-  Mazzon Riccardo  -  23/06/2014

MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Riccardo MAZZON

Successivamente all'entrata in vigore della riforma del 2003,

"nel regime vigente in epoca anteriore alle modificazioni introdotte dal d.lg. n. 5 del 2003, alle società a responsabilità limitata il coordinato disposto degli art. 2436 e 2494 c.c. prescriveva, in caso di adozione di modificazioni statutarie, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata «del testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata». L'art. 2457 ter, commi 1 e 2, c.c. disciplinava il regime di opponibilità ai terzi degli atti per i quali era prevista la pubblicazione, con l'effetto che, mentre dopo quindici giorni dalla pubblicazione la modificazione statutaria era opponibile ai terzi iuris et de iure, prima di quel termine l'atto era inopponibile solo se il terzo dimostrava di non averne avuto conoscenza, restando nell'ipotesi estrema della mancata pubblicazione e, comunque, per il tempo che l'aveva preceduta l'inopponibilità, sino a quando la società non dimostrava la conoscenza del terzo (principio affermato in tema di inopponibilità all'Inps del trasferimento della sede legale di una società, risultando il trasferimento pubblicato successivamente alla notifica della cartella esattoriale opposta)" (Cass. civ., sez. lav., 5.2.2009, n. 2835, GCM, 2009, 2, 183, Conforme Cass. civ., sez. lav., 14.4.2010, n. 8900, GCM, 2010, 4, 540),

le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci, a norma dell'articolo 2479-bis del codice civile (cfr. paragrafi 6. e ss., capitolo dodicesimo, del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON); il verbale dev'essere redatto da notaio

"non è nulla la deliberazione di approvazione del nuovo statuto sociale per violazione degli art. 2480 e 2436 c.c. per omessa redazione della forma di atto pubblico quando il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci (che ha deliberato la modifica dell'atto costitutivo) è stato redatto da un notaio; anche perché la mancata redazione da parte del notaio dello statuto e l'omessa lettura non determinano la violazione dell'art. 2436 c.c. poiché ciò che deve risultare dal verbale ricevuto dal notaio è la manifestazione di volontà dei soci intervenuti all'assemblea e la modifica dell'atto costitutivo dagli stessi deliberata, con la conseguenza che non è necessario l'inserimento nel verbale dello statuto approvato il cui testo sia stato allegato se tutti gli intervenuti abbiano dichiarato di conoscerlo ed abbiano dispensato il notaio dalla lettura, come consentito dall'art. 51 n. 8, l. notarile" (Trib. Torino, sez. I, 28.1.2011, Redazione Giuffrè, 2011),

e si applica l'articolo 2436 del codice civile.

A seguito del richiamo operato dall'articolo 2480 del codice civile:

  • il notaio, che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese - contestualmente al deposito - e allega le eventuali autorizzazioni richieste;

"nel caso in cui i soci non abbiano provveduto ad adeguare l'atto costitutivo della società nel termine del 30 settembre 2004, fissato a tal fine dall'art. 223 bis disp. att. c.c., qualora non vi sia una manifestazione di volontà di segno contrario dei soci, sulle clausole statutarie difformi dalle nuove disposizioni normative devono prevalere queste ultime e ciò a prescindere dalla natura inderogabile o derogabile delle stesse. (Nel caso di specie si è ritenuta iscrivibile nel registro delle imprese la delibera di scioglimento anticipato di una società a responsabilità limitata il cui statuto, non adeguato alla disciplina introdotta dal d.lg. 6/2003, disponeva che alle deliberazioni dell'assemblea si applicassero le norme, e quindi le maggioranze, dell'art. 2486 c.c. nel testo previgente)" (Trib. Verona 7.12.2007, VN, 2008, 1, 281),

  • l'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro;

