-  Cariello Maria  -  13/09/2012

NOTIFICA: ALBO AVVOCATI, FONTE LEGALE DI CONOSCENZA - Maria CARIELLO

 

Con sentenza n.14934/2012 i giudici della III sezione Civile della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso proposto da una Compagnia Assicuratrice avverso la sentenza n. 58/2009 della Corte di Appello che ha dichiarato inammissibile, perche' tardivamente notificato al procuratore domiciliatario, l'appello della Compagnia Assicuratrice avverso la sentenza del Tribunale di Milano di accoglimento della domanda proposta per il risarcimento dei danni riportati dalla imbarcazione a vela di proprietà di un assicurato.

Nel motivare il rigetto del ricorso, la Corte ha richiamatoi  principi espressi in precedenza dalle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 3818/09, hanno chiarito che la previsione dell'articolo 330 c.p.c., comma 1, della sussidiaria proposizione dell'impugnazione mediante notificazione "presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio",  identificando nel procuratore il destinatario della notifica, salvo  diversa dichiarazione di residenza od elezione di domicilio e contenendo un riferimento unicamente personale, fa implicito richiamo per la notificazione dell'atto alle modalita' previste dagli articoli 138 e 139 c.p.c., in forza delle quali la notifica dev'essere effettuata mediante consegna di una sua copia a mani proprie del destinatario ovvero, tra gli altri, nel luogo nel quale il professionista risiede per ragioni del suo ufficio. 

Dal momento che l'indicazione del luogo di consegna dell'atto, costituisce requisito essenziale all'identificazione del destinatario di essa, nel caso di richiesta all'ufficiale giudiziario di notifica dell'impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l'attivita' nell'ambito della circoscrizione di assegnazione, tale requisito deve essere assicurato con l'indicazione del "domicilio professionale" (cfr.: R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 17) - o della "sede dell'ufficio" (cfr.: Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 68) del procuratore e l'accertamento di esso, costituisce un adempimento preliminare che non puo' che essere a carico del notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con il previo riscontro di esso presso l'albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l'obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede. Per la Corte tale onere non puo' ritenersi escluso odda un dovere del procuratore di dichiarare nel giudizio il proprio domicilio ed i suoi mutamenti, e/o della parte di comunicare quelli del domicilio presso di lui eletto, sulla cui insussistenza la giurisprudenza e' costante, poichè le norme professionali prevedono  l'obbligo del procuratore di eleggere un domicilio  e comunicarne i mutamenti, soltanto nel caso di svolgimento di attivita' al di fuori della circoscrizione.

 




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