-  Valeria Cianciolo  -  04/04/2016

Non è idonea misura riparatoria la costituzione di un trust da parte di una società – Cass. Pen. 11209/16 - Valeria Cianciolo

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia aveva applicato nei confronti di una S.P.A.,  la misura cautelare del divieto per sei mesi di contrattare con la Pubblica Amministrazione nelle Regioni Toscana e Liguria.

Il provvedimento si inseriva nell'ambito di indagini concernenti una presunta associazione per delinquere, finalizzata al compimento di fatti corruttivi e di turbative d'asta, in vista del conferimento di appalti pubblici nelle zone di riferimento.

Erano stati individuati gravi indizi della responsabilità concorrente delle società controllate da una parte degli indagati, con la conseguente adozione, appunto, di cautele concernenti anche gli enti in questione.

L'efficacia della misura era stata sospesa, comunque, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 49, al fine di consentire alla Società l'eventuale ricorso agli adempimenti che, a norma del precedente art. 17, possono inibire l'applicazione delle sanzioni interdittive (e dunque comportare la revoca delle corrispondenti misure cautelari).

Nondimeno, avendo il Giudice ritenuto alla scadenza del periodo di sospensione che gli indicati adempimenti non fossero stati compiuti, aveva poi disposto il ripristino della misura cautelare.

La difesa impugnava innanzi al tribunale del riesame l"ordinanza affermando che mancava il requisito necessario dell'ottenimento di un profitto di rilevante gravità e dall'altro che erano state adottate misure idonee a far venir meno i presupposti per l'applicazione del suddetto provvedimento cautelare.

Il tribunale del riesame annullava l'ordinanza applicativa della misura cautelare.

Il pubblico ministero procedente ricorreva in cassazione.

La Cassazione dichiarava fondato il ricorso, con l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Con riferimento alla nozione di profitto di rilevante entità, la sentenza precisa che la nozione di profitto quale condizione legittimante l'applicazione della sanzione interdittiva non può essere ricostruita facendo riferimento ad un mero dato numerico, ma ha un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile netto.

Quanto al risarcimento del danno, è misura che, nella impossibilità, come nel caso di specie, di una determinazione ancorata a parametri rigidi, presuppone una condotta comunicativa con il danneggiato il quale potrebbe aderire all'offerta oppure rifiutarla allegando motivazioni non pretestuose ma oggettive e meritevoli di ogni seria considerazione.

In proposito il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17, lett. a), richiede, per non dar luogo o revocare le misure interdittive, non solo che si sia risarcito integralmente il danno, ma che anche si siano eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato e comunque di essersi efficacemente adoperato in tal senso. Il che presuppone gioco forza una determinazione del danno e delle conseguenze non per iniziative unilaterali, ma in virtù di una collaborazione o comunque contatto tra parti contrapposte, tale da doversi ritenere efficace l'essersi adoperato come preteso dalla disposizione richiamata. Nel caso di specie non può certo ritenersi, come ha fatto il Tribunale, condotta idonea ad assolvere l'onere di tenere una condotta "comunicativa" con i danneggiati la spedizione di una missiva in cui si dava atto dell'avvenuta costituzione del trust, senza che a ciò consegua una seria interlocuzione con i danneggiati sulla determinazione del danno.

Non può considerarsi adeguata misura riparatoria, atta a consentire la revoca di una misura cautelare interdittiva in corso di esecuzione, la costituzione da parte  di una società indagata per un illecito da reato, di un trust  così come non lo è l"accantonamento in bilancio di una somma destinata al futuro risarcimento del danno a vantaggio dei soggetti danneggiati dal suddetto illecito e ciò in quanto il requisito del risarcimento del danno richiesto per revocare la misura cautelare in corso di esecuzione deve tradursi nella diretta consegna alle persone danneggiate delle somme costitutive del risarcimento del danno medesimo o comunque deve consistere in modalità che garantiscano la presa materiale della somma risarcita su iniziativa del danneggiato senza la necessità di un ulteriore collaborazione dell'ente risarcente.

Alla luce di queste osservazioni, ne deriva che la semplice costituzione del trust non può essere considerata adempimento dell'obbligo risarcitorio, posto che il danneggiato potrebbe soddisfarsi sui beni oggetto del trust solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna del giudizio penale.

Di contro, la disciplina normativa esige che l'ente anticipi risarcimento del danno che potrebbe essere costretto a pagare all'esito del giudizio di merito e i benefici che possono essere riconosciuti all'ente ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 231 del 2001 sono proprio legate al fatto che risarcimento interviene in una fase antecedente al merito, dandosi così atto della piena resipiscenza dell'ente, che merita non solo la revoca della misura interdittiva cautelare mentre risposta ma anche l'irrogazione, in caso di condanna della sola sanzione pecuniaria.




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