"i poteri del conservatore e del giudice del registro delle imprese sono limitati ex art. 2436 comma 2 c.c. al controllo di legittimità formale dell'atto della cui iscrizione si tratta. Il controllo è, quindi, limitato alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge per quell'atto (verifica della competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica delle sottoscrizioni, riconducibilità dell'atto iscrivendo al tipo giuridico previsto dalla legge, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione, ecc.), con esclusione, almeno tendenziale, dell'indagine sulla legittimità sostanziale, salvo che la radicale illiceità contenutista dell'atto finisca addirittura per metterne in discussione la riconducibilità al "tipo" giuridico di atto iscrivibile" (Trib. Verona 7.9.2009,GM, 2010, 7-8, 1860);

  • se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla stipula del verbale, agli amministratori:

"in tema di modificazioni statutarie di s.p.a., qualora il controllo del notaio di cui al comma 1 art. 2436 c.c. si concluda con esito negativo, quest'ultimo ne dà comunicazione tempestiva non oltre il termine di trenta giorni agli amministratori, ai quali è attribuita l'opzione tra una nuova convocazione dell'assemblea per l'adozione delle decisioni che, sulla scorta dei rilievi formulati dal notaio, consentano l'iscrizione della deliberazione, oppure il ricorso al Tribunale affinché ordini l'iscrizione nel registro delle imprese, disattendendo in tal modo i rilievi notarili. Ne consegue che, in assenza di un conflitto - ovviamente relativo a motivi chiaramente evidenziati - tra notaio, da un lato, ed amministratori che non intendano ottemperare ai suoi rilievi, dall'altro, non vi è spazio per l'intervento giurisdizionale di controllo del citato art. 2436 c.c." (Trib. Bologna 2.3.2007, Mer, 2007, 9, 40).

Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al Tribunale: in mancanza, la deliberazione è definitivamente inefficace;

  • il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge

"va respinta, in quanto non sussistono le condizioni necessarie per provvedervi,l'istanza proposta al Trib. dall'amministratore unico di s.r.l., a sensi dell'art. 2436, commi 3 e 4, c.c., diretta ad ottenere l'ordine di iscrizione nel Registro delle imprese del verbale di assemblea con cui era stato deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della predetta società, ove si accerti che lo statuto della società richiama espressamente l'art. 2497 c.c. in allora vigente, il quale prevedeva, per lo scioglimento della società e per la nomina dei liquidatori, maggioranze diverse e più qualificate rispetto a quelle richieste dalla normativa novellata con il d.lg. n. 6/2003 (art. 2479 bis e 2479 c.c.). In tal caso, infatti, si è in presenza di uno statuto contenente una "relativo" ad una fonte esterna (l'art. 2497 c.c. nel testo in allora vigente), da considerarsi quale "rinvio fisso - insensibile ad eventuali successive modifiche della norma di legge richiamata - e non quale "rinvio mobile" (Trib. Bologna, sez. III, 18.6.2008, VN, 2008, 3, 1474), 

e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese, con decreto soggetto a reclamo;

  • la deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione;

"il decreto della Corte d'appello, che abbia pronunciato sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di iscrizione nel registro delle imprese di deliberazione societaria modificativa dell'atto costitutivo, non ha carattere decisorio, perché non incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato e si risolve in un atto di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali, e, pertanto, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost." (Cass. civ., sez. I, 07/12/2011, n. 26363, GCM, 2011, 12, 1753)  

  • dopo ogni modifica dello statuto, deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata:

"in tema di società di capitali, una sostituzione - per effetto di fusione - tra una partecipazione in una società con una partecipazione in quella risultante all'incorporazione della partecipata non immuta il programma dell'attività economica per la cui realizzazione è stata costituita la società e che ne costituisce l'oggetto sociale e non costituisce quindi una deliberazione che implichi un mutamento sostanziale dell'oggetto sociale e non richiede pertanto la forma dell'assemblea straordinaria, atteso che, come si evince dal collegamento dell'art 2365 c.c. - che riserva all'assemblea straordinaria la competenza a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo - con il successivo art. 2436 - che disciplina il regime di pubblicità di siffatte deliberazioni, tale peculiare procedimento di formazione e di espressione della volontà sociale è richiesto solo quando si tratti di apportare vere e proprie modifiche al testo del contratto sociale (o dello statuto che ne forma parte integrante)" (Cass. civ., sez. I, 6.6.2003, n. 9100, FP, 2004, I, 1).

 




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