-  Span√≤ Giuseppe  -  11/05/2017

Occupazione illegittima e domanda solo risarcitoria - TAR Catanzaro, sez. II, sent. n. 708/2017 - Giuseppe Spanò

È legittimo proporre esclusivamente la domanda risarcitoria, rinunciando pertanto alla restituzione del bene se il proprietario non è più interessato a riaverlo.

Il Tribunale Amministrativo della Calabria con la sentenza in commento aderisce alle recenti statuizioni giurisprudenziali che appaiono in linea con l"orientamento della Corte Europea, ossia che il privato che abbia subito un"occupazione illegittima, fermo restando il diritto alla restituzione del bene (non costituendo la realizzazione dell"opera pubblica un impedimento alla possibilità di restituire l"area illegittimamente appresa -cfr. C. cost. 4 ottobre 2010 n. 293; Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011 n. 5844), può ben chiedere il solo risarcimento del danno subito, rinunciando in tal modo alla proprietà del bene ed alla sua restituzione (in quanto non interessato a quest"ultima).
Secondo il Collegio deve pertanto riconoscersi alla parte ricorrente il risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene per tutto il periodo di occupazione sine titulo oltre che il danno per equivalente per la perdita del bene, cui parte ricorrente ha implicitamente rinunciato, da calcolarsi secondo i criteri indicati ex art. 34, co. 4, c.p.a.:
- il danno per equivalente va commisurato al valore del terreno prendendo come riferimento il valore medio indicato nelle banche dati delle quotazioni immobiliari dell"Agenzia delle Entrate del Comune di riferimento (dati reperibili per ciascun Comune sul sito wwwt.agenziaentrate.gov.it), al momento del deposito del ricorso introduttivo, con cui è stata manifestata implicitamente la volontà dismissiva del diritto di proprietà (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 febbraio 2017, n.253);
- quanto al danno da mancata disponibilità, esso può essere determinato applicando analogicamente quanto previsto dall"art. 42 bis co. 3 DPR 327/2001 nella misura del 5% del valore del terreno, come sopra determinato, per ogni anno di occupazione illegittima (ovvero a decorrere dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora questa prima fase sia rimasta integra, come appare nel caso in questione) sino al momento in cui ha richiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno (Cass. S.U. 19 gennaio 2015, n.735);
- trattandosi di un debito di valore, su tale somma dovranno essere corrisposti interessi legali e rivalutazione, anno per anno, sino alla data di liquidazione dell'importo così determinato.
Infine il TAR precisa che la rinuncia abdicativa su suolo irreversibilmente trasformato, alla base della richiesta risarcitoria, ha carattere meramente abdicativo (Cass. S.U. 19 gennaio 2015, n.735, Cons. St. Ad. Pl. n.2/2016) e non traslativo, per cui da essa non può conseguire, quale effetto automatico, l"acquisto della proprietà del fondo da parte dell"Amministrazione, che, però, sulla base dell"attuale assetto normativo e giurisprudenziale, può sicuramente avvenire sulla base del meccanismo di cui all"art.42-bis del T.U. sulle espropriazioni, dichiarato compatibile con i principi CEDU (Corte Costituzionale n. 71 del 30 aprile 2015).




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