-  Mazzon Riccardo  -  08/07/2015

NORMATIVA ANTISISMICA E DISTANZE: ART. 17 LEGGE 6 AGOSTO 1967, N. 765 - Riccardo MAZZON

normative antisismiche particolari che incidono sulle distanze: l"articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765

limitazioni stabilite dall'art. 17 della l. 6 agosto 1967 n. 765 nell'edificazione a scopo residenziale

trovano applicazione tra edifici autonomi vicini, latistanti e frontistanti, ma non riguardano le costruzioni eseguite nell'ambito dello stesso edificio

Di particolare interesse risulta l"interpretazione giurisprudenziale data all"articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (cfr., amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto):

"l'art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765 prescrive, in ordine al rispetto della distanza tra edifici, che quest'ultima non può essere minore dell'altezza di ciascun fronte, ma non vieta la possibilità di costruzioni in aderenza, come, del resto, consente pure il d.m.- 3 marzo 1975, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. Inoltre, lo stesso art. 17 va interpretato nel senso che la larghezza degli spazi pubblici e privati su cui l'edificio prospetta - e che non deve superare in altezza - può essere calcolata con riguardo alla prospicente strada pubblica, perché il limite d'altezza va calcolato invece sommando la larghezza degli spazi, pubblici e privati, siti di fronte all'edificio realizzando" Cons. St., sez. V, 29.1.96, n. 97, FA, 1996, 133.

"per le costruzioni, ricostruzioni e sopraelevazioni nei vecchi centri abitati in zone sismiche, ove manchino prescrizioni sulle distanze ed altezze ad opera degli strumenti urbanistici locali e non siano state richieste dal comune le direttive del provveditorato regionale alle opere pubbliche ai sensi dell'art. 17 l. 25 novembre 1962 n. 1684, non può l'ufficio del genio civile, in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 25 della stessa legge, dettare caso per caso specifiche prescrizioni (nella specie, l'ufficio del genio civile aveva imposto il rispetto delle disposizioni dettate per le costruzioni nei centri urbani di nuova realizzazione dagli artt. 6,7,8 l. 1684/1962)" Cass. 4.4.81, n. 1920, FI, 1982, I, 1385; RGE, 1982, I, 242.

A parere della giurisprudenza, le limitazioni stabilite dall'art. 17 della l. 6 agosto 1967 n. 765 nella edificazione a scopo residenziale trovano applicazione tra edifici autonomi vicini, latistanti e frontistanti, ma non riguardano le costruzioni eseguite nell'ambito dello stesso edificio(nel caso che segue, ad esempio, trattavasi di costruzione in edificio condominiale; in alternativa alla ordinata demolizione in primo grado, è stato disposto che la costruzione "contra legem" sia resa conforme alla legge antisismica vigente):

"le limitazioni stabilite dall'art. 17 della l. 6 agosto 1967 n. 765 nella edificazione a scopo residenziale trovano applicazione tra edifici autonomi vicini, latistanti e frontistanti, ma non riguardano le costruzioni eseguite nell'ambito dello stesso edificio" App. Napoli 8.6.99, GC, 1999, I, 2495.

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film