-  Mazzon Riccardo  -  11/05/2015

NORMATIVA ANTISISMICA E DISTANZE: E I VECCHI CENTRI ABITATI? - Riccardo MAZZON

qual'è l'ambito della normativa antisismica sulle distanze di cui alla legge n. 1684 del 1962?

essa riguarda solo le costruzioni nelle zone di nuova espansione urbanistica

 quali le regole, allora, per i vecchi centri abitati?

Ci si è chiesti, in giurisprudenza, l"ambito d"estensione delle disposizioni relative alle distanze tra edifici contenute nella normativa antisismica di cui alla l. n. 1684 del 1962.

Ebbene, quest"ultime riguardano le costruzioni nelle zone di nuova espansione urbanistica, e non quelle nei centri abitati preesistenti, nei quali, in assenza di una diversa normativa urbanistica locale, trovano applicazione le norme del codice civile - cfr. amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -:

"le disposizioni relative alle distanze tra edifici contenute nella normativa antisismica di cui alla l. n. 1684 del 1962 riguardano le costruzioni nelle zone di nuova espansione urbanistica, e non quelle nei centri abitati preesistenti, nei quali, in assenza di una diversa normativa urbanistica locale, trovano applicazione le norme del codice civile (incluse le disposizioni dell'art. 879 c.c.)" Cass. 11.2.00, n. 1531, GCM, 2000, 304; UApp, 2000, 613; RGE 2000, I, 608 – conforme: Cass. 15.7.97, n. 6473, GBLT, 1997, 4295; GCM, 1997, 1204.

 Conforme, anche la giurisprudenza amministrativa:

 "l'attività edificatoria nei vecchi centri abitati di zone sismiche non è assoggettata alla disciplina contenuta nel capo I (art. 5-16) l. 25 novembre 1962 n. 1684, bensì a quella del capo II (art. 17-19) stessa legge, che pone un sistema sostitutivo articolato gerarchicamente, facendo riferimento innanzitutto alle disposizioni dettate dai piani regolatori e dai regolamenti edilizi comunali, e, in difetto di tali strumenti urbanistici, alle prescrizioni dettate dagli organi locali delle opere pubbliche, nei limiti delle direttive generali della legge; in mancanza di tali norme e prescrizioni, devono essere osservate le norme comuni del codice civile per assicurare la rispondenza del singolo edificio ai requisiti costruttivi necessari per assicurare la sua resistenza alle scosse telluriche" TAR Lazio Latina, sez. II, 7.2.87, n. 89, FA, 1987, 1978 – conforme: Cass. 26.8.85, n. 4536, GCM, 1985, 8-9.

In particolare,

"la norma di cui all'art. 6 l. n. 1684 del 1962 (larghezza degli intervalli di isolamento tra edifici in zone sismiche) è volta a disciplinare le sole costruzioni nelle zone di nuova espansione urbanistica, mentre, in relazione all'attività edificatoria nei vecchi centri abitati, deve ritenersi applicabile la disciplina normativa di cui al successivo art. 17 della stessa legge, che prevede un sistema sostitutivo "gerarchicamente" articolato, dapprima attraverso il riferimento alle prescrizioni dettate dai piani regolatori o dai regolamenti edilizi comunali, poi, in difetto di tali strumenti urbanistici, alle direttive preventivamente richieste dal comune al competente provveditorato regionale alle opere pubbliche (e da questo impartite con riferimento agli allineamenti, alle larghezze stradali, agli intervalli di isolamento ed alle altezze), ed ancora, in ulteriore mancanza, alle norme comuni del codice civile in materia di distanze tra costruzioni" Cass. 8.9.97, n. 8715, GCM, 1997, 1646.

Per quanto concerne i vecchi centri abitati, dunque,

"il r.d.l. 22 novembre 1937 n. 2105, il quale detta norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, distingue tra nuove costruzioni in genere, cui si applicano le prescrizioni dell'art. 12, e nuove costruzioni e ricostruzioni nei vecchi centri abitati, alle quali si applica invece l'art. 33, che, al pari dell'art. 17 della successiva legge n. 1684 del 1962, non pone direttamente la disciplina relativa agli allineamenti, alle larghezze stradali, agli intervalli di isolamento ed alle altezze dei fabbricati, ma prevede solo come essa debba essere posta da parte di determinati organi amministrativi (genio civile e provveditorato regionale alle opere pubbliche). Ne deriva che, anche per il citato decreto, così come per l'art. 17 della legge n. 1684 del 1962, per le nuove costruzioni e le ricostruzioni nei vecchi centri abitati, in caso di inerzia di detti organi ed in mancanza di piani regolatori o di regolamenti edilizi, debbono applicarsi, in tema di distanze fra gli edifici, le disposizioni generali del codice civile" Cass. 6.11.87, n. 8227, GCM, 1987, 11 – conforme: Cass. 11.2.87, n. 1487, GCM, 1987, 2; FI, 1987, I, 1445; Cass. 26.8.85, n. 4535, GCM, 1985, 8-9

ove, per "vecchi centri abitati", ci si riferisce ai nuclei scampati ai precedenti terremoti:

