 quater c.p. determina la revoca del beneficio; il procedimento può essere sospeso per un periodo non superiore a un anno o due anni a seconda della pena prevista per il reato compiuto; la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità.

La richiesta può essere proposta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt 421 e 422 cpp o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio e la volontà dell"imputato deve essere espressa personalmente o dal difensore munito di procura speciale con sottoscrizione autenticata. All"istanza è allegato un programma di trattamento elaborato d"intesa con l"UEPE (Ufficio esecuzione penale esterna) oppure è fatta domanda di elaborazione dello stesso.

La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere presentata anche nel corso delle indagini preliminari, in tal caso il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero che deve esprimere il consenso o dissenso nel termine di cinque giorni.

Se l"esito della messa alla prova alla fine è positivo, il giudice dichiara con sentenza l"estinzione del reato, se l"esito è negativo, dispone la prosecuzione del processo.




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