-  Gasparre Annalisa  -  12/05/2016

Negato il danno patrimoniale per perdita dellapporto economico a seguito della morte del genitore – Cass. 9431/16 - A.G.

Negato il riconoscimento del danno patrimoniale per la morte del padre disoccupato e tossicodipendente, deceduto a seguito di un incidente stradale.

 

Il danno patrimoniale è stato negato (mentre è stato riconosciuto quello non patrimoniale) sull"assunto che le precarie condizioni, fisiche ed economiche, del padre rendessero improbabile che, in assenza dell"evento mortale, cominciasse a svolgere attività lavorative produttive di reddito, così da contribuire stabilmente al mantenimento del figlio.

I giudici evidenziano che la posizione del deceduto non era economicamente valutabile né foriera di nuovi sviluppi lavorativi; in altri termini ritengono assente una prognosi favorevole sulla capacità futura di guadagno.

La Corte osserva che non vi è un automatismo nel riconoscere il danno patrimoniale per la perdita dell"apporto economico di un parente e che sia necessaria la prova del pregiudizio arrecato dalla morte nonché del fatto che, seppure temporaneamente privo di reddito, la persona avrebbe contribuito in futuro al mantenimento del familiare.

 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 marzo – 10 maggio 2016, n. 9431 - Presidente Armanno – Relatore Sestini

Ragioni delle decisioni

l. La Corte di Appello di Perugia ha riconosciuto al minore A.D.R. - rappresentato dalla madre- il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del padre F. (liquidato nella quota del 30%, a fronte del prevalente concorso colposo della vittima), mentre ha negato il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita dell'apporto economico del genitore, sul rilievo che la posizione del defunto, "tossicodipendente privo di occupazione", non era "in sé economicamente valutabile" né "foriera di nuovi sviluppi lavorativi", "in assenza di prognosi favorevole sulla capacità di guadagno futura", tanto più che era "pacifico che

il D.R. non lavorasse e non contribuisse in alcuna misura al mantenimento ... del figlio".

2. Ricorre per cassazione A.D.R., rappresentato dalla madre A.D.G., affidandosi ad unico motivo; resiste l'intimata ____ Assicurazioni s.p.a. a mezzo di controricorso, mentre gli altri intimati non svolgono attività difensiva.

3. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 2043 e 1223 c.c. e all'art. 4 della l. n. 39/1977: assume che la circostanza che F. D.R. non avesse un lavoro al momento del decesso non era idonea a far ritenere che sarebbe rimasto disoccupato per tutta la vita, tenuto conto anche della sua giovane età, e sostiene che la norma dell'art. 4 l. n. 39/1977 riconosce il risarcimento anche a chi non abbia un reddito "senza subordinare tale riconoscimento all'ulteriore valutazione relativa allo svolgimento di attività economicamente valutabili".

4. A seguito del deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. (che proponeva l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione), è stata fissata l'odierna adunanza.

5. All'esito della discussione in camera di consiglio, il Collegio ritiene che la proposta formulata nella relazione non possa essere condivisa e che il ricorso vada rigettato per le ragioni che seguono.

5.1. Va escluso -in primo luogo- che la norma dell'art. 4 l. n. 39/77 preveda un automatismo nel riconoscimento del danno patrimoniale ai soggetti privi di reddito, giacché "si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato" (ex multis, Cass. n. 23761/2011).

Né alcun automatismo può sussistere in materia di riconoscimento del danno patrimoniale per la perdita dell'apporto economico di un congiunto deceduto, giacché tale pregiudizio presuppone necessariamente la prova (anche presuntiva) che detto congiunto, benché temporaneamente privo di reddito, avrebbe contribuito in futuro al mantenimento del familiare, cosicché risulta corretta l'esclusione del risarcimento in presenza di elementi idonei a far ritenere del tutto improbabile (o, comunque, meno probabile che non) qualsiasi futuro apporto economico da parte del congiunto deceduto.

Nello specifico, a fronte della circostanza che la morte del padre ha indubbiamente privato l'odierno ricorrente dell'astratta possibilità di riceverne un contributo al proprio mantenimento, la censura investe la valutazione della probabilità che il deceduto cominciasse a svolgere attività lavorative produttive di reddito, in modo regolare e in misura tale da consentire di contribuire stabilmente al mantenimento del figlio

minore.

Tale valutazione -costituente apprezzamento di fatto- risulta adeguatamente motivata e non risulta pertanto censurabile in sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto disatteso.

6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come modificato dalla 1. n. 51/2006, applicabile al presente procedimento in quanto iniziato nell'anno 2008), avuti presenti la peculiarità della vicenda e i margini di discrezionalità connaturati alla valutazione probabilistica effettuata dalla Corte di merito.

7. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

 

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.




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