-  Mazzon Riccardo  -  05/02/2016

NEGOZIAZIONE ASSISTITA INUTILE E DANNO DA CIRCOLAZIONE: IL GIUDICE DEVE DISAPPLICARE? - Riccardo MAZZON

che effetto positivo potrà mai sortire dall"applicazione della convenzione di negoziazione assistita al procedimento risarcitorio di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti?

il nuovo istituto in esame rappresenta null"altro che un rallentamento della tutela giurisdizionale che lo Stato dovrebbe, invece, garantire al cittadino con rapidità ed efficacia

il giudice dovrà, in generale, ritenere palesemente ingiustificato riconoscere l'improcedibilità espressamente prevista dal legislatore

Con il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132, titolato "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e successivamente convertito con modificazioni dalla legge di conversione 10.11.2014 n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per l"arretrato in materia di processo civile (GU Serie Generale n. 261 del 10.11.2014 – Suppl. Ord. N. 84) sono state introdotte numerose modifiche normative che possono, ognuna nel settore di propria competenza, incidere - vuoi nella fase sostanziale, vuoi nella fase prettamente processuale – sull"effettività della tutela apprestata dall"ordinamento in ambito di responsabilità civile (cfr. amplius, "Le procedure stragiudiziali per la liquidazione del danno in RC auto", Riccardo MAZZON, Giuffrè 2016).

In particolare, il variegato approccio normativo verte sull"eliminazione dell'arretrato giurisdizionale - attraverso il trasferimento, in sede arbitrale, dei procedimenti civili pendenti -, sull"approntamento di un nuovo istituto qualificato "procedura di negoziazione assistita da un avvocato" (oggi, a seguito delle modificazioni introdotte dalla legge di conversione 10.11.2014, n. 162, "procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati"), sull"inserimento di particolari disposizioni tese alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, su altre modifiche normative tese ad aumentare la funzionalità del processo civile di cognizione (riguardanti, in particolare, il regime della compensazione delle spese, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, la possibilità di utilizzare, nel processo, dichiarazioni di terzi rilasciate al difensore – approccio, quest"ultimo, soppresso dalla legge di conversione 10.11.2014, n. 162 -, la riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato), sul potenziamento delle disposizioni tendenti alla tutela del credito e alla semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, nonché, infine, attraverso la previsione di disposizioni ad hoc in tema di tramutamenti successivi dei magistrati.

In tal ambito, la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, recita il decreto legge in commento, è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare, in buona fede e con lealtà, per risolvere in via amichevole la controversia (sic!), tramite l'assistenza di avvocati, iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (con modificazione introdotta dalla L. 10.11.2014 è però fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all"articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente).

In particolare, come già anticipato, è dunque normativamente previsto che la convenzione di negoziazione – che dovrà essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e conclusa, con l"assistenza di un avvocato, per un periodo di tempo determinato dalle parti - debba precisare (a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorno su accordo tra le parti; (b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.

In tal ottica, gli avvocati interessati, sotto la propria responsabilità professionale, dovranno certificare l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione; è, inoltre, stabilito un "dovere deontologico" degli avvocati diretto ad informare il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla predetta convenzione di negoziazione assistita.

L"efficacia del nuovo istituto – che, con ogni probabilità, è destinato a creare non pochi problemi di compatibilità con istituti quali la "mediazione" ovvero il procedimento risarcitorio di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, così come già disciplinato dal Codice delle Assicurazioni (cfr. amplius, "Le procedure stragiudiziali per la liquidazione del danno in RC auto", Riccardo MAZZON, Giuffrè 2016): restano, infatti, espressamente "ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati" - è affidata, peraltro, alla previsione secondo cui – ma la disposizione non si applica quando la parte possa stare in giudizio personalmente -:

(1) chi intenda esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;

(2) allo stesso modo deve procedere – "fuori dei casi previsti dal punto (1) e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (procedimento di mediazione)", precisa il decreto legge in esame - chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro.

L'esperimento del "procedimento di negoziazione assistita" è infatti, in tali casi, espressamente qualificato da legislatore come condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ma non per le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori).

E" sempre espressamente previsto dal legislatore che detta improcedibilità, tuttavia, debba essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; il giudice, quando rilevi che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non ancora conclusa, fisserà la successiva udienza a dopo la scadenza del termine previsto in convenzione; allo stesso modo provvederà nel caso la negoziazione non sia stata esperita, assegnando contestualmente alle parti un termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.

