-  Ziviz Patrizia  -  12/02/2014

OGNI COSA E ILLUMINATA (da Cass. 1361/2014) - Patrizia ZIVIZ

Nell"oramai lontano novembre del 2008 le Sezioni Unite emanarono quelle che dovevano rappresentare le "tavole della legge" sul risarcimento del danno non patrimoniale: poste a governare e dirimere le numerose questioni riguardanti questa tanto discussa materia. E" noto a tutti come quell"intervento - lungi dall"incarnare un momento di chiarezza e pacificazione tra gli opposti orientamenti che si dividevano il campo – abbia posto sul terreno nuovi motivi di discussione e di scontro. I dubbi che si sono diffusi, a seguito di tali indicazioni, presso gli interpreti sono destinati oggi – a distanza di più di sei anni – a trovare una meditata risposta nella corposa sentenza depositata nello scorso gennaio dalla Terza Sezione della Cassazione (Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361, rel. Scarano). In questa pronuncia, infatti, viene rivisitata la gran parte dei nodi oggetto di controversia, con l"intento di sgomberare il campo dalle incertezze.

 

Potremmo dire – ricalcando il titolo della celebre opera prima di Safran Foer – che, in materia di ristoro del danno non patrimoniale, "ogni cosa è illuminata" dalle indicazioni fornite da Cass. 1361/2014, la quale si pone l"obiettivo di rappresentare una sorta di aggiornato vademecum per il viandante il quale si addentri su questo periglioso terreno. Le singole questioni risultano esaminate nel dettaglio - tenuto conto sia delle indicazioni giurisprudenziali, delle quali viene fornito puntuale riscontro, che dei suggerimenti proposti a livello dottrinale - per giungere a formulare la regola operativa tramite la quale procedere sul piano concreto.

 

Rammentiamo, allora, brevemente quali siano le principali "illuminazioni" che possono essere tratte da questa significativa sentenza.

 

  1. La ristorabilità del danno non patrimoniale rappresenta regola di diritto effettivo, in virtù del principio della centralità della persona e della tutela dei suoi valor e la funzione del risarcimento assume carattere compensativo, tutelando l"esigenza di "assicurare al danneggiato un"adeguata riparazione come utilità sostitutiva".

 

  1. La non patrimonialità del danno si traduce nell"impossibilità di procedere a un"esatta commisurazione dello stesso, per cui appare d"obbligo la valutazione equitativa, la quale mira a determinare una compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio. A tal fine si tratta di rispondere ad una duplice esigenza: volta ad assicurare, da un lato, un"uniformità di base e, dall"altro lato, la considerazione delle circostanze del caso concreto, che rendono necessaria la personalizzazione della quantificazione.

 

  1. La liquidazione dev"essere congrua, puntando a garantire il rispetto del principio dell"integrale risarcimento. Dalla relativa applicazione vengono fatti discendere i corollari: (a) dell"illegittimità dell"apposizione di limitazioni massime non superabili; (b) della necessità di prendere in considerazione tutti i vari aspetti (ovvero voci) in cui si compendia la categoria del danno non patrimoniale.

 

  1. La categoria del danno non patrimoniale si articola in una pluralità di voci aventi funzione descrittiva, quali il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale. Ricorre una diversità ontologica tra le varie voci del pregiudizio non patrimoniale, che tutte dovranno essere prese in considerazione ai fini della determinazione del risarcimento, nel rispetto del principio dell"integralità del risarcimento. A tal fine, non vi sarebbe differenza "tra la determinazione dell"ammontare (…) mediante la somma dei vari "addendi" e l"imputazione di somme parziali o percentuali del complessivo determinato ammontare a ciascuno di tali aspetti o voci".

 

  1. Al danno morale fanno capo i pregiudizi di tipo non patrimoniale costituiti dalla sofferenza soggettiva, la quale non necessariamente assume carattere transeunte. Oltre a tali profili, va presa autonomamente in considerazione la compromissione della sfera di dignità morale della persona.

 

  1. Il danno biologico rappresenta un aspetto ulteriore e diverso del pregiudizio, distinto dal danno morale, e la relativa nozione – avente valenza generale – va ricavata dal Codice delle assicurazioni private, ove si precisa che alla stessa vanno ricondotte le ripercussioni sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato. Nell"alveo di tale concetto vanno ricondotte le varie figure rappresentate dal danno estetico, dal danno alla vita di relazione, dal danno da impotenza sessuale, da malattie nervose, insonnia e alterazioni mentali.

 

  1. Il danno esistenziale corrisponde al "pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diversa quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" ed è risarcibile: (a) in caso di reato, ove discenda dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto; (b) o, altrimenti, ove consegua dalla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto all"integrità psico-fisica. Tale affermazione risponde a quanto statuito dalle Sezioni Unite del 2008, dovendosi escludere che le stesse abbiano negato la configurabilità e la rilevanza di tale posta di pregiudizio.

