-  Mazzon Riccardo  -  30/07/2016

Obbligazioni: ladempimento del contratto può avvenire prima della risposta dell'accettante? - Riccardo Mazzon

La prestazione può anche dover eseguirsi senza una preventiva risposta: su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi; in tal caso, il contratto si intende concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

Perché, nelle vendite da piazza a piazza, stipulate fra commercianti ed aventi per oggetto merce per sua natura destinata al commercio, ogni qual volta l'ordinazione venga fatta mediante moduli di commissione predisposti da parte venditrice, ai fini della conclusione del contratto, basta che ne sia data esecuzione, consegnando la merce al vettore e allo spedizioniere per l'inoltro all'acquirente?

In effetti - cfr., amplius, "RISARCIMENTO DEL DANNO PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE", Riccardo Mazzon, Rimini 2014 -, in tema di conclusione del contratto tra persone lontane, se non ricorra una delle ipotesi tassative di cui all"art. 1327 c.c., trova applicazione il principio generale, per il quale il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui l"accettazione giunge a notizia del proponente (in un contratto concluso a mezzo fax, ad esempio, tale luogo sarà quello in cui il proponente riceve il fax e, con esso, ha conoscenza dell"accettazione: Trib. Messina sez. I, 6 dicembre 2007 GLMessina, 2008).

L"articolo 1327 del codice civile, però, precisa come, qualora la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, il contratto si intenda concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione: l'accettante, in tal caso, deve però dare prontamente avviso, all'altra parte, dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, sarà tenuto al risarcimento del danno.

Affinché il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione, senza una preventiva accettazione della proposta, è dunque necessario che ricorra una delle tre ipotesi sopra elencate: la Suprema Corte, ad esempio, con pronuncia n. 13132 del 1 giugno 2006 (GCM, 2006, 6), ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione incensurabile, aveva ritenuto la configurabilità della prima di dette ipotesi, in relazione alla compravendita di un impianto di raffreddamento, oggetto di iniziale proposta contrattuale, cui la controparte aveva risposto chiedendo delle modifiche, senz'altro accolte dal proponente dando corso all'esecuzione senza formale invio di accettazione.

Così, ad esempio, in tema di competenza per territorio, con riferimento alla disciplina dell'art. 1327 c.c., il forum contractus, che individua la competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve intendersi, allorché si verta in ipotesi di contratto di trasporto - e salvo che non siano previste preventive prestazioni accessorie a carico del trasportatore -, coincidente con quello del luogo in cui avviene il caricamento della merce da trasportare,  

"poiché in tale luogo si verifica l'inizio dell'esecuzione del contratto" (Cass. civ. sez. III, 15luglio 2009, n. 16446, GCM, 2009, 7-8, 1097).

Si pensi anche al settore dell'intermediazione mobiliare, dove si verifica sempre un collegamento unilaterale tra il negozio quadro e i contratti esecutivi, avente fonte nel primo, dal quale i singoli ordini hanno una dipendenza logica e giuridica; pur avendo ciascun negozio attuativo una propria causa, autonoma e distinta, i requisiti di validità finiscono per estendersi ai contratti successivi (costituiti di massima da singoli contratti di mandato), il che fa configurare un rapporto di dipendenza tra il contratto quadro e i negozi esecutivi: creata, a monte del rapporto di investimento, una c.d. "cornice contrattuale", i singoli ordini, una volta accettati ed eseguiti, danno così vita ad altrettanti contratti, aventi ad oggetto l'acquisizione o la dismissione di strumenti finanziari, secondo il meccanismo dell'art. 1327 c.c., il che lascia intravedere una struttura contrattuale a doppio livello, con assoggettamento al comune precetto del forma scritta (il Trib. di Salerno - sez. I, 15 aprile 2008, www.dejure.it – osserva in argomento che, se anche si volesse condividere la teoria per cui i negozi esecutivi siano in realtà da considerarsi atti unilaterali (concretanti, di volta in volta, incarichi di mandato, o proposte di acquisto o di vendita indirizzate all'intermediario ovvero ad un terzo operatore), le considerazioni di cui sopra rimarrebbero comunque fondate, in forza della funzione estensiva dell'art. 1324 c.c., che permette di applicare agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale tutte le disposizioni compatibili in materia di contratti.

 

 

 




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