Interessi protetti  -  Anna Berghella  -  16/01/2022

Niente scuola: ci pensa il genitore ad insegnare

La storia di cui ci rende partecipi la Cassazione con la decisione n. 20246/2021 è di quelle complesse e che ha portato alla decadenza dalla responsabilità genitoriale una mamma che non ha aiutato il figlio a rispettare i propri obblighi scolastici. Nella vicenda il padre è completamente assente dalla vita del figlio, la mamma non solo ha una malattia mentale e non segue le cure, ma è inadeguata al ruolo educativo perché, opponendosi all'aiuto dei servizi sociali, non fa rispettare l’obbligo scolastico al figlio, che prende una deriva lontana da ogni dovere. Il ricorso della mamma pertanto è rigettato e viene confermata la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Questa sentenza ci offre lo spunto per riflettere sull'obbligo scolastico dei figli soprattutto oggi che, con la pandemia, molti genitori optano per l’homeschooling pur di non  esporre i propri figli al contagio Covid.

Allora vediamo quali sono le norme che devono interessare un genitore che vuole tenere il figlio in casa e impartirgli un’educazione scolastica da solo o con l’aiuto di professori privati.

Innanzitutto va valutato il profilo penale: secondo l’art 731 c.p.” Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a euro 30.”  Il codice parla di “impartire” un'istruzione pertanto, ex art.  174 del R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, la sanzione non sarà comminata sia se il minore frequenta la scuola ma anche ove l’obbligo di istruzione viene essere assolto direttamente dal genitore. Un recente sentenza della Cassazione (n. 23488 del 3 luglio 2020) ha annullato senza rinvio, la sentenza del Giudice di Pace di Cosenza che condannava una mamma affidataria per la commissione del reato di cui all’art. 731 c.p. per non aver impartito l’istruzione della scuola media inferiore al figlio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,  confermando che, in seguito all’abrogazione dell’art. 8 della Legge n. 1859/1962 a opera del D. Lg 212/2010, all. I, p.52, attualmente risulta essere penalmente sanzionato soltanto l’inadempimento dell’obbligo di istruzione elementare, mentre la norma del codice non è più applicabile nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo dell’istruzione media secondaria.

Ciò non toglie però che  la Legge n. 296/2006 e il D.M. n. 139/2007 impongono l’ adempimento dell’obbligo di istruzione per almeno 10 anni ( 5 anni di elementari - scuola primaria, 3 di scuola media - secondaria di primo grado e 2 di istruzione superiore). I primi otto anni sono anche gratuiti nel rispetto dell'art. 34 della costituzione.

Questa evidente discrasia tra il codice penale e le altre norme comporta che l’abbandono scolastico durante la scuola media non è punibile penalmente ma arginabile solo con la sospensione della responsabilità genitoriale.

Pertanto il genitore che opta per l’Istruzione parentale, cioè provvede direttamente all’educazione scolastica dei figli,  per non incorrere in alcuna sanzione , deve seguire un percorso ben preciso:  dichiarare presso un istituto scolastico di essere in possesso delle capacità tecniche ed economiche per impartire l’educazione parentale ai figli e non dimenticare di rinnovarla ogni anno. D.l. 16.4.1994, n.297, art 111 comma 2:

 Inoltre deve far sostenere ai figli l’esame di idoneità come candidati esterni per essere iscritti all’anno successivo e ciò almeno fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (D.L. 13.4.2017 n. 62 art.23)

 Il dirigente scolastico vigila sull'adempimento dell’obbligo di istruzione come previsto dal DM 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1, nel senso che vigila sui requisiti e sul superamento dei gli esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva  ma non ha potere autorizzativo (D.l. 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4).  

Assolti pertanto questi obblighi l’homeschooling può essere esercitato tranquillamente.

Resta il problema della socialità, ma in tempi di Covid questa parola pare cancellata dal nostro vocabolario.




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