"in materia antisismica, l'art. 33 del r.d.l. 22 novembre 1937 n. 2105, che - al pari dell'art. 17 della successiva l. 25 novembre 1962 n. 1684 - contiene una disciplina più flessibile sulle distanze, spazi di isolamento e altezze da osservarsi per le costruzioni e ricostruzioni nei "vecchi centri abitati", si riferisce, con quest'ultima espressione, ai nuclei urbanistici scampati alla devastazione del movimento tellurico, indipendentemente dalla preesistenza o meno, al posto del nuovo edificio, di altra costruzione distrutta dal sisma, e, quindi, anche alle aree precedentemente non edificate, purché comprese nel perimetro del vecchio centro abitato" Cass. 11.2.87, n. 1487, GCM, 1987, 2; FI, 1987, I, 1445 – conforme: Cass. 29.6.79, n. 3675, GCM, 1979, 6; Cass. 14.2.79, n. 961, GCM, 1979, 2; Cass. 4.4.81, n. 1920, GCM, 1981, 4; GI, 1981, I ,1, 1009; Cass. 28.1.83, n. 804, GCM, 1983,1; Cass. 22.1.83, n. 612, 1983; Cass. 8.11.83, n. 6590, GCM, 1983, 10.

Sulla stressa lunghezza d"onda la seguente pronuncia:

"in ordine alle nuove costruzioni nei vecchi centri abitati di zona sismica - che sono i nuclei urbanistici scampati al movimento tellurico - ove non esistano piani regolatori o regolamenti edilizi, l'art. 17 della l. 25 novembre 1962 n. 1684 non pone in essere direttamente la disciplina speciale relativa agli allineamenti, alle larghezze stradali, agli intervalli di isolamento e alle altezze dei fabbricati, ma prevede solo in qual modo essa debba venire ad esistenza ad opera di determinati organi amministrativi, quali i comuni ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. Ne consegue che, nel caso di inerzia di tali organi, non potendosi far riferimento agli art. 6, 7 e 8 della legge stessa - disciplinanti le costruzioni nelle zone di nuova espansione urbanistica e non nei centri abitati esistenti - non può che trovare applicazione, in tema di distanze tra costruzioni, la normativa generale del codice civile" Cass. 6.5.87, n. 4203, GCM, 1987, 5 – conforme: Cass. 19.7.86, n. 4658, GCM, 1986, 7; Cass. 25.6.85, n. 3837, GCM, 1985, 6; Cass. 15.12.80, n. 6490, GCM, 1980, 12; Cass. 20.5.80, n. 3314, GCM, 1980, 5; Cass. 17.2.79, n. 1044, GCM, 1979, 2; RGE, 1979, I, 557; Cass. 4.10.80, n. 5370, GCM, 1980, 10.

Per un"applicazione concreta (nella specie: Comune di Acquaro), si confronti la seguente ponuncia:

"il regolamento edilizio del Comune di Acquaro, il quale prescrive per le distanze tra costruzioni nelle zone del vecchio centro abitato l'osservanza "delle norme sismiche e della legge urbanistica, sentito il provveditorato alle opere pubbliche e la sovraintendenza ai monumenti" va interpretato - dovendosi escludere un richiamo coevo alle difformi leggi sismica n. 1684 del 1962 e urbanistica n. 765 del 1967 - nel senso che la disciplina della legge sismica è richiamata in relazione alle distanze (col conseguente intervento del provveditorato alle opere pubbliche), mentre la legge urbanistica deve applicarsi per quanto attiene alla tutela delle cose di interesse storico e artistico contenute nel vecchio centro storico (col conseguente intervento della sovraintendenza ai monumenti). Pertanto, qualora manchi uno strumento urbanistico locale e il comune ometta di richiedere direttive specifiche al provveditorato regionale alle opere pubbliche, a norma dell'art. 17 l. 25 novembre 1962 n. 1684, l'unica disciplina applicabile è quella fissata dal codice civile (art. 873), fermo restando il diritto dei cittadini di agire nella competente sede amministrativa e con i mezzi che l'ordinamento vigente loro consente per ottenere che vengano emanate le direttive previste dalla legge, in presenza delle quali essi potranno tutelare i loro interessi nelle sedi competenti" Cass. 6.5.80, n. 2969, GCM, 1980, 5.

 




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