-  Ruol Ruzzini Pisana  -  12/06/2012

OMISSIONE MEDICA NELLA IVG: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI ACCOLTA - Cass. 8024/2012 -Pisana RUOL RUZZINI

La Suprema Corte con sentenza 8024 ha affermato la piena responsabilità del medico e della struttura ospedaliera di appartenenza per un intervento di IVG al fine di tutelare la salute della madre con rimozione di un solo embrione in una gravidanza gemellare non diagnosticata. La donna che si era sottoposta all'interruzione di gravidanza, portata a termine solo parzialmente, faceva richiesta di risarcimento che veniva accolta in primo grado e negata in secondo. La Corte d"Appello di Genova affermava che non risultava affatto la circostanza secondo la quale si trattasse di una gravidanza gemellare, situazione non evidenziata dall"ecografia eseguita venti giorni prima dell"intervento, e che detta ipotesi non fosse neppure prevedibile. Secondo tale assunto non risultava addebitabile alcuna responsabilità né in capo al medico né alla struttura quanto alla rimozione di un solo embrione.

Di diverso parere la Cassazione adita dalla donna, che, annullando la pronuncia di secondo grado e affidando nuovamente alla Corte d"Appello la questione, statuiva l"assoluta inconcepibilità che la gravidanza gemellare fosse imprevedibile per un operatore di normale diligenza e l'inconcepibilità che tale fatto esimesse costui da responsabilità per l'eliminazione di un solo embrione tenuto conto che gli stessi consulenti tecnici d"ufficio -come si legge nella sentenza impugnata- affermavano ciò essere ipotesi rarissima visto la pratica effettuata della istero-suzione e curattage della cavità.

La diligenza richiesta, in base al combinato disposto degli artt. 1176 II c. e 2236 c.c., è quella ordinaria del "buon professionista" quella cioè qualificata da specifiche conoscenze, da un impegno tecnico adeguato e dall"uso dei mezzi necessari e utili ad ottemperare la prestazione e ad impedire eventi dannosi con quel livello minimo di cultura ed esperienza che deve legittimamente pretendersi da chi è abilitato all"esercizio della professione medica. Per tale ragione la contestualità fisiologica del danno comporta responsabilità medico-sanitaria in relazione ad un intervento scorretto e tale da determinare danni evitabili.

La Cassazione affermava perciò la legittimità del risarcimento richiesto dalla donna. Il danno risarcibile come danno da responsabilità professionale del medico e dell"ente ospedaliero, avente potere di vigilanza e direzione sull"attività medica, veniva causato dall"imperizia nell"esecuzione dell"intervento e nel caso de quo di intervento eseguito a regola d"arte, come affermato nelle difese, dall"omissione di informazioni alla paziente circa la necessità di effettuare ulteriori accertamenti.

L"intervento del medico afferisce non solo alla fisicità del soggetto, ma anche alla persona nella sua interezza ed è avveduto ritenere che eventuali errori possano compromettere oltre alla salute fisica anche l"equilibrio psichico della persona specie poi se l"errore, come nel caso de quo, risulti riguardare l"errata diagnosi di una gravidanza gemellare con conseguente rimozione di un solo embrione anziché di due e che quindi risulti capace di pregiudicare alquanto la serenità nonché la vita futura della paziente.




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