-  Mottola Maria Rita  -  01/06/2013

NOTE SUL DANNO SESSUALE: IN RICORDO DI FRANCA RAME - Maria Rita MOTTOLA

E' in corso di preparazione un trattato sul danno sessuale. Tempo fa avevo scritto l'introduzione partendo dal ricordo del monologo di Franca Rame. In attesa della pubblicazione del trattato, la morte della grande attrice impone un'antemprima. In suo ricordo.

 

C'è una radio che suona. Ma solo dopo un po' la sento. Solo dopo un po' mi rendo conto che qualcuno canta. Sì, è una radio. Musica leggera: amore cielo stelle cuore dolore amore ... Ho un ginocchio, uno solo, piantato nella schiena, come se chi mi sta dietro tenesse l'altro appoggiato per terra.
Con le mani tiene le mie, forte, girandomele al contrario. La sinistra in particolare. Non so perché, mi trovo a pensare che sia mancino. Non sto capendo niente di quello che mi sta capitando. Ho lo sgomento addosso di chi sta per perdere il cervello. La voce ... la parola.
Dio che confusione!
Sono come salita su sto camioncino? Ci sono venuta da sola, muovendo le gambe3 una dietro l'altra dietro la loro spinta, o mi hanno caricato loro sollevandomi di peso? Non lo so.
E' il cuore che mi  batte così forte contro le costole a non farmi ragionare. E il dolore alla mano sinistra, che sta diventando davvero insopportabile. Perché me la torcono tanto? Io non tento nessun movimento sono come ... congelata. Ora quello che mi sta dietro non tiene più il suo ginocchio contro la mia schiena. Si è messo più comodo ... s'è seduto, e mi tiene tra le sue gambe, da di dietro, come si faceva anni fa quando si toglievano le tonsille ai bambini ... l'unica immagine che mi viene in mente è quella. Perché mi stringe tanto? Io non mi muovo, non urlo, sono senza voce ...
Perché la musica? Perché ora l'hanno abbassata? Forse perché non grido.
Oltre a quello che mi tiene, c'è ne sono altri tre. Li guardo. Non c'è molta luce, neanche molto spazio, forse è per quello che mi tengono semidistesa (Roma, 1975).

Nel 1975 Franca Rame va in scena con un monologo, di cui riportiamo l'attacco, "lo stupro", di grande forza espressiva. Si seppe poi che ella null'altro raccontò se non un episodio veramente accadutole, avvenuto nel 1973 ad opera di un gruppo di neofascisti. Le parole nella loro semplicità presentano molti spunti per l'analisi che si svolgerà nella presente opera: il senso di impotenza (assenza di movimento o di reazione), la regressione a un momento di infantile debolezza (le tonsille ai bambini), lo stupore raggelante (l'assenza di voce, la sensazione di gelo e di blocco emotivo e fisico), la sensazione di ineluttabilità e di sofferenza fisica (la mano torta sino al dolore insopportabile). I momenti vissuti, narrati con forte semplicità, rispondono alle molte domande che troppo spesso sono sollevate nei processi per stupro o in genere per violenza sessuale. Troppo spesso, infatti, si insinua che la vittima abbia mentito: perché non ricorda con esattezza? Perché non ha reagito? Perché non ha segni chiari di violenza? Ma accanto alla violenza vera e propria che limita con cruda evidenza la libertà individuale, molte altre occasioni e eventi dannosi e limitanti possono modificare definitivamente o alterare, per un tempo più o meno lungo, la capacità di espressione della componente sessuale. Nel panorama della ricerca giuridica il tema della libertà sessuale è stato affrontato negli ultimi anni con progressivo interesse. Come sempre più spesso accade, la testa di ponte è la giurisprudenza risarcitoria che trova la sua più pregnante premessa nella lettura costituzionale che la Consulta suggerisce su temi che suscitano fermento e interesse, prima ancora sociale che giuridico. Già la Corte Costituzionale aveva trovato occasione in materia, all'apparenza estranea all'argomento, di precisare il suo punto di vista sul concetto stesso di libertà sessuale. La Corte doveva dare indicazioni in materia di pensioni di guerra alle donne vittime di stupri. Presupposto per l'erogazione del sussidio pensionistico è l'atto di violenza sessuale, in occasione di uno scenario di guerra. La Corte interviene sotto la vigenza delle norme penalistiche in materia sessuale e fa riferimento alla violenza  carnale definendola la più grave violazione del fondamentale diritto alla libertà sessuale (C. Cost. 18 dicembre 1987, n. 561, FI, 1989, I, 2113). Di libertà sessuale non vi è traccia nei codici e nella stessa Costituzione. Fuor di dubbio la sessualità è espressione della persona e, di  conseguenza, la libertà di viverla è un diritto fondamentale, soggettivo e assoluto.

