-  Mazzon Riccardo  -  19/02/2014

OCCASIONALITA' NECESSARIA NELLA RESPONSABILITA' DEI DATORI DI LAVORO PER FATTO DEL DIPENDENTE - RM

Indefettibile requisito, necessariamente richiesto affinché il danneggiato possa utilizzare lo strumento concesso dall'articolo 2049 del codice civile, è la sussistenza del c.d. rapporto di "occasionalità necessaria" tra l'illecito e la relazione committente/commesso, rapporto che si identifica nell'aver, in qualche modo - cfr.,amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012-, l'esercizio delle mansioni attribuite agevolato la produzione danno,

"l'art. 2049 c.c., disciplinando la responsabilità di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei domestici e commessi nell'esercizio delle loro incombenze, richiede che domestici e commessi abbiano perseguito, con il comportamento dannoso, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all'interesse del padrone o committente. Il nesso di occasionalità necessaria fra mansioni e danno comporta che l'esercizio delle prime, anche al di là della competenza, abbia almeno agevolato la produzione del secondo" (Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12939, GCM, 2007, 6; conforme, non essendo necessario un rigoroso collegamento, come di causa ad effetto, tra espletamento delle mansioni e comportamento produttivo del danno: Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 1984, Ferrini e altro, RP, 1985, 246 – conforme, nel senso che non occorre che l'incombenza affidata al commesso o comunque da lui espletata attenga allo svolgimento delle specifiche funzioni e dei soli incarichi che ineriscono alla natura del rapporto esistente fra committente e commesso, ma è necessario e sufficiente che l'incombenza abbia una qualsiasi relazione, sia pure marginale, con detto rapporto, di modo che la condotta del commesso possa essere riferita all'ambito delle attività e, quindi, alla sfera giuridica del committente: Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 1991, n. 3442, GCM, 1991, 4),

semprecché domestici e commessi abbiano perseguito, con il comportamento dannoso, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all'interesse del padrone o committente; in altri termini, ai fini della responsabilità indiretta del committente, per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell'art. 2049 c.c., è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia ecceduto dai limiti di esso, anche se in trasgressione degli ordini ricevuti, sempre che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e

"non finalità proprie alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe" (Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 1998, n. 12417, GCM, 1998, 2559 DResp, 1999, 480 GI, 1999, 2031; Conforme Cass. civ., sez. I, 21 giugno 1999, n. 6233, GCM, 1999, 1444; conforme, in un caso in cui l'esecutore è persona normalmente alle dipendenze di altri: Cass. civ., sez. III, 09 ottobre 1998, n. 10034, GCM, 1998, 2055; conforme sempre che il commesso non abbia perseguito finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediamente interessato o compartecipe: Cass. civ., sez. III, 17 marzo 1990, n. 2226, GCM, 1990, 3; GI, 1991, I,1,354).

In particolare, sempre che il dipendente abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni o incombenze gli furono affidate, il rapporto de quo non è escluso:

  • dall'aver il dipendente ecceduto i limiti delle proprie mansioni o competenze;

"ai sensi dell'art. 2049 c.c. il committente è responsabile per il fatto illecito del proprio dipendente qualora l'attività di costui, dannosa nei confronti dei terzi, pur esorbitando dalle incombenze affidategli, sia stata esercitata traendo occasione e comunque essendo agevolata dall'espletamento delle mansioni commessegli, tali da offrire valida opportunità alla commissione dell'illecito per il fatto di ingenerare nei terzi il convincimento che il preposto agisse nel pieno ed esclusivo adempimento delle proprie incombenze" (Trib. Napoli 2 marzo 1984, DeG, 1984, 606; conforme, ancorché il commesso abbia agito autonomamente nell'ambito dell'incarico ricevuto, ovvero abbia addirittura ecceduto i limiti delle sue mansioni: Cass. civ., sez. III, 24 marzo 1979, n. 1708, GCM, 1979, 3)

  • dall'aver il dipendente trasgredito gli ordini ricevuti;

"ai fini della responsabilità indiretta del datore di lavoro per il danno arrecato dal fatto illecito del dipendente, a norma dell"art. 2049 c.c., il rapporto di "occasionalità necessaria" tra l"illecito ed il rapporto datore di lavoro-dipendente sussiste anche qualora il dipendente abbia ecceduto i limiti delle sue mansioni o incombenze, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, sempre che egli abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni o incombenze gli furono affidate" (Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2008, n. 6632,DeG, 2008; BBTC, 2009, 3, 321; conforme, restando irrilevante che tale comportamento si ponga in modo autonomo nell'ambito dell'incarico: Cass. civ., sez. III, 26 giugno 1998, n. 6341, GCM, 1998, 1406; DResp, 1998, 1049; conforme Cass. civ., sez. III, 9 maggio 1986, n. 3093, GCM, 1986, 5; conforme Cass. civ., sez. III, 6 gennaio 1983, n. 75, GCM, 1983, 1; GI, 1983, I, 1, 1481 , conforme Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 1982, n. 100, GCM, 1982, 1; conforme Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 1981, n. 294, GCM, 1981, 1; conforme, nel caso in cui l'abuso del commesso si concreti nell'affidamento ad altri di mansioni proprie e personali: App. Milano 20 febbraio 1981, GM, 1983, 416; AC, 1981, 678; conforme, ancorché il commesso abbia agito autonomamente nell'ambito dell'incarico: Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 1980, n. 6557, GCM, 1980, 12);

  • dall'esser rimasto ignoto l'autore dell'illecito (purché, ovviamente, questo possa concretamente attribuirsi a soggetti del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile, in virtù di rapporto organico, come quello, ad esempio, che lega la società di capitali al suo amministratore, o di dipendenza):

"l'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato altrui che integri una ipotesi di reato è ammessa - sia per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali - anche nell'ipotesi di mancata identificazione precisa dell'autore del reato" (Cass. civ., sez. I, 5 dicembre 1992, n. 12951, GC, 1993, I, 2156; RDIn, 1993, 455; GCM, 1992, 12).

L'accertamento, compiuto dal giudice del merito – e relativo alla necessaria presenza di un collegamento funzionale o strumentale, fra lo svolgimento dell'incarico e l'evento lesivo, dovendo escludersi la responsabilità del preponente allorché il danno sia imputabile all'attività privata dell'autore dell'illecito, commesso nell'esercizio della sua personale autonomia -, costituisce un indagine di fatto, che è insindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata:

"la responsabilità del committente per l'attività del preposto sussiste non solo quando sia configurabile una dipendenza causale diretta fra il fatto illecito e le mansioni affidate all'autore di esso, ma anche quando tra tali due elementi sussista un rapporto di occasionalità necessaria, ferma comunque, anche nel secondo caso, la necessità di un collegamento funzionale o strumentale fra lo svolgimento dell'incarico e l'evento lesivo. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito costituisce un indagine di fatto, che è insindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata" (Cass. civ., sez. III, 15 luglio 1980, n. 4562, AC, 1980, 1027; GCM, 1980, 7).




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