Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  05/01/2023

No all'interdizione - P.C.

Non  va dimenticato che,  se  pure l’interdizione è stata addolcita dal legislatore del 2004 in un paio di passaggi (l’art. 414 c.c. è stato cambiato un pochino; un altro articolo, il 427,  consente oggi di far ricorso allo schema curatoriale per qualche atto da compiere), è rimasto in vigore  per il l’interdetto  invece il “no” al matrimonio, e così pure  il “no” al testamento, il “no” alla donazione, il “no” al riconoscimento del figlio naturale, e così via.

  Di fatto,  l’interdizione è rimasta quella di prima, anche nel nome. Il pedigree è quello di sempre.  E  il Tribunale non può fare nulla per ammorbidirla, neanche se vuole: è mancato nel nuovo testo l’inserimento di una previsione  speculare rispetto dell’art. 411, ult.co., c.c. -  ossia una norma volta a permettere ai giudici di tenere indenne il disabile, nel momento in cui lo si interdice, rispetto qualcuno degli impedimenti sopra indicati.

  O tutto o  niente, prendere o lasciare.




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