Trova, allora, la giusta collocazione nell'art. 2 della Carta che impone di garantire la dignità che è essenzialmente il risultato della libertà dell'uomo, momento iniziale e fondante di in ogni sua componente spirituale e psico-fisica. La possibilità di vivere la sessualità trova molteplici e complessi ostacoli e la compromissione di tale libertà si manifesta in diversi ambiti – famiglia, lavoro, ambienti ludico-didattici, mezzi di comunicazione – con caratteristiche differenti per la natura della vittima – donna, familiare, minore, soggetto debole, lavoratore – o per la posizione dell'aggressore – estraneo, parente, persona di fiducia. Non tutte le violenze sono uguali, non tutte le vittime sono uguali. Tale evidente realtà deve essere tenuta ben presente in occasione della valutazione delle conseguenze dannose e del risarcimento del danno. Ma la libertà sessuale può essere compromessa anche da un fatto accidentale o traumatico non riconducibile a una azione dolosa. E' possibile un compromissione a seguito di un incidente stradale o a un infortunio o malattia lavorativa, o a malpractice medica. Può ancora trovare una limitazione indiretta come nel caso di un marito che si vede espropriato della sua vita sessuale a causa di una malattia o menomazione provocata alla moglie, da una condotta incauta di altri. Da una violenza sessuale subita da uno dei componenti possono poi derivare perturbamenti gravi alla vita familiare. Il panorama è estremamente variegato anche se la parte più rilevante in termini quantitativi è certamente la violenza subita dalle donne.

L'argomento assurge a vero centro di interesse perché i numeri della violenza alle donne e, in particolare della violenza sessuale, parlano da soli:

•      quante donne? 6 milioni e 743 mila pari al 31,90 %

•       che età hanno? Da 16 a 70 anni

•       quante giovani? 1 milione e 400 mila donne prima dei sedici anni

•       quante subiscono violenze sessuali? Circa 1 milione pari al 4,8%

•       quante dal partner? Il 14,3%  subisce violenza fisica o sessuale

•       in particolare? violenza sessuale dal partner il 6,10%  da altri 20,4% (la differenza dipende dal peso delle molestie, per gli stupri non vi è differenza)

•      chi commette gli stupri?  69,7% il partner, il 17,40% conoscente, il 6,20% estranei

(fonte ISTAT 2007)

Le statistiche sollecitano attenzione:

Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza sessuale da un qualsiasi uomo

                                                                                                                                                Nel corso della vita          negli ultimi 12 mesi

Molestie fisiche sessuali                                                                                                              79,5

                                                                                                                                                                                     72,1

Rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenza                                                                      19,0

                                                                                                                                                                                    21,9

Tentato stupro                                                                                                                          14,0

                                                                                                                                                                                     7,2

Stupro                                                                                                                                      9,6

                                                                                                                                                                                     4,5

Rapporti sessuali degradanti umilianti                                                                                          6,1

                                                                                                                                                                                     4,2

Violenza sessuale in modo diverso                                                                                              3,3

                                                                                                                                                                                    1,9

Costretta ad avere rapporti sessuali con altre persone                                                                 1,6

                                                                                                                                                                                   0,4

(fonte ISTAT 2007)

