-  Redazione P&D  -  01/12/2015

MESSA ALLA PROVA: SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE A FREDDO - Alberto MANZONI

"MESSA ALLA PROVA: SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE "A FREDDO" " - Alberto MANZONI

 

A poco più di un anno e mezzo dall"entrata in vigore della legge 28.4.2014, n. 67, che ha introdotto nel nostro ordinamento l"istituto della "messa alla prova" per gli imputati maggiorenni, sembrano maturi i tempi per proporre una riflessione su alcuni aspetti che presentano profili di criticità non trascurabili. Preliminarmente, non è superfluo ricordare che la l. 67/2014 è pacificamente inseribile in quella successione di norme, concitate e più o meno palesemente emergenziali (sia pure in senso lato), che nei due anni precedenti hanno affrontato, in maniera più o meno armonica (su punto si potrebbe a lungo discutere) la questione del grave sovraffollamento degli Istituti penitenziari, oggetto di vari richiami da parte di molti autorevoli soggetti e, da ultimo, affrontata con maggior decisione per rispettare i termini della nota sentenza C.E.D.U. 8.1.2013 (c.d. "sentenza Torreggiani") ed evitare di incorrere nelle sanzioni conseguenti ad un"eventuale inosservanza. Scopo manifesto della norma è, quindi, evitare l"ingresso in carcere delle persone considerabili meno "pericolose" in tal modo prevenendo il sovraffollamento.

Un primo aspetto, sottolineato da molti commentatori già nell"immediatezza dell"approvazione della norma, attiene alla formulazione degli artt. 3, 4 e 5 della l. 67/2014, che in nessun punto fanno riferimento ad una assunzione di responsabilità da parte della persona nei confronti della quale il procedimento penale viene aperto. La norma, di fatto, delimita il perimetro di applicabilità della misura, le prestazioni ed i comportamenti richiesti alla persona ammessa alla misura, i requisiti formali e sostanziali dell"istanza, le conseguenze correlate all"esito della prova, ma nulla richiede all"imputato in merito all"assunzione di responsabilità rispetto al reato che gli viene contestato. Questa omissione, com"è agevole ricordare, ripropone pedissequamente l"analoga "lacuna" (se, ovviamente, tale si vuole considerare) che molte volte è stata evidenziata in dottrina a proposito dell"istituto dell"applicazione della pena su richiesta delle parti, meglio noto come "patteggiamento" (art. 444 c.p.p.). In questo periodo di vigenza dell"istituto, alcuni commentatori hanno avuto modo di focalizzare l"attenzione sul fatto che un"esplicita ammissione di responsabilità in sede di udienza finalizzata alla concessione della misura potrebbe comportare, in caso di esito sfavorevole della prova, dei pregiudizi "di riflesso" sulle successive fasi processuali. D"altro canto le regole del Consiglio d"Europa in materia di probation (nelle quali è definita "autore di reato" la persona "sospettata" di averlo commesso, senza pregiudizio della presunzione di innocenza: sovrapposizione concettuale che, nell"ordinamento nazionale, sembra aver molto a che fare con un volo pindarico) esplicitamente non richiedono alla persona ammessa al probation una formale assunzione di responsabilità rispetto al reato contestato, e di questa scelta il documento europeo fornisce ampia motivazione. Altri commentatori, invece, suggeriscono che l"introduzione in un ordinamento (quello nazionale) di istituti contemplati da altri ordinamenti (in particolar modo quelli anglosassoni) non possa che comportare l"incistamento di corpi estranei disarmonici rispetto alla struttura di quello destinatario della riforma. Sul punto, è opinione di chi scrive che l"introduzione in un ordinamento di istituti provenienti da altre culture giuridiche non sia necessariamente fonte di turbamenti sotto il profilo sistematico; un"importazione solo parziale rischia invece di sortire effetti discutibili, monchi, paradossali. Negli Stati Uniti, per rispettare il perimetro degli ordinamenti anglosassoni, presupposto per la proposizione dell"istanza di probation (così come di patteggiamento, ma non è questa la sede per discuterne) è l"assunzione di (il riconoscimento di) responsabilità dell"imputato rispetto al reato che gli viene contestato ("dichiarazione di colpevolezza"). Omettere l"introduzione nel nostro ordinamento di questa "porzione" dell"istituto in discussione comporta conseguenze a dir poco paradossali. Ad esempio, dato che la persona ammessa alla prova è tenuta (art. 168 bis c.p.) a prestare condotte "volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato", non si comprende per quali ragioni, diverse da una pura e semplice utilità processuale, un soggetto dovrebbe ottemperare a questi comportamenti, dato che né la responsabilità in merito al fatto-reato contestato è stata da lui riconosciuta né è stata oggetto di accertamento positivo da parte del giudice, il quale in questa fase si limita ad una valutazione di assenza di cause di proscioglimento (art. 464 quater c.p.p.). Addirittura, l"art. 464 bis c.p.p., al punto c) del 4° comma, contempla la promozione della mediazione con la persona offesa (ove possibile). È di tutta evidenza, a parere di chi scrive, che risarcimento del danno e mediazione con la persona offesa non possano non avere, come logico presupposto (in senso etico e di effettività dell"attività trattamentale), l"assunzione di responsabilità da parte dell"indagato. Sotto un profilo strettamente attinente alla tutela dei diritti della persona, in dottrina si osserva inoltre che "non risulta giustificabile a carico di un imputato presunto innocente ex art. 27, co. 2, Cost. l"obbligo di prestare lavoro in favore della collettività, nonché di risarcire il danno causato con la propria condotta, o ancora di riparare alle conseguenze dannose o pericolose del reato" (Viganò, Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, cit., 1302, in Tabasco 2015, pag. 16, nota 45). Né vale, sotto questo profilo, quella sorta di "patto implicito" tra Stato e imputato tale per cui "l"imputato rinuncia alla garanzia della plena cognitio in cambio di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo rispetto a quello cui andrebbe incontro in caso di pieno accertamento della responsabilità, nonché della pronuncia di una sentenza di proscioglimento" (Tabasco 2015, pagg. 4-5). Dal che si potrebbe ipotizzare che la generazione di "mostruosità giuridiche", come taluni osservatori definiscono l"importazione di "xeno-istituti", deriva non dalla mera importazione di istituti giuridici stranieri, ma da un recepimento parziale, lacunoso, mozzo, di fatto ambiguo e utilitaristico (in fine dei conti, meramente strumentale).

