-  Mazzon Riccardo  -  26/01/2015

NATURA DELLE ZONE DI RISPETTO: PROPRIETA' PRIVATA SOTTOPOSTA A REGIME RESTRITTIVO - Riccardo MAZZON

la natura delle zone di rispetto: costituiscono proprietà privata sottoposta a regime d"uso particolarmente restrittivo

zone di rispetto non costituiscono vincoli ablatori e non comportano diritto all"indennizzo

attengono con carattere di generalità per tutti i consociati ad intere categorie di beni

Sempre in relazione alla natura delle zone di rispetto, è stato osservato che esse costituiscono "proprietà privata sottoposta a regime d"uso particolarmente restrittivo":

"le "zone di rispetto" delle strade, statali e non, non rientrano nel demanio statale e non, ma costituiscono una proprietà privata sottoposta a regime d'uso particolarmente restrittivo, onde tutelare la sicurezza della circolazione" Cons. St., sez. IV, 30.6.05, n. 3591, FA, 2005, 6, 1763 (cfr., amplius, il volume:  "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto).

Particolarmente importante, nella materia che ci occupa, stabilire la natura dei limiti imposti dalle cc. dd. zone di rispetto.

In particolare, è stato chiarito come essi non costituiscano vincoli di natura espropriativa,

"non costituiscono vincoli di natura espropriativa quei limiti previsti direttamente dalla legge o introdotti da un provvedimento amministrativo, che attengono, con carattere di generalità per tutti i consociati, ad intere categorie di beni e quindi interessano la generalità dei soggetti con una sottoposizione indifferenziata ad un particolare regime secondo le caratteristiche intrinseche del bene stesso, quali ad es. i limiti di altezza, di cubatura, di superficie coperta, le distanze tra edifici, le zone di rispetto, i diversi indici di fabbricabilità ed in genere le prescrizioni che regolano lo "ius aedificandi"" T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 9.6.05, n. 3240, FA, 2005, 6, 2144 – conforme, nel senso che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Pertanto, i limiti non ablatori normalmente posti nei regolamenti urbanistici o nella pianificazione urbanistica e relative norme tecniche, riguardanti altezza, cubatura, superficie coperta, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità, limiti e rapporti per zone territoriali omogenee e simili, sono vincoli conformativi, connaturali alla proprietà, e non comportano indennizzo: Consiglio di Stato, sez. IV, 22/06/2011, n. 3797 Lupoli c. Com. Frattamaggiore e altro Redazione Giuffrè 2011

bensì vincoli conformativi, connaturali alla proprietà,

"i limiti non ablatori normalmente posti nei regolamenti urbanistici o nella pianificazione urbanistica e relative norme tecniche, riguardanti altezza, cubatura, superficie coperta, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità, limiti e rapporti per zone territoriali omogenee e simili, sono vincoli conformativi, connaturali alla proprietà, e non comportano indennizzo; pertanto, siffatta categoria di vincoli, non avendo un contenuto sostanzialmente espropriativo, ma derivando dal riconoscimento delle caratteristiche intrinseche del bene, nell'ambito delle scelte di pianificazione generale, risulta determinata nell'esercizio della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, per cui ha validità a tempo indeterminato, come espressamente stabilito dall'art. 11, l. n. 1150 del 1942" T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 21/09/2011, n. 2247 G. e P. c. (avv. Maurici) c. Com. Retorbido e altro Foro amm. TAR 2011, 9, 2666 (s.m.) - conforme: Consiglio di Stato, sez. III, 07/06/2008, n. 2837 ConfermaT.a.r. Toscana, 31 maggio 2001 n. 994 S.R. e altro c. Avv. Hofer c. Com. Siena e altro c. Avv. Pisillo Riv. giur. edilizia 2008, 4-5, 1149