La donna continua a accettare violenze e, anche, violenze sessuali, all'interno della famiglia, ma lentamente l'omertà si lacera per lasciare il posto a una ritrovata dignità. Si giunge anche alla denuncia e la giurisprudenza più recente ha chiaramente stigmatizzato il comportamento del marito sessualmente violento. "E' assimilabile a violenza sessuale la richiesta di un marito che, con comportamenti dispotici e minacciosi, costringe la moglie "a subire plurimi rapporti sessuali" anche quando la donna non lo desideri" (Cass. 26345/10). La violenza sessuale è lacerante, provoca conseguenze gravi nell'immediato e nel lungo periodo. La sindrome post traumatica da stress, tipica di una situazione che vede la vittima aggredita nella sua stessa intimità, non sempre si risolve, ma lascia molteplici strascichi anche gravi e duraturi. Già nel 1998 le indagini Istat acclaravano che su un campione di circa 20.000 donne, di età compresa tra i 14 e i 59 anni, circa il 70% non aveva superato l'evento traumatico. La violenza subita aveva cambiato la loro vita ... in peggio.

Secondo uno studio pubblicato nel 1986 (Russel) l'80% delle donne vittime di violenza da parte del padre, il 60% da parte di un fratello e del 40% da un altro parente portano gravi conseguenze di carattere psicologico. L'aspetto giuridico del fenomeno violenza è strettamente connesso alla ricerca sociologica e non può prescindere da un attenta analisi psicologica e medico-legale. E' un campo inevitabilmente interdisciplinare, ove non è sufficiente operare con cognizione di causa e competenza e con conoscenze in ambiti complementari. E' necessaria "una franca disponibilità interdisciplinare, senza la quale la speranza di poter contare, in futuro, su un Ordinamento giuridico, "illuminato" dalla conoscenza scientifica, si rivelerebbe chiaramente utopistica. Per usare un'espressione che mi è consueta, sarebbe opportuno passare da una doppia competenza ad una doppia referenza professionale" (Voltolin, 2010). Per questo motivo si è pensato di integrare il presente trattato con contributi importanti di operatori in psichiatria, psicologia, sociologia, contributi utili, anzi indispensabili, per un esame del tema a tutto tondo e di grande aiuto per gli operatori giuridici e non solo. Non del tutto estranee all'argomento sono le violazioni per discriminazione sessuale, contraria al dettato costituzionale dell'art. 2 ma oggetto di normativa speciale che tutela l'uguaglianza sessuale sui luoghi di lavoro (art. 4, comma 5, d.lg. 9 luglio 2003, n. 216). Simili condotte in qualche misura alterano e feriscono la sensibilità e dignità di genere. Preliminarmente rileva alla nostra ricerca evidenziare l'esistenza di un diritto inviolabile, quello alla libera autodeterminazione e espressione sessuale, e lo studio dei momenti di criticità, violenza, violazione, azioni dannose, tutela e risarcibilità. Vorremo alfine suggerire un altro spunto di riflessione. Se è necessario ancorare il risarcimento al danno effettivo, ma calibrarlo al caso concreto, è necessario chiedersi se un danno sessuale subito da una donna possa trovare la stessa valutazione di un danno sessuale subito da un uomo. Uomo e donna si differenziano per un molteplicità di aspetti ma in ambito sessuale più rimarchevoli le diverse sensibilità, la diversa sofferenza, le reazioni e le possibilità di recupero, diverse le aspettative infrante, soprattutto quanto si giunge anche a una limitazione (psicologica o fisica) del diritto a essere madre. Negli ultimi tempi e con una accelerazione evidente gli strumenti informatici e di comunicazione offrono mezzi di coinvolgimento di minori subdoli ed efficaci. La condotta dell'adulto, diretta a mettere in atto contatti frequenti e sempre più incisivi con minori, tali da manipolare psicologicamente sino a ottenere il risultato voluto detto grooming è in preoccupante aumento. La pedopornografia si diffonde in rete e ha necessità di reclutare vittime (purtroppo alcune volte i fanciulli coinvolti trovano la morte, morte come esito finale e strumento di occultamento del reato, ma anche, spaventosamente, morte come oggetto dei filmati e delle fotografie), e la pedofilia è vista e rappresentata come una manifestazione della libertà di amare, libertà rivendicata dal pedofilo ma sollecitata anche nel giovane. E' notorio l'oscuramento del sito danese dell'associazione Danish Pedophile Association che predicava tale forma di cultura dell'amore pedofilo, oscuramento successivamente escluso con il ripristino in rete del sito ora accessibile a tutti. "La Danish Pedophile Association (DPA), fondata nel 1985, è un'organizzazione che si occupa di diritti sessuali, e in primo luogo di quelli dei minori. La DPA ripudia qualsiasi forma di violenza, coercizione ed altri abusi di potere nei confronti dei minori, ma allo stesso tempo si fa portavoce di una concezione umanistica e razionale dei contatti affettivi e sessuali tra piccole e grandi persone, nel rispetto sia dell'identità del pedofilo, sia del bambino sessualmente attivo. Anche per questo la DPA si oppone alle leggi che giudicano e/o condannano le relazioni sessuali consensuali tra adulti e minori unicamente sulla base dell'età di questi ultimi, poiché lo consideriamo una violazione dei diritti dei minori stessi. Oltre al sostegno sociale nei confronti di persone con sentimenti pedofili, il nostro lavoro consiste nel divulgare informazioni sulla pedofilia e sulla sessualità dei minori che possano colmare il pressocché totale vuoto di informazione attualmente esistente su questo tema, spesso purtroppo anche tra i cosiddetti "esperti" (danpedo.info/italiano/). Questa la filosofia dell'associazione come pubblicata nel sito.