Una seconda fonte di perplessità attiene all"organo chiamato non solo a concedere la misura, ma anche (soprattutto) a soppesare il programma trattamentale prima della sua implementazione, se del caso integrandolo o modificandolo, ed valutare poi l"esito del programma; sul punto, osserviamo che se da un lato la norma non utilizza mai il termine "trattamento" (concetto che invece permea l"Ordinamento penitenziario, che al trattamento dedica in particolare il capo III), dall"altro utilizza l"espressione "affidamento dell"imputato al servizio sociale" la quale, tranne che per l"uso del termine "imputato", non può non richiamare immediatamente alla memoria l"art. 47 l. 26.7.1975, n. 357 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". La norma in discussione investe il giudice ordinario di un"incombenza del tutto nuova: la valutazione della validità di un programma "trattamentale" (nel senso lato poc"anzi discusso) redatto dall"U.E.P.E. su richiesta di parte (programma che coinvolge, giusto quanto previsto dall"art. 464 c.p.p., non solo l"imputato ma anche il suo nucleo famigliare ed il suo ambiente di vita) il quale contiene non solo una serie di prescrizioni comportamentali e la loro finalizzazione (l"eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e, se possibile, il risarcimento dallo stesso cagionato, nonché vincoli relativi alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali, alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità), ma anche comportamenti positivi (attività di volontariato di rilievo sociale, rapporti con il servizio sociale od una struttura sanitaria), nonché, come già ricordato, la promozione della mediazione con la persona offesa (art. 464-bis c.p.p., co. 4 lett. c). La novità, a ben vedere, riguarda non tanto l"esistenza o la strutturazione di un programma trattamentale: già con d.p.r. 22.9.1988, n. 448, era stata introdotta la messa alla prova nell"ordinamento nazionale (limitatamente, peraltro, agli imputati minorenni all"epoca del fatto loro contestato), nei confronti dei quali il programma viene redatto dagli U.S.S.M. (uffici inquadrati negli organi della giustizia minorile) e la misura viene concessa dal Tribunale per i minorenni; né il programma trattamentale costituisce una novità per gli adulti, dato che la redazione dello stesso da parte dell"U.E.P.E. integra uno degli elementi per la concessione di misure alternative alla detenzione da parte del Tribunale di sorveglianza. La novità è costituita dalla composizione dell"organo giudicante: a composizione mista (magistrati professionisti, o "togati", ed onorari, scelti tra professionisti esperti in psicologia, pedagogia, psichiatria criminologia, servizio sociale ed altre discipline) il Tribunale per i minorenni ed il Tribunale di sorveglianza, solo professionisti i componenti dell"organo che decide sulla concessione della messa alla prova per gli adulti. È facile ipotizzare che un organo giudicante esclusivamente "togato" possa trovare difficoltà a cogliere tutte le sfumature e le sfaccettature extra-giuridiche che un collegio "misto" ("togato" ed onorario) è in grado di rilevare nei procedimenti avanti il Tribunale per i minorenni ed il Tribunale di sorveglianza. In particolare, è verosimile che una composizione "mista" del giudice adito meglio possa valutare la congruità di "quel" programma trattamentale per "quella" persona. Sotto questo profilo, in maniera antitetica a quanto discusso sinora a proposito della personalizzazione del programma, viene enfatizzata l"esigenza di velocizzare i procedimenti ed arrivare ad una loro rapida definizione, cosa che porta alcuni autori ad auspicare una standardizzazione procedimentale ed ipotizzare conseguentemente dei "protocolli con gli uffici dell"esecuzione penale, i servizi sociali territoriali, gli enti di volontariato per individuare progetti standard ed attività "tipo", in modo da velocizzare la fase della redazione del progetto e dell"avallo giudiziario successivo nonché rendere conoscibile "a priori" quale attività viene valutata adeguata dall"autorità giudiziaria e quale non" (Zaccaro 2014, pag. 12). Una composizione mista dell"organo giudicante (si pensi, ad esempio, al GIP presso il Tribunale per i minorenni) non è stata ritenuta utile dal legislatore, né dagli atti preparatori della norma in discussione è dato comprendere se per scelta consapevole o per mera svista: il monitoraggio dell"applicazione della misura rivelerà, nel tempo, quanto questa scelta sia stata opportuna e condivisibile o meno. Peraltro, per mera coerenza logica, ci si potrebbe a questo punto chiedere la ragione della permanenza dei giudici onorari nei collegi del Tribunale per i minorenni e del Tribunale di sorveglianza: dinosaurica reliquia del passato, avviata all"estinzione, ovvero portatori di un contributo utile, e quindi in futuro estensibile alla valutazione dei programmi trattamentali ai quali il giudice si richiama all"atto della concessione della messa alla prova ad un soggetto adulto?

