-  Santuari Alceste  -  31/01/2017

Onlus: no allagevolazione per il consumo di energia elettrica – Ag. En. Ris. 8/17 – Alceste Santuari

Alle Onlus che gestiscono RSA non spetta alcuna aliquota IVA agevolata per la somministrazione di energia elettrica

Nell"attività di somministrazione di energia elettrica, ai sensi del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, si applica l"aliquota IVA agevolata del 10 per cento nel caso in cui l"energia sia utilizzata per uso domestico.

Con la circolare n. 82 del 1999, l"Agenzia delle Entrate intervenne per precisare che deve intendersi uso domestico quello relativo alla somministrazione nei confronti di quei consumatori finali che impiegano l"energia elettrica nella propria abitazione per esigenze famigliari.

Tuttavia, la platea dei beneficiari dell"agevolazione in parola è stata allargata per ricomprendere anche quei soggetti che, in qualità di consumatori finali, impieghino l"energia elettrica per finalità collettive, quali, ad esempio, caserme, case di riposo, conventi, orfanotrofi e carceri.

E" quanto sancito dalla risoluzione n. 8/E del 19 gennaio 2017 dell"Agenzia delle Entrate che, tuttavia, ha evidenziato, al fine di poter riconoscere l"aliquota agevolata del 10 per cento, la necessità che l"energia elettrica non venga utilizzata "nell"esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione".

L"interpretazione dell"Agenzia delle Entrate nasce dall"interpello presentato da una società che ha stipulato contratti per la fornitura di energia elettrica con alcune fondazioni Onlus, che gestiscono residenze sanitarie assistenziali a fronte del pagamento di corrispettivo da parte degli ospiti, operando in regime di accreditamento e convenzionamento presso la Regione o altri enti locali. La società istante propendeva per il riconoscimento dell"aliquota agevolata al 10 per cento motivando tale convinzione sulla base del fatto che l"energia elettrica veniva utilizzata "ad uso domestico".

Avuto riguardo al profilo soggettivo delle fondazioni, la società ha sottolineato che trattasi di ONLUS che:

-) operano in regime di accreditamento e convenzionamento con gli enti pubblici, e quindi in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico (art. 4, d.m. 19.11.2012, n. 200);

-) perseguono esclusivamente finalità di solidarietà e agiscono senza fini di lucro;

-) chiedono un corrispettivo agli utenti, circostanza che tuttavia non fa venire meno la finalità solidaristica della struttura, in quanto espressione del co-finanziamento richiesto (e previsto dall"ordinamento) alle famiglie per garantire la copertura del servizio;

-) se non applicassero l"aliquota agevolata, registrerebbero un aumento dei costi di gestione, con inevitabile ripercussioni sulle rette richieste agli ospiti, poiché, operando in regime di esenzione IVA, non recuperano l"IVA pagata a monte.

Delle motivazioni sopra addotte, in questa sede, preme evidenziare, in particolare, quella relativa alla non contraddittorietà tra finalità solidaristiche perseguite dalle fondazioni Onlus e la previsione di un corrispettivo a fronte dei servizi erogati. Si tratta di una "condizione" che caratterizza l"azione di molte organizzazioni non profit, in specie impegnate nell"erogazione di servizi socio sanitari, che anche l"art. 1, l. n. 106/2016 (Riforma del terzo settore) ha inteso sancire.

L"Agenzia delle Entrate ha osservato che nel caso di RSA gestite dalle ONLUS, le stesse "pongono in essere attività decommercializzate ai fini dell"IRES ma rilevanti ai fini dell"IVA, sia pure in regime di esenzione[…]". Pertanto, ai fini IVA, continua l"Agenzia "le ONLUS, quali enti non commerciali, qualora svolgano un"attività commerciale, devono considerarsi soggetti passivi IVA, a nulla rilevando le disposizioni del TUIR che agevolano, ai soli fini delle imposte sui redditi, gli enti non commerciali e/o le ONLUS stesse".

A tacere dei profili di natura strettamente tributari e dell"impatto di una estensione delle agevolazioni fiscali alle Onlus, si ritiene che la previsione contenuta nell"art. 1, l. 106/2016, possa invero contribuire a chiarire il rapporto tra scopi e oggetto sociali delle organizzazioni non profit.




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