 

  1. Il principio di integralità del risarcimento si pone in correlazione con la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie: le quali si manifestano se la stessa voce viene computata due o più volte sulla base di diverse denominazioni. Per stabilire se il risarcimento sia stato duplicato o erroneamente sottostimato rileva "non già il nome assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall"attore, ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice".

 

  1. Una valida soluzione nella liquidazione del danno non patrimoniale è rappresentata dal sistema delle tabelle, che consente di dare attuazione al dettato dell"art. 1226 c.c. In particolare, va preso atto della vocazione nazionale assunta dalle Tabelle di Milano, nel campo dei danni derivanti da lesione alla salute di non lieve entità (segnalandosi, a tale riguardo, che i parametri tabellari in questione non tengono conto del profilo del danno morale relativo alla compromissione dell"integrità morale quale espressione della dignità umana). Nell"applicazione del sistema tabellare, la previsione di limiti massimi deve prevedere la possibilità di superamento degli stessi, in presenza di situazioni di fatto che si discostino significativamente da quelle ordinarie. Ove non sussista tale possibilità, il risarcimento potrebbe risultare non congruo, violandosi così il principio dell"integrale risarcimento.

 

  1. Nel caso in cui l"illecito determini la morte della vittima, va risarcito il danno da perdita della vita, il cui ristoro prescinde dalla durata dell"intervallo tra lesione e decesso e dallo stato di consapevolezza o meno sussistente in capo alla vittima. Tale pregiudizio, da tenersi distinto dai pregiudizi patiti dal soggetto durante l"agonia, va risarcito in via di eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni-conseguenza, in virtù della constatazione che la morte ha per conseguenza la perdita non già di qualcosa, bensì di tutto. Non verrebbe, d"altro canto, meno la funzione compensativa del risarcimento, considerato che "il credito alla vittima spettante per la perdita della propria vita a causa dell"altrui illecito accresce senz"altro il suo patrimonio ereditario". Il pregiudizio in questione, non essendo contemplato dalle tabelle di Milano, va rimesso alla valutazione equitativa del giudice.

 

Alcune di queste affermazioni rappresentano conferme di una realtà oramai consolidata, che vede sancita - se mai ce ne fosse bisogno - la necessità di far capo alle varie voci descrittive le quali confluiscono nell"alveo del danno non patrimoniale, e alle quali risulta riconosciuta pari dignità. Così, il riconoscimento della piena cittadinanza del danno esistenziale nel sistema rappresenta un semplice suggello a quelle indicazioni che già emergevano chiaramente in seno alle sentenze di San Martino: nelle quali i dubbi sollevati al riguardo di tale voce apparivano incentrati esclusivamente sull"ampiezza della relativa regola risarcitoria.

 

Altre indicazioni toccano profili sui quali il dibattito appare ancora aperto. Così per quanto riguarda la vocazione nazionale delle tabelle milanesi, sulla quale si registra il dissenso di alcune corti di merito; o, ancora, con riguardo alla previsione di limiti massimi non superabili nelle tabelle di matrice legislativa relative alla quantificazione del danno biologico provocato da micropermanenti. Su quest"ultimo punto, relativamente al quale pende la questione di legittimità presso la Corte costituzionale, la S.C. si schiera apertamente – in maniera del tutto condivisibile - sul fronte di coloro i quali riconoscono come una norma del genere sia suscettibile di violare il più generale principio di integralità del risarcimento.

 

Emergono, infine, alcune considerazioni dotate di una considerevole carica innovativa. In primo luogo, si segnala l"accoglimento di una nozione di danno morale il cui contenuto risulta, in accordo con alcuni dati normativi di settore, esteso a comprendere la compromissione della dignità della persona; con la precisazione che tale profilo del danno morale non risulterebbe compreso nelle tabelle milanesi. Si tratta, perciò, di un"indicazione che potrebbe assumere un notevole impatto sul piano concreto, rendendosi in ogni caso necessario chiarire in che cosa consista (nei termini di danno-conseguenza) il pregiudizio all"integrità morale della vittima.

 

La novità più rilevante è quella relativa all"aperto riconoscimento della risarcibilità del danno da perdita della vita, quale pregiudizio distinto sia dal danno da agonia (con tutte le relative varianti lessicali, quali danno catastrofale) che dal pregiudizio patito iure proprio dai congiunti. Sgombrando il campo da ricostruzioni più o meno cervellotiche volte a conformare, a fronte della lesione del diritto alla vita, la ricorrenza di un pregiudizio costruito nei termini di danno- conseguenza, la Cassazione afferma apertamente che in questo caso (e soltanto per esso) è necessario fare eccezione al principio che nega la risarcibilità del danno-evento. Inutile sottolineare la portata storica di una svolta del genere, anche in considerazione dell"impatto che la stessa appare destinata a produrre sul piano pratico. E" scontato, dunque, che attorno a tale profilo verrà a concentrarsi l"attenzione e la riflessione degli interpreti; ed è sullo stesso che bisogna attendersi un probabile futuro intervento delle Sezioni Unite.




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