Altro aspetto poco convincente della norma in esame attiene all"art. 657 bis c.p.p., che in caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova prevede un sistema di calcolo rigido e predeterminato per computare il periodo di prova svolto ai fini della determinazione della pena da eseguire (tre giorni di prova sono equiparati ad un giorno di reclusione o di arresto). Due le perplessità indotte da questa formulazione. In primo luogo, l"esito della prova, per il legislatore, è classificabile esclusivamente con una logica binaria (positivo o negativo), senza alcuna gradualità qualitativa (più o meno favorevole, più o meno negativo) né cronologica (positivo fino al, negativo a partire dal): apparentemente, unico ancoraggio cronologico è la data dell"udienza di revoca della misura concessa. Questa rigidità si riverbera poi nel già citato rapporto 3:1 previsto per il computo della determinazione della pena. Tre, a questo proposito, le criticità rilevabili in questa sede. In primo luogo, la già rilevata assenza di una valutazione "extragiuridica", prevista invece per i procedimenti avanti il Tribunale per i minorenni ed il Tribunale di sorveglianza, introduce un elemento di disparità valutativa (anche in termini di opportunità) francamente poco comprensibile quanto meno sotto il profilo dell"accessibilità a chiavi di lettura del fallimento del trattamento diverse ed ulteriori a quelle meramente giuridiche. Inoltre, la rigida determinazione della valutazione della misura concessa (esito in toto favorevole ovvero negativo nell"arco di tempo considerato), nonché indipendentemente da qualsiasi valutazione qualitativa sull"evoluzione del trattamento e sulla cronologia dei comportamenti incompatibili con il regolare svolgimento dello stesso e soprattutto la predeterminazione del già richiamato "tasso di conversione" (3:1) dei giorni di messa alla prova ai fini della determinazione della pena espianda assumono lo sgradevole sapore di una compromissione, rectius compressione, della funzione giurisdizionale, diversa da quella esercitata dal Tribunale di sorveglianza al momento in cui, in composizione collegiale (e "mista") valuta (senza formalità, ma non certo in maniera "binaria") l"esito di una misura alternativa alla pena, ossia quanto "quella" specifica misura alternativa si sia evoluta favorevolmente (nell"accezione dello spirito e della lettera della l. 354/1975) e fino a "quando", e su questa valutazione modula la valutazione complessiva dell"esito della misura ai fini della declaratoria di estinzione della pena di cui all"art. 47, 12° co., l. 354/1975.

