-  Santuari Alceste  -  22/05/2017

No allacquisto di partecipazioni in società in perdita strutturale – Corte conti Piemonte 48/17 – Alceste Santuari

Un ente locale non può acquistare quote di partecipazione di una società in perdita strutturale, in quanto tale operazione sarebbe difficilmente coerente con i canoni di efficienza, efficacia ed economicità che la P.A. deve rispettare.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Piemonte, con parere 28 aprile 2017, n. 48, ha censurato l"acquisto di una quota di partecipazione in una società in perdita strutturale da parte di un ente locale.

In particolare, nel caso di specie, il comune, che è proprietario di tre impianti sciistici, intendeva procedere all"acquisizione di una partecipazione non di maggioranza nella società che si è aggiudicata la gestione delle infrastrutture, cui partecipano anche altri comuni oltre ad una CCIAA. La società in parola ha chiuso il bilancio degli ultimi cinque esercizi in perdita.

Richiamando l"articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 175/2016, la Sezione ha formulato le seguenti osservazioni critiche sul quesito sottopostole dal sindaco:

-) il comma 7 dell"art. 4 consente agli enti locali di acquistare e detenere partecipazioni in società aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane;

-) tuttavia, la partecipazione finalizzata incontra un limite "implicito nel sistema": l"acquisto di una partecipazione in perdita strutturale non risulterebbe coerente con i principi normativi e giurisprudenziali in tema di partecipate pubbliche;

-) i giudici contabili richiamano la necessità che, ai sensi dell"art. 5, d. lgs. n. 175/2016, la P.A. fornisca adeguate motivazioni in relazione all"acquisizione di nuova partecipazione (o costituzione di nuova società):

-) in particolare, gli enti locali che intendono procedere all"acquisizione di partecipazioni devono dimostrare la compatibilità della costituzione/acquisizione rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

-) da ciò discende che "l"acquisto di una partecipazione in società in perdita strutturale difficilmente sarebbe coerente con i canoni normativi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità";

-) a ciò si aggiunga la necessaria valutazione in ordine alla "compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese";

-) e, ancora, si aggiunga che la scelta dell"ente locale di acquisire partecipazioni ovvero costituire società deve poggiarsi su una analisi di economicità, che i giudici contabili evidenziano quale "corollario del principio di buon andamento dell"azione amministrativa ex art. 97 Cost., oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, dall"introduzione dell"obbligo dell"equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche (cfr. gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione come novellati dalla legge costituzionale n. 1/2012)";

-) in considerazione della natura giuridica privata delle società in partecipazione pubblica, l"esercizio di attività in costante perdita è incompatibile con lo strumento societario, ispirato ad una logicità di economicità di gestione intesa come integrale copertura dei costi con i ricavi;

-) non è possibile dunque configurare il soccorso finanziario da parte dell"ente pubblico attraverso l"acquisizione di una quota, sia essa mediante conferimento in denaro o conferimento in beni;

-) in quest"ultimo caso, poi, rilevano i giudici contabili piemontesi, si sarebbe di fronte ad "un definitivo impoverimento del patrimonio comunale, esponendo la collettività al futuro rischio di perdita di tali asset";

-) da ultimo, la Sezione censura la prospettata operazione di acquisizione di quote di partecipazione da parte dell"ente locale anche in forza dell"art. 21, d. lgs. 175/2016, che stabilisce "un articolato meccanismo di creazione di fondi vincolati a copertura dei rischi di perdite, così manifestando una forte esigenza di cautela (per l"Ente) e di responsabilizzazione (l"Ente vede limitata la sua gestione di competenza).

Che cosa emerge (ancora una volta) dal parere qui esaminato? Si potrebbe affermare che l"ente locale, in qualità di socio, è tenuto ad osservare una "doppia" disciplina: da un lato, quella propria di ogni P.A., chiamata a rispettare, tra l"altro, l"art. 97 Cost.; dall"altro, gli enti locali non si differenziano da altri soggetti finanziatori. Questi ultimi devono valutare con attenzione gli investimenti che sono chiamati ad operare sotto il profilo della convenienza, dell"economicità, dell"efficienza, ecc. La qualificazione di diritto privato delle società in partecipazione pubblica, se possibile, amplifica queste caratteristiche.




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