con ciò eliminando in nuce l"ipotesi di diritto ad eventuale indennizzo,

"i limiti alla proprietà privata posti dalle zone di rispetto del demanio idrico (nella specie, fluviali e lacuali) non sono indennizzabili. Della questione della indennizzabilità dei limiti posti dalle zone di rispetto alla proprietà privata si è già occupata anche la Corte costituzionale, la quale ha sottolineato come esistano beni, che, per la loro oggettiva attitudine a servire finalità pubbliche, in base a caratteristiche costanti e determinabili a priori per categorie omogenee, generano limitazioni legali al diritto di proprietà (come le zone di rispetto), non aventi natura espropriativa, e, pertanto, non indennizzabili; la citata sentenza, resa in tema di zone di rispetto stradale (cioè, in ogni modo, discendenti da una scelta, in parte, discrezionale della p.a.), a maggior ragione, nei principi che pone, ha da ritenersi applicabile alle zone di rispetto fluviale e lacuale, che si individuano per così dire, "naturalisticamente"" T.A.R. Lombardia Brescia, 18.1.89, n. 35, GM, 1990, 1123 – recentemente conforme, osservando che i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata in regime di economia di mercato, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche per il soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene (normalmente posti nei regolamenti urbanistici o nella pianificazione urbanistica e relative norme tecniche, riguardanti altezza, cubatura, superficie coperta, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità, limiti e rapporti per zone territoriali omogenee e simili) sono vincoli (non ablatori, bensì) conformativi cioè rivolti ad attuare il corretto ed ordinario esercizio del potere pianificatorio dell'attività edilizia realizzabile sul terreno), connaturali alla proprietà e ricadenti nella previsione del comma (non 3, bensì) 2 dell'art. 42 cost.; di conseguenza: né comportano indennizzo, né sono soggetti a decadenza qinquennale. (Nella specie è stata confermata la decisione di primo grado che aveva ritenuto essere vincoli conformativi quelli che importavano la destinazione dei terreni dell'interessato ad attrezzature di interesse pubblico, "sub specie" ad attrezzature scolastiche, di interesse comune e parcheggi pubblici, realizzabili da soggetti diversi dalla p.a. previa convenzione con il Comune, nel rispetto degli standards minimi contestualmente fissati): Consiglio di Stato, sez. IV, 22/06/2011, n. 3797 Lupoli c. Com. Frattamaggiore e altro Vita not. 2011, 2, 920 Diritto & Giustizia 2011 (s.m.)

come confermato anche dalla Corte Costituzionale:

"in tema di imposizione di vincoli urbanistici, il legislatore non è tenuto a disporre indennizzi quando i modi di godimento e i limiti imposti direttamente dalla legge ovvero mediante il completamento di un particolare procedimento amministrativo riguardino, intere categorie di beni secondo caratteristiche loro intrinseche, con carattere di generalità ed in modo obiettivo; pertanto, i limiti non ablatori normalmente posti nei regolamenti urbanistici o nella pianificazione urbanistica e relative norme tecniche, riguardanti altezza, cubatura, superficie coperta, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità, limiti e rapporti per zone territoriali omogenee e simili, sono connaturali alla proprietà" Corte cost. 20.5.99, n. 179, CS, 1999, II, 735.

Dello stesso avviso, prevedibilmente, il Tribunale Superiore delle Acque:

"l'assoggettamento di un terreno al vincolo consistente nella istituzione di una zona di rispetto esclusa dall'espletamento di determinate attività costituisce un limite legale del diritto di proprietà che per il suo carattere generale non è indennizzabile in assenza di specifiche disposizioni che prevedano forme di ristoro del sacrificio imposto al proprietario" Trib. sup.re acque 15.12.97, n. 91, CS, 1997, II, 2106.

 Trattasi, in effetti, di vincoli conformativi e connaturali alla proprietà,

"i limiti posti nei regolamenti urbanistici e nelle relative norme tecniche e riguardanti altezza, cubatura, superficie coperta, distanze, zone di rispetto e indici di fabbricabilità non costituiscono vincoli ablatori, ma conformativi e connaturali alla proprietà, e come tali non comportano diritto all'indennizzo" T.A.R. Umbria Perugia 12.7.07, n. 554, FA, 2007, 7-8, 2362,

che attengono, con carattere di generalità per tutti i consociati, ad intere categorie di beni e, quindi, interessano la generalità dei soggetti con una sottoposizione indifferenziata ad un particolare regime:

"non costituiscono vincoli di natura espropriativa quei limiti previsti direttamente dalla legge o introdotti da un provvedimento amministrativo, che attengono, con carattere di generalità per tutti i consociati, ad intere categorie di beni e quindi interessano la generalità dei soggetti con una sottoposizione indifferenziata ad un particolare regime secondo le caratteristiche intrinseche del bene stesso, quali ad es. i limiti di altezza, di cubatura, di superficie coperta, le distanze tra edifici, le zone di rispetto, i diversi indici di fabbricabilità ed in genere le prescrizioni che regolano lo "ius aedificandi"" T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 9.6.05, n. 3240, FA, 2005, 6, 2144.

Dai principi suddetti consegue, de plano, che

"l'nedificabilità derivante dai limiti legali alla proprietà (nella specie, zona di rispetto stradale fissata dal d.m. 1 aprile 1968 n. 96) non è indennizzabile, mancando il nesso di causalità immediata tra la parziale espropriazione e il danno. Tale principio, certamente da condividere quando il vincolo sorga per la prima volta in conseguenza della costruzione di una nuova strada, non può essere seguito quando l'allargamento di una strada preesistente importa lo spostamento della zona di rispetto" Trib. Napoli 11.2.78, DG, 1978, 642.

 




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