Nei casi in cui l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita configuri condizione di procedibilità della domanda   giudiziale, detta condizione si considera avverata: (a) se l'invito non è seguito da adesione - o è seguito da rifiuto - entro trenta giorni dalla sua ricezione; (b) quando sia decorso il periodo di tempo previsto in convenzione.

Il procedimento di negoziazione assistita non è, espressamente, considerato condizione di procedibilità: (a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; (b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; (c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; (d) nei procedimenti in camera di consiglio; (e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

In ogni caso, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude mai la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Nei casi in cui il procedimento di negoziazione assistita configuri condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trovi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni; a tal fine, la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Da notare come sia espressamente previsto che le disposizioni che prevedono la condizione di procedibilità de qua acquistino efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento (cfr. amplius, "Le procedure stragiudiziali per la liquidazione del danno in RC auto", Riccardo MAZZON, Giuffrè 2016).

Il decreto legge in esame, salvo quanto sopra descritto, regolamenta come segue, per quanto concerne la materia che qui ci occupa, il nuovo istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati:

(A) l'invito a stipulare la convenzione deve (1) indicare l'oggetto della controversia e (2) contenere l'avvertimento che "la mancata risposta all'invito, entro trenta giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile";

(B) la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito;

(C) la dichiarazione di mancato accordo dev"essere certificata dagli avvocati designati;

(D) l'accordo che eventualmente componga la controversia, (e che, a norma della L. 11.11.2014, n. 162, dev"essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell"articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile) sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; saranno gli avvocati medesimi a certificare l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;

(E) se, con l'accordo, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

(F) costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato;

(G) dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita - ovvero della sottoscrizione della convenzione - si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale; dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza ma, se l'invito è rifiutato o non è accettato nei termini previsti, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente: (1) dal rifiuto, (2) dalla mancata accettazione nel termine ovvero (3) dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati;

(H) i difensori che partecipino ad una "convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati" non possono essere nominati arbitri "ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile" nelle controversie aventi il medesimo oggetto della convenzione o comunque in controversie ad essa connesse;

(I) è fatto obbligo, agli avvocati e alle parti, di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute; le dichiarazioni rese - e le informazioni acquisite - nel corso del procedimento de quo non possono essere utilizzate in un eventuale giudizio avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto;

(L) i difensori delle parti - nonché tutti coloro che partecipano al procedimento - non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite; inoltre, a tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale, in quanto applicabili;

(M) ai professionisti interessati si applica la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

(M) i difensori che sottoscrivono l'accordo, raggiunto dalle parti a seguito della convenzione, sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati; con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

Nell"ambito che qui ci occupa, quanto testé rilevato, se opportunamente confrontato con il procedimento risarcitorio di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, così come già disciplinato dal Codice delle Assicurazioni (cfr. amplius, "Le procedure stragiudiziali per la liquidazione del danno in RC auto", Riccardo MAZZON, Giuffrè 2016), non può non destare giustificate perplessità negli operatori del diritto: infatti, si chiedono i più, coltivata diligentemente dalle parti la procedura prevista dal Codice delle Assicurazioni e, ciononostante, non raggiunta una soluzione conciliativa della controversia insorta, che effetto positivo potrà mai sortire dall"applicazione (necessariamente successiva) della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati?

Pare, in effetti, che in sì specifico settore il nuovo istituto in esame rappresenti null"altro che un rallentamento della tutela giurisdizionale che lo Stato dovrebbe, invece, garantire al cittadino con rapidità ed efficacia: auspicabile pertanto, in siffatta materia, che i giudicanti, verificato l"effettivo, corretto, svolgimento del procedimento risarcitorio di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, così come già disciplinato dal Codice delle Assicurazioni, ritengano palesemente ingiustificato riconoscere la (pur espressamente prevista dal legislatore) improcedibilità (a meno che l"eccezione, appositamente proposta dal convenuto non oltre la prima udienza, non appaia motivata da specifiche e circonstanziate esigenze); il giudice, in altri termini, rilevato l"effettivo, corretto, svolgimento del procedimento risarcitorio di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, così come già disciplinato dal Codice delle Assicurazioni e ritenutolo equipollente alla negoziazione assistita, opportunamente potrà astenersi vuoi dal rinviare ad altra data, vuoi dall"assegnare alle parti il (altrimenti previsto) termine di quindici giorni "per la comunicazione dell'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita" (cfr. amplius, "Le procedure stragiudiziali per la liquidazione del danno in RC auto", Riccardo MAZZON, Giuffrè 2016).




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