-  Crovetto Monica  -  03/04/2014

MOBBING E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - Monica CROVETTO

La Suprema Corte è ormai orientata nel ritenere che le condotte persecutorie poste in essere dal lavoratore possano integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.), ma solo se realizzate in un contesto avente natura para familiare, ovvero "caratterizzato da relazioni intense e abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta nel soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia" (Cass. pen., sez. VI, 06.02.2009, n. 26594; 21.12.2010, n. 44803; 13.01.2011, n. 685; 08.05.2013, n. 19760; 03.07.2013, n. 28603). In tale filone si inserisce anche la recente pronuncia (n. 13088 del 20.03.2014) con la quale la Corte ha ritenuto non sussistente tale reato, per il quale erano stati condattati in primo grado il direttore di produzione e il suo collaboratore di una grande azienda per avere "costituito un gruppo che maltrattava i lavoratori ... non graditi perchè si erano rifiutati di conformarsi alle logiche di quel gruppo ... ponendo in essere condotte vessatorie". Secondo i Giudici, non ogni fenomeno di mobbing attuato nell'ambito lavorativo è idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 572, in quanto "è necessario che le praticbe persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione ... si inquadrino in un rapporto tra il datore di lavoro ed il dipendente capace di assumere una natura para-familiare ... : rapporto di soggezione anche psicologica che può assumere siffatte caratteristiche ... in ragione della peculiarità dell'attività prestata (si pensi alla relazione tra un maestro d'arte ed il suo apprendista) ovvero delle dimensioni e natura organizzativa del luogo di lavoro (si pensi alla relazione tra padrone di casa e lavoratore domestico), cioè in situazioni nella quali è possibile riconoscere quella sottoposizione al'altrui autorità ovvero quell'affidamento per l'esercizio di una professione o di un'arte, cui fa espresso riferimento l'art. 572cod. pen.". Per la Corte, dunque, non è ravvisabile il reato de quo qualora il mobbing lavorativo si sia esplicato in un ambito aziendale di grosse dimensioni ("realtà aziendale sufficientemente articolata e complessa"), ove non può realizzarsi una comunanza di vita assimilabile a quella familiare, i cui interessi sono protetti dalla norma incriminatrice.




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