OMOFOBIA E VIOLAZIONE PRIVACY
Cass. Civ. n. 1126/2015
La Corte ha condannato la P.A al risarcimento danni e riconosciuto il diritto all'orientamento sessuale
Il 12 maggio 2001 X, nel corso della visita di leva, aveva dichiarato di essere omosessuale: a seguito di tale dichiarazione veniva esonerato dal servizio. Non solo: il 21 ottobre dello stesso anno l'Ufficio della motorizzazione civile gli notificava un provvedimento di revisione della patente di guida e la predisposizione di un esame ulteriore di idoneità psico-fisica (con la motivazione che, in seguito alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso nel corso della visita presso l'ospedale militare, si rendeveno necessari ulteriori accertamenti sulla sua idoneità a guidare gli automezzi).
X ricorreva in Tribunale lamentando sia una violazione della privacy (da parte del Ministero della Difesa che aveva comunicato e diffusi dati personali inerenti lo stato di salute e la vita sessuale alla Motorizzazione), sia una discriminazione sessuale (da parte del Ministero della Difesa e dalla Motorizzazione-Ministero delle Infrastrutture), chiedendo un risarcimento del danno pari a 500mila euro.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, condannando entrambi I Ministeri al pagamento della somma di 100mila euro.
Poichè I convenuti decidevano di ricorrere, la Corte d'Appello riduceva invece la cifra a 20mila euro, ritenendo "esorbitante, oltre che del tutto priva di riscontro motivazionale, la somma riconosciuta dal giudice di primo grado": si trattava, infatti, di una semplice revisione della patente previa convocazione ed accertamenti di idoneità; per quanto riguarda l'illegittima diffusione dei dati, continuava la Corte, "sarebbe rimasta circoscritta ad ambito assai ristretto" [...] e non vi era stato pubblico ludibrio".
Si arriva alla Cassazione, la quale accoglie il ricorso di X e lo ritiene fondato nella palese erroneità di liquidazione del danno a soli 20mila euro. "Il compostamento delle due amministrazioni ha gravemente offeso ed oltraggiato la personalità di X in uno dei suoi aspetti più sensibili e ha indotto lo stesso ad un grave sentimento di sfiducia nei confronti dello Stato, percepito come vessatorio, nell'esprimere e realizzare la sua personalità nel mondo esterno". Trattasi quindi di un vero ed autentico comportamento di omofobia.
Il diritto al proprio orientamento sessuale è tutelato anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. sentenza Dudgeon / UK), senza contare che vi è un diritto alla libera espressione della propria identità sessuale costituzionalmente tutelato (art. 2 Cost.; si vedano anche Cass. Civ. n. 16417/2007 e Cass. Pen. n. 24513/2006).
Gli ermellini accolgono dunque il ricorso
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (Garante per la protezione dei dati personali, Aut. n. 2/2014, doc. Web 3619954) gli esercenti le professioni sanitarie sono autorizzati a trattare tali tipi di dati solo qualora gli stessi siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica dell'interessato; gli organismi sanitari pubblici, I soggetti pubblici che agiscano in qualità di autorità sanitarie ed altri soggetti diversi dai precedenti possono trattare I dati solo per salvaguardare o tutelare l'incolumità fisica o per condurre attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (per approfondimenti si veda l'art. 1 dell'Autorizzazione). Senza contare che la Motorizzazione Civile non rientra comunque fra I soggetti autorizzati al trattamento di questi particolari dati.
In allegato il testo della sentenza