Da ultimo, sia consentita un"annotazione di carattere organizzativo. L"art. 7 della l. 67/2014 prevede la valutazione delle necessità di adeguamento della pianta organica degli U.E.P.E. e lo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie. A un anno e mezzo di distanza, nulla di tutto questo sembra essere stato fatto. Nei già esangui U.E.P.E., afflitti da lustri di mancata sostituzione delle risorse umane che, nel tempo, sono uscite dall"operatività dei Servizi (per trasferimento, pensionamento, decesso degli operatori, o quant"altro), si sono riversati flussi crescenti di istanze di predisposizione di programmi e, conseguentemente, di utenti. Questi flussi sono ulteriori ed aggiuntivi, e quindi si sommano, a quelli degli utenti già afferenti agli U.E.P.E. (vigilanza e/o assistenza nei confronti dei soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione, sostegno e assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, controlli in relazione al lavoro di pubblica utilità per le violazioni al testo unico degli stupefacenti o per le violazioni al codice della strada), con aumento degli "utenti in carico" nell"ordine del 122% in un anno e mezzo, come evidenziato dalla tabella sottostante:

 

Misure alternative

31/05/2014

31/10/2015

D 18 mesi (%)

Affidamento in prova al servizio sociale

5.857

6.010

3%

Semilibertà

2.647

2.548

-4%

Detenzione domiciliare

144

258

79%

Lavoro di pubblica utilità

987

1.003

2%

Libertà vigilata

1.962

1.632

-17%

Libertà controllata

383

431

13%

Semidetenzione

6

3

-50%

Sospensione condizionale della pena

41

33

-20%

Totale misure alternative

12.027

11.918

-1%

Messa alla prova

31/05/2014

31/10/2015

D 18 mesi (%)

Indagine per messa alla prova

105

9397

 

Messa alla prova

0

5630

 

Totale messa alla prova

105

15.027

 

Misure alternative + messa alla prova

12.132

26.945

122%

Fonte dei dati grezzi: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative; elaborazioni a cura dell"autore.

 

Solo negli ultimi mesi sembra essersi assestato il trend ascendente delle indagini per la predisposizione del programma di messa alla prova; sono però in costante aumento i programmi in corso (vd. grafico) a fronte di risorse umane, materiali e strumentali che, nel migliore dei casi, rimangono stazionarie (cosa comunque improbabile, dato che l"esperienza operativa conferma la progressiva e costante riduzione delle risorse disponibili):

 

 

Sotto questo profilo, è evidente che risorse in diminuzione, a fronte di flussi di utenti in costante aumento, ben difficilmente possono assicurare quella funzione rieducativa della pena solennemente sancita dall"art. 27 Cost. (e che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, è attribuibile anche all"istituto della messa alla prova che, se da un lato non prevede l"espiazione di alcuna "pena", dall"altro comunque si prefigge, attraverso un programma svolto in ambito penale, di promuovere la prevenzione di recidive nel comportamento deviante); oltretutto, programmi trattamentali redatti in modo forzatamente affrettato, sotto la spinta di impulsi atti a standardizzare programmi e procedure allo scopo di ridurre i tempi del procedimento, e monitorati nel loro evolversi in modo necessariamente (in relazione ai carichi di lavoro) diluito nel tempo, tanto da finire sotto i riflettori di trasmissioni televisive che ne evidenziavano l"inadempienza anche rispetto a normative interne del Ministero della Giustizia (vd. la trasmissione "Report" di pochi mesi or sono), e non già per incompetenza o neghittosità degli operatori, ma per l"urgenza di rispondere a richieste incalzanti di imputati ed Autorità giudiziaria, rischiano di trasmettere agli imputati messaggi in netto contrasto con lo spirito del precetto costituzionale poc"anzi richiamato (di fatto, la messa alla prova in questo contesto organizzativo rischia fortemente di trasformarsi in una sostanziale "elusione" della sanzione penale). Appare quindi improcrastinabile la necessità di decidere che valenza si vuole dare alla norma in esame (se meramente deflattiva od anche autenticamente rieducativa), e trarne le logiche, dovute, necessarie conseguenze anche sotto il profilo del reperimento e dell"allocazione delle risorse. Le Regole del Consiglio d"Europa, più volte richiamate nella relazione introduttiva al Parlamento, ribadiscono e sottolineano la questione delle risorse, del personale, dell"organizzazione dei servizi: anche sotto questo profilo, pertanto, si assiste ad un recepimento lacunoso, puntiforme, a singhiozzo dei principi ai quali si afferma di essersi richiamati.

 

Bibliografia

Bove V.

2014    Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/14, relazione al corso "La dialettica dibattimentale: confronto a più voci", Scuola Superiore della Magistratura, 9-11 giugno 2014

Consiglio d"Europa

2010    Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole in materia di probation, traduzione in lingua italiana a cura del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell"amministrazione penitenziaria

Tabasco G.

2015    La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti, Archivio Penale, n. 1

Zaccaro G.

2014    La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni, in www.questionegiustizia.it, 29.4.2014




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