-  Redazione P&D  -  07/03/2017

Negoziazione assistita: se il PM nega lautorizzazione, il Presidente può concederla al suo posto - Trib. Palermo sez. I, decreto n. 6/16

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – ACCORDI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE – AUTORIZZAZIONE DEL P.M. – DINIEGO – FASE PRESIDENZIALE – INCIDENTE GIURISDIZIONALE – SUSSISTE – POTERI DEL GIUDICE – CONCESSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE – SUSSISTE – CONTENUTO DELL"ACCORDO – DIVERSITÀ RISPETTO A QUELLO PRESENTATO AL P.M. – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (art. 6 d.l. 132 del 2014)

In materia di negoziazione assistita, successivamente alla mancata autorizzazione del Pubblico Ministero e di trasmissione degli atti ex art. 6 d.l. 132 del 2014, si apre nella procedura negoziativa un «incidente giurisdizionale», ed in particolare un procedimento di volontaria giurisdizione che si svolge nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, in cui il Presiedente o il giudice da lui delegato provvede in composizione monocratica (senza che operi alcuna conversione del procedimento in separazione consensuale o divorzio congiunto o modifica concordata) e stabilisce se concedere o meno l"autorizzazione richiesta tenendo conto dei rilievi mossi dal P.M. ma non essendo in alcun modo vincolato dagli stessi. Infatti, non sono sussistenti limiti alla possibilità per il Presidente del Tribunale di autorizzare anche condizioni assolutamente non in linea con i rilievi mossi dal P.M. e pure del tutto differenti da quelle inizialmente concordate. Invero, la funzione del P.M., instaurato l"incidente giurisdizionale, viene ad esaurirsi (divenendo in tale incidente il P.M. semplice parte, interveniente necessario ex art. 70 comma 1 n. 2 c.p.c.) e ad essere assunta integralmente dal Presidente del Tribunale. Inoltre, anche le diverse condizioni approvate dal Presidente sono comunque frutto di un accordo tra le parti.




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