-  Gallana Federico  -  26/05/2013

NEL MOBBING E IMPRESCINDIBILE LELEMENTO SOGGETTIVO - Cass. Civ. sez. lav. 12725/2013 - Federico GALLANA

La Corte di Cassazione torna a occuparsi di mobbing ribadendo quelli che sono, attualmente, i costanti principi interpretativi. Vengono anzitutto ricordati, come premesse, l"obbligo del datore di lavoro ad assicurare l"integrità psicofisica del lavoratore dipendente ex art. 2087 c.c., nonché il dovere di rispettare il generale precetto del neminem laedere, da cui deriva indirettamente la possibilità di far valere in giudizio la responsabilità aquiliana e, quindi, anche gli artt. 2043 e ss c.c. oltre all"art. 2087 c.c., seppur con importanti conseguenze con riguardo all"onere probatorio e al termine prescrizionale. Il mobbing, nell"allegata sentenza, viene definito come "un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (vedi per tutte: Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5 novembre 2012, n. 18727)". Per la configurabilità del mobbing devono perciò ricorrere contestualmente molteplici elementi: una serie di comportamenti persecutori protratti nel tempo (solitamente viene indicato come termine minimo un anno), illeciti o anche leciti, se considerati singolarmente; l"elemento soggettivo, che si traduce nell"intento e volontà persecutori e vessatori, unificanti di tutti i comportamenti lesivi posti in essere dal mobber, che potrà essere il datore di lavoro, o comunque un suo preposto, o un superiore gerarchico, o un altro dipendente; l"evento dannoso; il nesso di causa tra le predette condotte o omissioni e la lesione.

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