Non va dimenticato che, se pure l’interdizione è stata addolcita dal legislatore del 2004 in un paio di passaggi (l’art. 414 c.c. è stato cambiato un pochino; un altro articolo, il 427, consente oggi di far ricorso allo schema curatoriale per qualche atto da compiere), è rimasto in vigore per il l’interdetto invece il “no” al matrimonio, e così pure il “no” al testamento, il “no” alla donazione, il “no” al riconoscimento del figlio naturale, e così via.
Di fatto, l’interdizione è rimasta quella di prima, anche nel nome. Il pedigree è quello di sempre. E il Tribunale non può fare nulla per ammorbidirla, neanche se vuole: è mancato nel nuovo testo l’inserimento di una previsione speculare rispetto dell’art. 411, ult.co., c.c. - ossia una norma volta a permettere ai giudici di tenere indenne il disabile, nel momento in cui lo si interdice, rispetto qualcuno degli impedimenti sopra indicati.
O tutto o niente, prendere o lasciare.