Il Consiglio di Europa ha elaborato una convenzione per la realizzazione di strategie utili a combattere questi reati e il sottobosco di complicità, la convenzione "per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007". Uno stato da solo non può affrontare e vincere la battaglia perché la rete si diffonde senza spostamenti fisici, necessaria diviene la cooperazione internazionale per la prevenzione e la rimozione delle conseguenze dei reati. La Convenzione è stata aperta alla firma degli stati il 1 ottobre del 2007 e è entrata in vigore il 1 ottobre 2010. L'Italia ha firmato la convenzione, ma il provvedimento legislativo per la ratifica e l'adeguamento dell'ordinamento interno sta affrontando un iter parlamentare alquanto complesso e ancora in corso, mentre si sta dando alle stampe la presente opera. Il d.d.l. è diretto anche all'introduzione di due articoli del codice penale, l'art. 414 bis e l'art. 609 undiecies, che puniscono il reato di grooming, l'istigazione e la propaganda della pedofilia e pedopornografia. Lo stato italiano, tra i primi, ha istituito un organismo diretto al monitoraggio e raccolta di dati sull'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori,  con l'art. 17 della l. 269/98, ma l'introduzione di tale struttura in tutti i paesi firmatari consentirà di ottenere una banca dati transnazionale efficace e utile alla ricerca dei colpevoli. La norma che il parlamento dovrà licenziare consentirà la piena attuazione del principio di cooperazione tra gli stati firmatari per la repressione degli abusi sessuali sui minori. A tale proposito è d'obbligo un accenno al fenomeno della pedofilia tra i sacerdoti. Non si può non riconoscere che i casi di pedofilia a carico di coloro che dovrebbero accompagnare i giovani in un percorso formatico-educativo è in crescente aumento. La cronaca racconta di casi di abusi da parte di insegnanti e di istruttori sportivi. Viceversa i casi di preti pedofili assunti al "disonore" della cronaca, nella maggior parte, si riferiscono a episodi molto risalenti nel tempo, con una concentrazione elevata nel Nord America.

Nel 2004 è stata pubblicata una ricerca realizzata dal John Jay College of Criminal Justice della City University of New York. Secondo questo studio dal 1950 al 2002 4.392 sacerdoti americani (su oltre 109.000) sono stati accusati di relazioni sessuali con minorenni. Di questi poco più di un centinaio sono stati condannati da tribunali civili. Il basso numero di condanne da parte dello Stato deriva da diversi fattori. In alcuni casi le vere o presunte vittime hanno denunciato sacerdoti già defunti, o i reati erano già prescritti. In altri, all'accusa e anche alla condanna canonica non corrisponde la violazione di alcuna legge civile: è il caso, per esempio, in diversi Stati americani del sacerdote che abbia una relazione con una - o anche un - minorenne maggiore di sedici anni e consenziente. Ma ci sono anche stati molti casi clamorosi di sacerdoti innocenti accusati. Lo stesso studio notava un declino dei casi negli anni successivi al 2002. Secondo la ricerca il 78,2% delle accuse si riferisce a minorenni che hanno superato la pubertà. Non si tratta perciò di pedofilia in senso stretto e negli Stati uniti neppure di reato. I sacerdoti accusati di effettiva pedofilia negli Stati Uniti sono 958 in cinquantadue anni, diciotto all'anno. Le condanne sono state 54, poco più di una all'anno. Nello stesso periodo di studio il numero di pastori protestanti coinvolti in casi di pedofilia è pari al doppio e i casi di insegnati di ginnastica sfiorano le 6000 condanna. La portata mediatica del fenomeno è stata da alcuni ricondotta al concetto di panico morale. "Negli anni 1970 fu sviluppato il concetto di panico morale per spiegare come alcuni problemi sociali siano ipercostruiti e generino paure esagerate. I panici morali sono stati definiti come problemi socialmente costruiti caratterizzati da una reazione sproporzionata all'effettivo pericolo, sia nella rappresentazione mediatica sia nella discussione politica. Altre due caratteristiche sono state citate come tipiche dei panici morali. In primo luogo, problemi sociali che esistono da decenni sono ricostruiti nelle narrative mediatiche e politiche come nuovi (o come oggetto di una presunta e drammatica crescita recente). In secondo luogo, la loro incidenza è esagerata da statistiche folkloriche che, benché non confermate dagli studi accademici, sono ripetute da un mezzo di comunicazione all'altro e possono ispirare misure politiche" (Introvigne 2010). Si diceva che i casi di pedofilia nella Chiesa cattolica sono in diminuzione a decorrere dai primi anni del millennio e tale fatto ha una motivazione giuridica (accompagnata da una modifica dei parametri dettati per la scelta dei giovani che potranno frequentare i seminari). A seguito degli scandali americani di fine degli anni novanta, per l'urgenza di intervenire drasticamente, il Vaticano decise di introdurre norme molto severe per la repressione delle condotte (è necessario precisare che non solo i comportamenti sanzionati come reato dalle leggi degli stati sono perseguiti dalle norme cattoliche ma l'inventario è più ampio). Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, una legge speciale che ha inserito l'abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico nella lista dei crimini più gravi (delicta graviora), di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede. La prescrizione per questo delitto è stata fissata a dieci anni a partire dal compimento del diciottesimo anno della vittima. La norma del motu proprio riguardava sia i chierici di rito latino sia quelli di rito orientale, il clero diocesano e quello religioso. Nel 2003, il cardinale Ratzinger, allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ottenne da Papa Giovanni Paolo II alcune facoltà speciali al fine di snellire le procedure penali per i delitti più gravi. Queste misure comprendono l'uso del processo amministrativo penale, e, nei casi più gravi, la dimissione dallo stato clericale ex officio. Queste facoltà sono state inserite nella revisione del motu proprio approvato dal Santo Padre Benedetto XVI, il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme la prescrizione nei casi di abuso di minori è fissata a 20 anni a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima. In casi individuali, quando le circostanze lo rendano opportuno, la Congregazione per la Dottrina della Fede può derogare da questo termine. Nell'attuale motu proprio rivisto è indicato anche il delitto canonico di acquisizione, possesso o distribuzione di materiale pedopornografico (cfr. art. 6, • 1, n. 2). A partire dal maggio 2011, una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione viene equiparata a un minore ai fini della definizione del reato canonico di abuso di un minore (art. 6, • 1, n. 1). Tali riforme giuridiche sono state accompagnate da una Lettera Circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede datata 3 maggio 2011 che precisa ulteriormente che: "senza pregiudicare il foro interno sacramentale, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche" (www.vatican.va).

Sembra che le iniziative giuridiche e organizzative abbiano dato in breve i loro frutti.

 




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